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"Cerchiamo di risolvere i problemi dei nostri Clienti, spesso ci riusciamo..."
Dott.Giacomo Ducoli
Dott.Pietro
Morandini
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Caterina Morandini
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Aldo Moro n.5 - 25043 Breno (Bs) - Telefono 0364/21265-320487
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Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Dicembre 2024
LO STUDIO E’ CHIUSO
PER LE VACANZE NATALIZIE
E RIAPRIRA’
MERCOLEDI 8 GENNAIO 2025
.
TANTI AUGURI
DI BUONE FESTIVITA’
2024/2025
.
NUOVI ORARI DELLO STUDIO DAL 16/9/2024
A partire da Lunedì 16 Settembre 2024 lo Studio osserverà i seguenti orari di apertura al Pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì
apertura ore 8,15 - chiusura ore 15,30
Al di fuori di tali orari si riceve SOLO su appuntamento
Il
nostro numero di fax è: 0364 240083
.
Per i Clienti
Credito imposta per eliminazione barriere architettoniche
Il decreto-legge
29 dicembre 2023, n. 212 ha previsto numerose novità relative al bonus avente
ad oggetto le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche.
Si tratta del beneficio del 75 per cento disciplinato dall’art. 119-ter del
D.L. n. 34/2020 che, almeno fino all’ultimo intervento, era rimasto “immune” da
alcune restrizioni introdotte nell’ultimo anno.Diversamente
dagli altri interventi edilizi, il beneficio fiscale consentiva ancora di
fruire sia della cessione del credito, ma anche dello sconto in fattura
indipendentemente dalla data di avvio dei lavori, quindi dalla data del titolo
edilizio.In alcuni casi potevano considerarsi interventi
finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche anche quelli aventi
ad oggetto la sostituzione degli infissi a condizione, però, che fossero
osservate determinate caratteristiche tecniche.
Il legislatore non ha “gradito” questo uso “extra
large” del bonus e allora l’art. 2 del decreto-legge n. 212/2023 ha modificato
l’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 avente a oggetto la detrazione del 75 per
cento delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche.
L’art. 3, la cui rubrica è “Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale
per l’eliminazione delle barriere architettoniche” ha introdotto, come detto,
alcune limitazioni.La prima
limitazione è di tipo oggettivo. Il legislatore ha indicato espressamente e
tassativamente gli interventi agevolabili con esclusione delle spese sostenute
per la sostituzione degli infissi. Si considerano agevolabili le spese
sostenute “per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti
alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto
esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.Inoltre,
l’osservanza dei requisiti tecnici previsti dalla legge dovrà essere confermata
“da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati”.
La seconda
limitazione riguarda la possibilità di fruire della cessione del credito o
dello sconto in fattura. Infatti, le disposizioni in tema di opzioni (di cui
all’art. 121 del D.L. n. 34/2020) si applicano per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2023. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 non sarà più
possibile fruire né della cessione dei crediti, né dello sconto in fattura. Il
legislatore ha previsto un numero limitatissimo di eccezioni che consentirà
ancora l’esercizio delle predette opzioni.
La cessione dei
crediti e lo sconto in fattura continueranno a costituire un’alternativa alle
detrazioni di imposta per i condomini, in relazione a interventi su parti
comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche,
in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in
edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale, che la stessa unità immobiliare
sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di
riferimento non superiore a 15.000 euro determinato secondo i criteri del c.d.
quoziente familiare (art. 119, comma 8-bis.1 del D.L. n. 34/2020). Il requisito
reddituale non si applica se all’interno del nucleo familiare è presente un
soggetto colpito da un handicap grave certificato ai sensi della L. n. 104/1992.
La norma, però, salvaguardia il legittimo
affidamento di coloro che hanno iniziato a sostenere le spese nell’anno 2023
per poi rinviare gli interventi nei mesi successivi, quindi anche nell’anno
2024 durante il quale troveranno applicazione le nuove restrizioni. In
particolare, sarà ancora possibile fruire della cessione del credito o dello
sconto in fattura per coloro che, prima dell’entrata in vigore del decreto in
commento (prima del 30 dicembre 2023) abbiano presentato il titolo abilitativo
ove necessario. Se il titolo edilizio non è necessario viene salvaguardata la
posizione di coloro che hanno già iniziato i lavori (prima della predetta
data), oppure laddove i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato
un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e
sia stato versato un acconto sul prezzo.
