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STUDIO DUCOLI 

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI  

"Cerchiamo di risolvere i problemi dei nostri Clienti, spesso ci riusciamo..."

 

 

Dott.Giacomo Ducoli 

 Dott.Pietro Morandini

 Dott.Maria Caterina Morandini

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Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Marzo 2024


Il nostro numero di fax è: 0364 240083

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Per i Clienti


3/1/2024


Credito imposta per eliminazione barriere architettoniche

Novità dal 1/1/2024


Il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 ha previsto numerose novità relative al bonus avente ad oggetto le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche. Si tratta del beneficio del 75 per cento disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 che, almeno fino all’ultimo intervento, era rimasto “immune” da alcune restrizioni introdotte nell’ultimo anno.Diversamente dagli altri interventi edilizi, il beneficio fiscale consentiva ancora di fruire sia della cessione del credito, ma anche dello sconto in fattura indipendentemente dalla data di avvio dei lavori, quindi dalla data del titolo edilizio.In alcuni casi potevano considerarsi interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche anche quelli aventi ad oggetto la sostituzione degli infissi a condizione, però, che fossero osservate determinate caratteristiche tecniche.

Il legislatore non ha “gradito” questo uso “extra large” del bonus e allora l’art. 2 del decreto-legge n. 212/2023 ha modificato l’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 avente a oggetto la detrazione del 75 per cento delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche. L’art. 3, la cui rubrica è “Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche” ha introdotto, come detto, alcune limitazioni.
La prima limitazione è di tipo oggettivo. Il legislatore ha indicato espressamente e tassativamente gli interventi agevolabili con esclusione delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi. Si considerano agevolabili le spese sostenute “per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.Inoltre, l’osservanza dei requisiti tecnici previsti dalla legge dovrà essere confermata “da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati”.

La seconda limitazione riguarda la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Infatti, le disposizioni in tema di opzioni (di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020) si applicano per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 non sarà più possibile fruire né della cessione dei crediti, né dello sconto in fattura. Il legislatore ha previsto un numero limitatissimo di eccezioni che consentirà ancora l’esercizio delle predette opzioni.

La cessione dei crediti e lo sconto in fattura continueranno a costituire un’alternativa alle detrazioni di imposta per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato secondo i criteri del c.d. quoziente familiare (art. 119, comma 8-bis.1 del D.L. n. 34/2020). Il requisito reddituale non si applica se all’interno del nucleo familiare è presente un soggetto colpito da un handicap grave certificato ai sensi della L. n. 104/1992.
La norma, però, salvaguardia il legittimo affidamento di coloro che hanno iniziato a sostenere le spese nell’anno 2023 per poi rinviare gli interventi nei mesi successivi, quindi anche nell’anno 2024 durante il quale troveranno applicazione le nuove restrizioni. In particolare, sarà ancora possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per coloro che, prima dell’entrata in vigore del decreto in commento (prima del 30 dicembre 2023) abbiano presentato il titolo abilitativo ove necessario. Se il titolo edilizio non è necessario viene salvaguardata la posizione di coloro che hanno già iniziato i lavori (prima della predetta data), oppure laddove i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo.




12/4/2023

 

NOVITA’ SUPERBONUS

 

Proroga al 30 settembre 2023 per unifamiliari/plurifamiliari autonome

 

Come anticipato dal comunicato stampa del 30 marzo 2023 del MEF, tra le novità nell’iter di conversione del D.L. n. 11/2023 – convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38 – figura la possibilità di poter fruire di ulteriori sei mesi per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonome. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Si tratta quindi di interventi già avviati che, però, a causa dei ritardi nell’avanzamento dei cantieri, avevano bisogno di altro tempo. Ci saranno, allora, altri sei mesi per effettuare i bonifici relativi agli interventi. E si potrà, quindi, arrivare fino al 30 settembre del 2023. Per quanto riguarda le modalità per dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori si ricorda che è stata resa nota la risposta della Commissione di monitoraggio sul Superbonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Risposta n. 1/2022 di settembre 2022), secondo la quale deve essere redatta a tale scopo un’apposita dichiarazione dal Direttore dei Lavori, corredata di documentazione probatoria.

 

 

Remissione in bonis oltre il 31 marzo per le spese 2022

 

 Sempre il MEF con il comunicato stampa del 30 marzo 2023 aveva anticipato che sulla base delle modifiche approvate in Parlamento, le opzioni per la cessione del credito relative alle spese 2022 Superbonus: le novità della conversione del Decreto “blocca cessioni” possono essere effettuate oltre il termine del 31 marzo mediante la remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. In particolare come già previsto dalla circolare n. 33/E/2022 la Comunicazione può avvenire oltre il 31 marzo a condizione che: ·  sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento; ·  i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, l’esercizio deve risultare da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione; ·  non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo; ·  sia versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro).