12/4/2023
NOVITA’ SUPERBONUS
Proroga al 30 settembre 2023 per
unifamiliari/plurifamiliari autonome
Come anticipato dal comunicato stampa del 30 marzo 2023 del MEF, tra le
novità nell’iter di conversione del D.L. n. 11/2023 – convertito in legge 11
aprile 2023, n. 38 – figura la possibilità di poter fruire di ulteriori sei
mesi per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari
(villette) o plurifamiliari autonome. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31
marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento
complessivo. Si tratta quindi di interventi già avviati che, però, a causa dei
ritardi nell’avanzamento dei cantieri, avevano bisogno di altro tempo. Ci
saranno, allora, altri sei mesi per effettuare i bonifici relativi agli
interventi. E si potrà, quindi, arrivare fino al 30 settembre del 2023. Per
quanto riguarda le modalità per dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori
si ricorda che è stata resa nota la risposta della Commissione di monitoraggio
sul Superbonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Risposta n.
1/2022 di settembre 2022), secondo la quale deve essere redatta a tale scopo
un’apposita dichiarazione dal Direttore dei Lavori, corredata di documentazione
probatoria.
Remissione in bonis oltre il 31 marzo
per le spese 2022
Sempre il MEF con il comunicato
stampa del 30 marzo 2023 aveva anticipato che sulla base delle modifiche
approvate in Parlamento, le opzioni per la cessione del credito relative alle
spese 2022 Superbonus: le novità della conversione del Decreto “blocca
cessioni” possono essere effettuate oltre il termine del 31 marzo mediante la
remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. In particolare
come già previsto dalla circolare n. 33/E/2022 la Comunicazione può avvenire
oltre il 31 marzo a condizione che: · sussistano
tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta
relativa alle spese dell’anno di riferimento; ·
i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio
dell’opzione, in particolare, l’esercizio deve risultare da un accordo o da una
fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione; ·
non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla
spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma
di sconto sul corrispettivo; · sia
versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro).
In sostanza per chi, avendo già un accordo di cessione con un terzo
cessionario, non avesse rispettato la scadenza del 31 marzo, la prassi
dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nei mesi scorsi che sarà possibile
rimediare entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.
La vera novità portata dalla Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 è
data dal fatto che limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con
riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022, la remissione in bonis post 31
marzo 2023 può essere esperita anche: • “qualora il contratto di cessione non
sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023”, • a condizione che l’opzione
di cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023” venga esercitata a favore di
uno dei c.d. “soggetti qualificati”, ossia banche e società appartenenti a
gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.
Detrazione in 10 anni per le spese del
2022
Solo per le spese 2022 del 110%, sarà possibile recuperare in dieci
anni, anziché in quattro, la detrazione. Tale opzione (irrevocabile, una volta
esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente: ·
“sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi
presentata per l’anno d’imposta 2022, · eserciti
l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023,
rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima
quota costante di detrazione. In sostanza l’opzione per l’allungamento è
irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024. In questo
modo, bisognerà stare fermi un anno.
3/4/2023
PACE FISCALE
Stiamo completando l’esame delle norme
inserite
nella Legge di Bilancio 2023 ai fine di sanare
le posizioni aperte
con
l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia Entrate Riscossione,
nonché per l’applicazione della sanatoria
delle irregolarità formali. Contatteremo direttamente i Clienti che riteniamo
possano avere interesse a tali norme.
3/1/2023
.
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
Dopo l'approvazione
della Legge di Bilancio 2023,
a decorrere dal 1° gennaio 2023
il limite
all’utilizzo dei contanti
viene aumentato
sino ad Euro 4.999,99
A breve inizieremo le pratiche per
la comunicazione al Registro Imprese (presso la CCIAA) dei “Titolari Effettivi”
ai fini delle norme antiriciclaggio
20/3/2023: Siamo tuttora in attesa
delle definizione
delle procedure pratiche di riferimento
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER OGNI
NECESSITA' O RICHIESTA DI CHIARIMENTO
IN RELAZIONE
ALL’EVOLUZIONE DELLE NORME IN MATERIA EDILIZIA (Bonus, Ecobonus, Superbonus)
NON ESITATE A CONTATTARCI!
Per urgenze/emergenze potete inoltre inviare una mail a
giacomo.ducoli@studioducoli.it
piero.morandini@studioducoli.it
Grazie della collaborazione
.
Informativa
Studio Ducoli del 16 9 2022
.
3/8/2022
Il decreto
“Semplificazioni” è legge: approvate le novità su bonus edilizi, crisi
d’impresa e verifiche fiscali
Contattateci per approfondimenti
.
23/6/2022
.
Aiuti di Stato Covid:
slitta al 30 novembre2022
l’invio dell’autodichiarazione
Contattateci per le relative informazioni
.
EMERGENZA
CORONAVIRUS
.
25/3/2022
.
La rivalutazione
di terreni e partecipazioni non quotate
20/3/2023:
l’agevolazione è stata estesa anche all’anno 2023, contatatteci per le relative
informazioni
L’agevolazione consistente nella rivalutazione di terreni e
partecipazioni non quotate è stata introdotta diversi anni fa e poi riproposta
negli anni successivi con modalità pressoché simili.
Il “Decreto Energia” (art. 29 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17) ha recentemente
previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle
partecipazioni sociali non quotate e di terreni edificabili e con destinazione
agricola che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
ATTENZIONE: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022. |
Iter
operativo
Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o
quello delle partecipazioni, entro il 15
giugno 2022, occorre far redigere ad un professionista abilitato una perizia
di stima e versare una imposta sostitutiva.
Versamento dell’imposta
Il versamento dell’imposta sostitutiva è fondamentale
affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore
fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è liquidata
assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della
partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima. Su tale valore va applicata l’aliquota del 14% per tutti i beni rivalutabili.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da
versare contestualmente a ciascuna rata.
Lo
Studio resta a disposizione per le valutazioni di convenienza.
.
23/2/2022
.
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
Dopo l'approvazione del
Decreto Milleproroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
il limite
all’utilizzo dei contanti
rimane a euro
1.999,95 sino a nuova disposizione
.
2/3/2022
.
Invio telematico della
Certificazione Unica (CU2022)
Entro mercoledì
16 marzo 2022, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e
trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2021. La data per la
trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista
una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o
tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se
l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che
anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi
esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione
dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il
31 ottobre 2022.
TASSA VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la
tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali
Entro
il 16 marzo:
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali.
La
misura della tassa, anche per il 2022, sarà di:
.
3/2/2022
Decreto “Sostegni-ter”: previsti nuovi aiuti per i settori
più colpiti dalla crisi
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
Il
27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter”
(D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori
misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della
pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati
sono, in particolare:
È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 nei termini indicati dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
.
3/1/2022
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
A decorrere dal 1°
gennaio 2022, il limite all’utilizzo dei contanti
passerà dagli
attuali euro 1.999,99 ad euro 999,95.
11/11/2021
Secondo acconto - scadenza 30
Novembre 2021
.
Stiamo
contattando i nostri Clienti per il versamento del secondo acconto delle
imposte sui redditi, in scadenza al 30 Novembre 2021
.
26/7/2021
.
Proroga al 15 novembre 2021 per la
rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
La
legge di conversione del decreto Sostegni-bis concede ai contribuenti più tempo
per porre in essere gli adempimenti necessari.
Con
la legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del DL “Sostegni-bis”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato spostato dal 30 giugno al
15 Novembre 2021 il termine per optare per la rideterminazione del costo
fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non
quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021.
Contattateci in caso di Vostro interesse.
.
14/6/2021
aggiornamento 1/8/2021
.
RIEPILOGO DELLE SCADENZE RELATIVE AI
VERSAMENTI
DERIVANTI DAL MODELLO UNICO
2021 (PER I REDDITI 2020)
sulla base delle attuali
disposizioni e quindi senza proroghe
.