In sostanza per chi, avendo già un accordo di cessione con un terzo cessionario, non avesse rispettato la scadenza del 31 marzo, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nei mesi scorsi che sarà possibile rimediare entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.

La vera novità portata dalla Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 è data dal fatto che limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022, la remissione in bonis post 31 marzo 2023 può essere esperita anche: • “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023”, • a condizione che l’opzione di cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023” venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”, ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.

 

Detrazione in 10 anni per le spese del 2022

 

Solo per le spese 2022 del 110%, sarà possibile recuperare in dieci anni, anziché in quattro, la detrazione. Tale opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente: ·  “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022, ·  eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023, rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione. In sostanza l’opzione per l’allungamento è irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024. In questo modo, bisognerà stare fermi un anno.



3/4/2023

 

PACE FISCALE

 

Stiamo completando l’esame delle norme inserite

 nella Legge di Bilancio 2023 ai fine di sanare le posizioni aperte

 con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia Entrate Riscossione,

 nonché per l’applicazione della sanatoria delle irregolarità formali. Contatteremo direttamente i Clienti che riteniamo

 possano avere interesse a tali norme.


3/1/2023

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LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI

Dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2023,

 a decorrere dal 1° gennaio 2023

 il limite all’utilizzo dei  contanti

 viene aumentato sino ad Euro 4.999,99



A breve inizieremo le pratiche per la comunicazione al Registro Imprese (presso la CCIAA) dei “Titolari Effettivi”

 ai fini delle norme antiriciclaggio

20/3/2023: Siamo tuttora in attesa delle definizione

 delle procedure pratiche di riferimento

 SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE

 PER OGNI NECESSITA' O RICHIESTA DI CHIARIMENTO

 IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELLE NORME IN MATERIA EDILIZIA (Bonus, Ecobonus, Superbonus)

NON ESITATE A CONTATTARCI!

Per urgenze/emergenze potete inoltre inviare una mail a

infostudio@studioducoli.it

giacomo.ducoli@studioducoli.it

piero.morandini@studioducoli.it

Grazie della collaborazione

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Informativa Studio Ducoli del 16 9 2022

Clicca qui

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3/8/2022

Il decreto “Semplificazioni” è legge: approvate le novità su bonus edilizi, crisi d’impresa e verifiche fiscali

Contattateci per approfondimenti

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23/6/2022

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Aiuti di Stato Covid:

slitta al 30 novembre2022

 l’invio dell’autodichiarazione 

Contattateci per le relative informazioni

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EMERGENZA CORONAVIRUS

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25/3/2022

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La rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate

20/3/2023: l’agevolazione è stata estesa anche all’anno 2023, contatatteci per le relative informazioni

 

L’agevolazione consistente nella rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate è stata introdotta diversi anni fa e poi riproposta negli anni successivi con modalità pressoché simili.

Il “Decreto Energia” (art. 29 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17) ha recentemente previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non quotate e di terreni edificabili e con destinazione agricola che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

 

 

ATTENZIONE: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Iter operativo

Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni, entro il 15 giugno 2022, occorre far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima e versare una imposta sostitutiva.

 

Versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sostitutiva è fondamentale affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è liquidata assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima. Su tale valore va applicata l’aliquota del 14% per tutti i beni rivalutabili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

 

Lo Studio resta a disposizione per le valutazioni di convenienza.

 

 

 

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23/2/2022

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LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI

Dopo l'approvazione del Decreto Milleproroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2022,

 il limite all’utilizzo dei  contanti

 rimane a euro 1.999,95 sino a nuova disposizione

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2/3/2022

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Invio telematico della Certificazione Unica (CU2022)

Entro mercoledì 16 marzo 2022, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2021. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2022.

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2022, sarà di:

 

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3/2/2022

Decreto “Sostegni-ter”: previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 nei termini indicati dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

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3/1/2022

 

LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite all’utilizzo dei  contanti

 passerà dagli attuali euro 1.999,99 ad euro 999,95.

 

 

 

11/11/2021

Secondo acconto - scadenza 30 Novembre 2021

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Stiamo contattando i nostri Clienti per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza al 30 Novembre 2021

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26/7/2021

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Proroga al 15 novembre 2021 per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

 

La legge di conversione del decreto Sostegni-bis concede ai contribuenti più tempo per porre in essere gli adempimenti necessari.