Per
TUTTI i soggetti ISA la scadenza del pagamento dell'unica o della prima rata
delle imposte
è
stata posposta, senza maggiorazione, al 15 Settembre 2021
Prima
scadenza per i soggetti NON ISA (senza maggiorazione)
Rata e Scadenza
Rata
unica o rata 1 - scadenza 30 giugno 2021
Rata 2 - scadenza 20 agosto 2021. La scadenza
del 31 luglio passa al 2 agosto, e cade nella “pausa estiva” e,
quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata
3 - scadenza 31 agosto 2021
Rata
4 - scadenza 30 settembre 2021
Rata
5 - scadenza 2 novembre 2021. Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è
festivo
Rata
6 - scadenza 30 novembre 2021
Con
maggiorazione 0,4% - per i soggetti NON ISA
Rata e Scadenza
Rata
unica o rata 1 - scadenza 30 luglio 2021 (Non 31 luglio, bensì 30 luglio, ovvero
30 giorni dal 30 giugno)
Rata
2 - scadenza 20 agosto 2021. La scadenza del 31 luglio passa al 2 agosto, e
cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata
3 - scadenza 31 agosto 2021
Rata
4 - scadenza 30 settembre 2021
Rata
5 - scadenza 2 novembre 2021. Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre
è festivo
Rata
6 - scadenza 30 novembre 2021
.
.
28/5/2021
Approvato il Decreto "Sostegni-bis”
.
E'
stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge
25/5/2021, n.73, cosiddetto "Sostegni-bis". Stiamo verificando le
previsioni del decreto. In particolare è prevista una nuova serie di contributi
a fondo perduto, erogati sia in automatico (per chi ha già beneficiato del
contributo del precedente "Decreto Sostegni") che dietro
presentazione di apposita istanza. Siamo in attesa di ricevere gli
aggiornamenti software che ci consentano di effettuare il relativo conteggio.
Chiamateci pure per ogni informazione in merito. Esaminiamo di seguito alcuni
aspetti della nuova normatva:
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
È
riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno
la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio
2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il
riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto
“Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano
indebitamente percepito o restituito tale contributo.
Caso 1:
applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”
I
soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto
dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad
ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a
seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non
è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione
è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito
d’imposta).
Caso 2: perdita di fatturato
In alternativa, è previsto un
contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in
Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del
provvedimento non abbiano registrato
ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del
fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo
compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso
tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La
misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano
già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto
“Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
A) Soggetti che hanno
beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo
contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la
seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020:
1.
60% per i soggetti con ricavi e
compensi non superiori a 100mila euro;
2.
50% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
3.
40% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
4.
30% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5.
20% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.
B) Soggetti che NON
hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L.
41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è
determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020:
6.
90% per i soggetti con ricavi e
compensi non superiori a 100mila euro;
7.
70% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
8.
50% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
9.
40% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
10. 30%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro.
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.
È
stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che
prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del
contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già
beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere
l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in
esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute
dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora
dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante
applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del
contribuente.
Sono
esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata
in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva
successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui
sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex
art. 162-bis del Tuir.
L’istanza
dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa.
Terza ipotesi: perdita reddituale
Infine,
in via residuale e non alternativa
è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico
d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020,
rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.
Il
contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti
non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti
pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
L’ammontare
del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti
dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto
“Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art.
1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150 mila euro.
L’istanza
dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per
la presentazione della stessa.
L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
CREDITO
D’IMPOSTA LOCAZIONI
Il
decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
tour operator
Un
primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le
agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. "Rilancio" n.
34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
È
stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta
ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel
secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene
riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari
esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il
31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e
il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti
requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio
2019.
17/5/2021
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La nuova Guida “Le agevolazioni
fiscali per le persone con disabilità”
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato la guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le
persone con disabilità” che illustra il quadro aggiornato delle varie
situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti
portatori di disabilità.
In
particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni inerenti:
-
Figli a carico: Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico
spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1.620 euro, se il figlio ha un’età
inferiore a tre anni; 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre
anni. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del
reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo
diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito
complessivo arriva a 95.000 euro.
-
Veicoli: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva
agevolata al 4% sull’acquisto; esenzione dal bollo auto; esenzione dall’imposta
di trascrizione sui passaggi di proprietà.
-
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detrazione Irpef del
19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; Iva agevolata al
4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici; detrazioni delle spese di
acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; detrazione Irpef
del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
-
Abbattimento delle barriere architettoniche: detrazione Irpef delle spese
sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento
delle barriere architettoniche.
-
Spese sanitarie: deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle
spese mediche generiche e di assistenza specifica.
-
Assistenza personale: deduzione dal reddito complessivo degli oneri
contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli
addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; detrazione
Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da
calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.
Per
leggere la Guida potete collegarVi al seguente link: 93f02bd3-2f7c-23ff-7e8e-7de3a1938328
(agenziaentrate.gov.it)
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28/3/2021
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ATTENZIONE ALLA FRODE
DEL FALSO IBAN
Si
stanno verificando sempre più frequentemente delle frodi consistenti nella modifica delle coordinate IBAN indicate nelle
fatture e nelle parcelle. In pratica si utilizzano nell'eseguire i
bonifici degli Iban che sono stati modificati all'insaputa dell'esecutore
del bonifico e quindi le somme bonificate vengono accreditate su conti diversi
da quelli che dovrebbero essere, intestati ovviamente a chi esegue la frode. In alcuni casi ci sono veri e propri
virus che silenziosamente leggono i dati sul pc, ricercano i codici IBAN e li
sostituiscono ad insaputa di clienti e fornitori. Si consiglia di installare
sempre un antivirus professionale su tutti i pc.
Contromisure suggerite
per evitare la "Frode bancaria del falso IBAN". Per contrastare tale
rischio possono essere utili le seguenti contromisure.
FATTURE RICEVUTE
1. Leggere l'IBAN
esclusivamente dal file XML inviato dallo SdI;
2. chiedere conferma
telefonica dell'IBAN al fornitore;
3. salvare l'IBAN sul
proprio conto online e su una rubrica cartacea;
4. in caso di primo
pagamento o variazione dell'IBAN, qualora non sia stato possibile esperire i
precedenti passi:
- pagare un acconto di
1 euro indicando un codice di conferma nella descrizione del pagamento es.
"X123X";
- pagare il saldo
solo quando il fornitore comunicherà il codice di conferma.
Attuare la procedura
indicata al punto 4 anche quando la fattura viene consegnata in formato
cartaceo o trasmessa per email.
FATTURE EMESSE
A) In caso di primo
incasso o variazione dell'IBAN: comunicare l'IBAN al cliente anche con un altro
canale es. telefono, consegna a mano etc.
B) Indicare una parte
dell'IBAN anche in un altro elemento della fattura avendo cura di non inserire
una stringa IBAN intera, ma solo una parte (es. specificando i primi e gli
ultimi cinque caratteri dell'IBAN con indicazione al cliente di verificare la
corrispondenza con il codice IBAN visualizzato per intero).
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25/3/2021
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Approvato il “Decreto Sostegni”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021, sono entrate in vigore il 23 marzo 2021 le disposizioni del "Decreto Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). Nell'attesa di una più attenta lettura e del rilascio del software che ci consenta di elaborare i dati, diamo alcune informazioni di massima.
Contributi a fondo perduto
Tra le principali misure del decreto è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato tra il 2019 e il 2020.
Sono
ammessi al contributo i soggetti
titolari di partita Iva, professionisti e imprese, con ricavi o compensi
sino a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato,
tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio
mensile, senza alcuna limitazione in relazione all’attività svolta (NO
codici ATECO).
La condizione per accedere al contributo è che
l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi
del 2019. Rileva
la data di effettuazione delle operazioni come prevista dalle norme Iva.
Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1/1/ 2019, il contributo spetta sulla base di un diverso metodo di calcolo.
Per
il calcolo del contributo si applica una
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di
fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di
fatturato/corrispettivi 2020:
In
ogni caso, tale importo non potrà essere
inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per
il calcolo della media mensile, i soggetti
che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno considerare
i mesi successivi a quello di attivazione.
Per
i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le
persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il
contributo potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta
da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Le
istanze potranno essere presentate telematicamente
a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021.