Con la legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del DL “Sostegni-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato spostato dal 30 giugno al 15 Novembre 2021 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2021. Contattateci in caso di Vostro interesse.

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14/6/2021 aggiornamento 1/8/2021

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RIEPILOGO DELLE SCADENZE RELATIVE AI VERSAMENTI

 DERIVANTI DAL MODELLO UNICO 2021 (PER I REDDITI 2020)

sulla base delle attuali disposizioni e quindi senza proroghe

 

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Per TUTTI i soggetti ISA la scadenza del pagamento dell'unica o della prima rata delle imposte

è stata posposta, senza maggiorazione, al 15 Settembre 2021

 

Prima scadenza per i soggetti NON ISA (senza maggiorazione)

Rata e Scadenza

Rata unica o rata 1 -  scadenza 30 giugno 2021

Rata 2 - scadenza 20 agosto 2021. La scadenza del 31 luglio passa al 2 agosto, e cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto

Rata 3 - scadenza 31 agosto 2021

Rata 4 - scadenza 30 settembre 2021

Rata 5 - scadenza 2 novembre 2021. Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è festivo

Rata 6 - scadenza 30 novembre 2021

 

Con maggiorazione 0,4% - per  i soggetti NON ISA

Rata e Scadenza

Rata unica o rata 1 - scadenza 30 luglio 2021 (Non 31 luglio, bensì 30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno)

Rata 2 - scadenza 20 agosto 2021. La scadenza del 31 luglio passa al 2 agosto, e cade nella “pausa estiva” e, quindi, viene prorogata al 20 agosto

Rata 3 - scadenza 31 agosto 2021

Rata 4 - scadenza 30 settembre 2021

Rata 5 - scadenza 2 novembre 2021.  Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è festivo

Rata 6 - scadenza 30 novembre 2021

 

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28/5/2021

Approvato il Decreto "Sostegni-bis”

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E' stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25/5/2021, n.73, cosiddetto "Sostegni-bis". Stiamo verificando le previsioni del decreto. In particolare è prevista una nuova serie di contributi a fondo perduto, erogati sia in automatico (per chi ha già beneficiato del contributo del precedente "Decreto Sostegni") che dietro presentazione di apposita istanza. Siamo in attesa di ricevere gli aggiornamenti software che ci consentano di effettuare il relativo conteggio. Chiamateci pure per ogni informazione in merito. Esaminiamo di seguito alcuni aspetti della nuova normatva:

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

Caso 1: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.

Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).

 

Caso 2: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).

 

A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

1.     60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

2.     50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

3.     40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

4.     30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

5.     20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

 

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

6.     90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

7.     70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

8.     50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

9.     40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

10.  30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

 

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

 

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

 

 

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

 

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

 

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

 L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

 

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

 

Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

 

 

 

17/5/2021

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La nuova Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”

 

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità.

 In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni inerenti:

- Figli a carico: Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni; 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

- Veicoli: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva agevolata al 4% sull’acquisto; esenzione dal bollo auto; esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

- Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici; detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

- Abbattimento delle barriere architettoniche: detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

- Spese sanitarie: deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

- Assistenza personale: deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.

Per leggere la Guida potete collegarVi al seguente link: 93f02bd3-2f7c-23ff-7e8e-7de3a1938328 (agenziaentrate.gov.it)

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28/3/2021

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ATTENZIONE ALLA FRODE DEL FALSO IBAN

 

Si stanno verificando sempre più frequentemente delle frodi consistenti nella modifica delle coordinate IBAN indicate nelle fatture e nelle parcelle. In pratica  si utilizzano nell'eseguire  i bonifici degli Iban che sono stati modificati  all'insaputa dell'esecutore del bonifico e quindi le somme bonificate vengono accreditate su conti diversi da quelli che dovrebbero essere, intestati ovviamente a chi esegue la frode. In alcuni casi ci sono veri e propri virus che silenziosamente leggono i dati sul pc, ricercano i codici IBAN e li sostituiscono ad insaputa di clienti e fornitori. Si consiglia di installare sempre un antivirus professionale su tutti i pc.

Contromisure suggerite per evitare la "Frode bancaria del falso IBAN". Per contrastare tale rischio possono essere utili le seguenti contromisure.

FATTURE RICEVUTE

1. Leggere l'IBAN esclusivamente dal file XML inviato dallo SdI;

2. chiedere conferma telefonica dell'IBAN al fornitore;

3. salvare l'IBAN sul proprio conto online e su una rubrica cartacea;

4. in caso di primo pagamento o variazione dell'IBAN, qualora non sia stato possibile esperire i precedenti passi:

- pagare un acconto di 1 euro indicando un codice di conferma nella descrizione del pagamento es. "X123X";

-  pagare il saldo solo quando il fornitore comunicherà il codice di conferma.

Attuare la procedura indicata al punto 4 anche quando la fattura viene consegnata in formato cartaceo o trasmessa per email.

FATTURE EMESSE

A) In caso di primo incasso o variazione dell'IBAN: comunicare l'IBAN al cliente anche con un altro canale es. telefono, consegna a mano etc.

B) Indicare una parte dell'IBAN anche in un altro elemento della fattura avendo cura di non inserire una stringa IBAN intera, ma solo una parte (es. specificando i primi e gli ultimi cinque caratteri dell'IBAN con indicazione al cliente di verificare la corrispondenza con il codice IBAN visualizzato per intero).

 

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25/3/2021

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Approvato il “Decreto Sostegni”

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021, sono entrate in vigore il 23 marzo 2021 le disposizioni del "Decreto Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).  Nell'attesa di una più attenta lettura e del rilascio del software che ci consenta di elaborare i dati, diamo alcune informazioni di massima.

 

Contributi a fondo perduto

Tra le principali misure del decreto è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato tra il 2019 e il 2020.

Sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, professionisti e imprese, con ricavi o compensi sino  a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile, senza alcuna limitazione in relazione  all’attività svolta (NO codici ATECO).

 

La condizione per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni come prevista dalle norme Iva.

Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1/1/ 2019, il contributo spetta sulla base di un diverso metodo di calcolo.

 

 

Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:

 

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

 

Il contributo potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Le istanze potranno essere presentate telematicamente a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021.

Lo Studio ha provveduto alla trasmissione delle richieste, che in linea di massima sono già state evase dall'Amministrazione Finanziaria

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11/3/2021

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TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020

Per i bilanci delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1° marzo 2021, è stata pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020), legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso il termine della proroga dettata dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti. In particolare, viene stabilito:

1.     in deroga a quanto prescritto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis o dalle diverse disposizioni statutarie, la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche in assenza di specifica motivazione;

2.     previo inserimento dell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza nonché di intervenire nella riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione, senza che il presidente e il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo;

3.     per le società a responsabilità limitata, la possibilità di esprimere il voto mediante consultazione scritta o esprimere il consenso per iscritto;

4.     per le società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF. le disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

 

 Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

 

Conseguentemente, i termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 potranno essere così fissati:

1.     entro il 29 maggio 2021, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore, dovrà riunirsi l’organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di controllo non siano nominati l’organo amministrativo potrà provvedere entro il 14 maggio 2021;

2.     entro il 14 giugno 2021 tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorsi 15 giorni dal deposito ed entro il 29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), si deve riunire l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

 

Ovviamente i Bilancio potranno essere approvati anche nei termini ordinari e quindi precedentemente alle date sopra indicate

 

Le riunioni dell’organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale.

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11/2/2021

La Certificazione unica (CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,

 redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2021, n. 13088, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all'anno 2020.

La Certificazione Unica 2021 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000, all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

A partire dal 2021, e quindi per il periodo d’imposta 2020, è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.

Resta al 1° novembre 2021 (il 31 ottobre 2020 cade di domenica) il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

 

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi).

 

Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2021 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.

Lo Studio è ovviamente a disposizione dei Clienti per ogni ulteriore necessità e provvederà all'adempimento.

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3/2/2021

Lotteria degli Scontrini

Partita la Lotteria degli scontrini

È ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.

L’avvio della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.

La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;

Sono previsti i seguenti premi:

 

ESTRAZIONI ANNUALI

ESTRAZIONI MENSILI

ESTRAZIONI SETTIMANALI

1 premio da Euro 5.000.000

per chi compra

10 premi da Euro 100.000

per chi compra

15 premi da Euro 25.000

per chi compra

1 premio da Euro 1.000.000

per chi vende

10 premi da Euro 20.000

per chi vende

15 premi da Euro 5.000

per chi vende

 

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) - al momento dell’acquisto.

La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.

L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.

 

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Aggiornamento 27/4/2021

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LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI

A decorrere dal 1° luglio 2020, e sino al 31/12/2021, il limite all’utilizzo dei  contanti

 passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro (1.999,99).

La norma che ha stabilito le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020

(art. 18, D.L. n. 124/2019), nell’ambito dell’aggiornamento

  dei provvedimenti antiriciclaggio (L.231/2007).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite all’utilizzo dei  contanti

 passerà dagli attuali 1.999,99 euro a 999,99.

 

 
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