Lo Studio ha provveduto alla
trasmissione delle richieste, che in linea di massima sono già state evase
dall'Amministrazione Finanziaria
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11/3/2021
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TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI
2020
Per i
bilanci delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1° marzo 2021, è stata
pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L.
n. 183/2020), legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso il termine della
proroga dettata dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di
convocazione delle assemblee di società ed enti. In particolare, viene stabilito:
1.
in deroga a quanto
prescritto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis o dalle diverse disposizioni statutarie, la
possibilità di convocare l’assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche in assenza di
specifica motivazione;
2.
previo inserimento
dell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, la
possibilità di esprimere il voto in via
elettronica o per corrispondenza nonché di intervenire nella riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di
telecomunicazione, senza che il presidente e il segretario o il notaio si
trovino nel medesimo luogo;
3.
per le società a
responsabilità limitata, la possibilità di esprimere
il voto mediante consultazione scritta o esprimere il consenso per iscritto;
4. per le società con azioni quotate di designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF. le disposizioni si applicano alle assemblee
tenute entro il 31 luglio 2021.
Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il
31 luglio 2021. |
Conseguentemente, i
termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 potranno essere così fissati:
1.
entro il 29 maggio 2021, nelle società
sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore, dovrà
riunirsi l’organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di
bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di
controllo non siano nominati l’organo amministrativo potrà provvedere entro il
14 maggio 2021;
2.
entro il 14 giugno 2021 tutta la
documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede
sociale a disposizione dei soci.
Decorsi 15 giorni dal deposito ed entro il 29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio),
si deve riunire l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
Ovviamente i Bilancio potranno essere approvati anche nei termini ordinari e quindi precedentemente alle date sopra indicate |
Le riunioni dell’organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno
essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto
sociale.
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11/2/2021
La Certificazione unica
(CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2021, n. 13088, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni)
per la Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all'anno 2020.
La Certificazione Unica 2021
riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed
assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché
dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000, all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
A partire dal 2021, e quindi per il periodo d’imposta 2020, è
stata istituita la scadenza unica del 16
marzo 2021 per la trasmissione dei dati
all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova
tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e
rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
Resta al 1° novembre 2021 (il 31
ottobre 2020 cade di domenica) il termine ultimo per trasmettere la CU che
contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato
che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi
precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (in
quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi).
Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2021 deve
essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori
di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma
corrisposti, la certificazione degli
utili e dei proventi equiparati (CUPE)
corrisposti nell’anno di imposta precedente.
Lo Studio è ovviamente a disposizione dei Clienti per ogni
ulteriore necessità e provvederà all'adempimento.
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3/2/2021
Lotteria degli
Scontrini
Partita la Lotteria degli scontrini
È ufficialmente partita
la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021
per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.
L’avvio della Lotteria
è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione
29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di
partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.
La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11
marzo; a partire da giugno
si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15
premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad
inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;
Sono previsti i
seguenti premi:
ESTRAZIONI ANNUALI |
ESTRAZIONI MENSILI |
ESTRAZIONI SETTIMANALI |
1 premio da Euro
5.000.000 per chi compra |
10 premi da Euro
100.000 per chi compra |
15 premi da Euro
25.000 per chi compra |
1 premio da Euro
1.000.000 per chi vende |
10 premi da Euro
20.000 per chi vende |
15 premi da Euro
5.000 per chi vende |
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni
residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o
professione, acquistano, pagando con mezzi
elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate,
carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono
esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.
Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice
lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale
della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) - al momento dell’acquisto.
La partecipazione all’iniziativa
da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore,
qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla
partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale
lotteria.
L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la
GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.
Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al
codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti
virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento
degli acquisti.
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Aggiornamento
27/4/2021
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LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
A decorrere dal 1°
luglio 2020, e sino al 31/12/2021, il limite all’utilizzo dei contanti
passa dagli
attuali 3.000 euro a 2.000 euro (1.999,99).
La norma che ha
stabilito le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020
(art. 18, D.L. n.
124/2019), nell’ambito dell’aggiornamento
dei
provvedimenti antiriciclaggio (L.231/2007).
A decorrere dal 1°
gennaio 2022, il limite all’utilizzo dei contanti
passerà dagli attuali
1.999,99 euro a 999,99.
PAGINE
DEDICATE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
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ORARI STUDIO DI BRENO
Sito
in continuo aggiornamento .......
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PAGINE
DEDICATE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI