STUDIO
DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
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CIRCOLARE
7/2006 per i CLIENTI
“Manovra Prodi” (DL 4.7.2006
n. 223)
Conversione in legge
Norme operative dal 2006
INDICE
2 Principali novità riguardanti i professionisti
2.1 Obbligo di conto corrente “professionale”
2.2 Divieto di utilizzo del contante
2.3 Accertamento sulla base degli studi di
settore
2.4 Determinazione del reddito di lavoro
autonomo
2.4.2 Cessione
di clientela
2.4.3 Rimborsi
spese
2.5 Novità in materia di automezzi
2.6 Attribuzione della qualifica di sostituto
d’imposta ai curatori fallimentari e ai commissari
liquidatori
3 Principali novità riguardanti le imprese
3.1 Novità in materia di ammortamenti
3.1.1 Auto
aziendali
3.1.2 Marchi
e brevetti
3.1.3 Fabbricati
strumentali
3.2 Assegnazione di beni
3.3 Svalutazione delle opere pluriennali
3.4 Accertamento sulla base degli studi di
settore
3.5 Società non operative
3.6 Presunzione di residenza delle società
controllate o gestite da società italiane
3.7 Acconti IRES e IRAP per il 2006
3.7.1 Soggetti
interessati
3.7.2 Acconto
IRES
3.7.3 Acconto
IRAP
3.7.4 Disposizioni
applicabili in sede di ricalcolo
4 Novità in materia di immobili
4.1 Locazioni di fabbricati abitativi
4.2 Locazioni di fabbricati strumentali
4.3 Cessioni
di fabbricati abitativi
4.4 Cessioni di fabbricati strumentali
4.5 Leasing immobiliari
4.6 Rettifica della detrazione IVA
4.6.1 Fabbricati
abitativi
4.6.2 Fabbricati
strumentali
4.7 Dichiarazioni sostitutive di atto notorio in
sede di cessione
4.8 Poteri di accertamento dell’ufficio
4.8.1 Imposte
dirette
4.8.2 IVA
4.8.3 Imposta
di registro
4.9 Locazioni di azienda
4.10 Nozione di terreno edificabile
4.11 Trasferimenti
di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
4.12 Trasferimenti immobiliari tra privati
5 Novità in materia di IVA
5.1 Beni e servizi ad aliquota iva ordinaria
5.2 Proroga dell’aliquota IVA ridotta per le
manutenzioni edilizie
5.3 Elenchi dei clienti e dei fornitori
6 Altre principali novità riguardanti le persone fisiche
6.1 Detrazione IRPEF per le spese di
ristrutturazione edilizia
6.1.1 Indicazione
del costo della manodopera
6.1.2 Riduzione
della misura della detrazione
6.2 Incentivi all’esodo dei lavoratori - Abolizione
della tassazione separata “agevolata”
6.3 Stock option
6.4 Cessione di fabbricati pervenuti per
donazione
6.5 Soggetti non residenti – Esclusione della
“no tax area”
7 Nuovi reati tributari
7.1 Omesso versamento di IVA
7.2 Indebita compensazione
Il DL 4.7.2006 n. 223 (c.d. “manovra Prodi”) è
stato convertito in legge. Il provvedimento contiene:
misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione
dell’obbligatorietà delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze
dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul
passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);
misure di correzione dei conti pubblici;
misure
di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.
Il DL 223/2006 è entrato in vigore il 4.7.2006, mentre la legge di conversione è entrata in
vigore in data 11 Agosto 2006, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La presente circolare intende analizzare le
principali novità fiscali contenute nella “manovra Prodi” che hanno un
impatto immediato.
Non verranno quindi esaminate le altre norme recate dal provvedimento
con efficacia differita (es. detrazione IRPEF del 19% a fronte degli oneri
sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare
per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, fino
a un massimo di 1.000 euro). Tali misure saranno oggetto di successivo
approfondimento.
Nel corso della trattazione saranno altresì evidenziate le disposizioni
che non hanno subito modifiche nell’iter di conversione in legge.
2 principali Novità riguardanti i
professionisti
2.1 obbligo di conto
corrente “professionale”
A
partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni
professionali devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale nel
quale devono confluire:
gli
incassi per l’attività professionale;
i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
Il conto corrente (o i conti correnti) non necessariamente deve essere
dedicato esclusivamente all’attività professionale, ma può essere utilizzato
anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione.
2.2 divieto di utilizzo del contante
I
compensi relativi all’attività professionale eccedenti determinate soglie
devono essere riscossi esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari
tracciabili, vale a dire:
assegni
non trasferibili;
bonifici
o altra modalità di pagamento bancario o postale;
sistemi
di pagamento elettronico.
Soglie al di sopra delle quali scatta il divieto
di utilizzo del contante
L’obbligo di incasso tramite i
richiamati strumenti finanziari tracciabili non scatta per compensi di
importo inferiore a:
1.000 euro, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione al 30.6.2007;
500 euro, dall’1.7.2007 al 30.6.2008;
100 euro, dall’1.7.2008.
A differenza di quanto
originariamente previsto, quindi, dal 4.7.2006 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione i compensi possono ancora essere percepiti in
contanti, anche se eccedenti i suddetti importi.
2.3 accertamento sulla base degli studi di
settore
Il
DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli
studi di settore applicabili ai professionisti.
I
contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla
base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta,
indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o
per opzione ovvero semplificato).
In
precedenza, i professionisti potevano essere accertati sulla base degli studi
di settore:
a
seguito di accesso, ispezione o verifica, in caso di dichiarazione di
inattendibilità della contabilità;
in
caso di scostamento tra compensi dichiarati e compensi determinati sulla base degli
studi di settore in almeno due periodi su tre consecutivi considerati, compreso
quello da accertare.
Le
nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.
Il
DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei compensi in sede di UNICO
2006.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
2.4 determinazione del reddito di lavoro
autonomo
2.4.1 Plusvalenze e
minusvalenze
Concorrono
a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o
da collezione, se:
sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
sono
realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni;
i
beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.
La
plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):
tra
il corrispettivo o l’indennità percepita e il costo non ammortizzato;
ovvero,
in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
I
corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all’attività professionale (es. marchio)
concorrono a formare il reddito del professionista.
Se
i compensi sono percepiti in un’unica soluzione, i corrispettivi possono essere
assoggettati a tassazione separata.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
Le
spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e
bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se:
sostenute
dal committente per conto del professionista;
riaddebitate
dal professionista in fattura.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
Adempimenti
a carico del committente
Alla luce
della nuova disciplina, il committente:
riceve da colui che presta
il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato
con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
comunica al professionista
l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
invia allo stesso
professionista copia della relativa documentazione fiscale.
In questo momento, l’onere non è ancora
deducibile per l’impresa committente, ma lo sarà nel momento in cui questa,
ricevuta la parcella dal professionista, imputa a costo la prestazione,
comprensiva dei rimborsi spese.
Adempimenti
a carico del professionista
Il professionista emette la parcella
comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente e considera il
costo integralmente deducibile.
2.5 novità in materia di automezzi
Il
DL 223/2006 prevede una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di
detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri.
L’Agenzia
delle Entrate dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, saranno assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità
limitato attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate
per l’esercizio della professione.
La
norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale
elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
Il DL 223/2006 estende a livello normativo la qualifica di “sostituto
d’imposta” anche ai:
curatori
fallimentari;
commissari
liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto, non vi sono più dubbi sul
fatto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori debbano:
operare
e versare le ritenute;
rilasciare
la certificazione ai sostituiti (es. modelli CUD);
presentare
il modello 770.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che i
curatori fallimentari e i commissari liquidatori erano sostituti d’imposta,
mentre di diverso avviso è stata la prevalente giurisprudenza.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
3 principali
Novità riguardanti le imprese
3.1 novità in materia di ammortamenti
Il
DL 223/2006 ha previsto novità di rilievo in materia di ammortamenti. Tali
novità riguardano:
le
auto aziendali;
i
marchi e i brevetti;
i
fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni.
Per completezza, si segnala che è stata altresì
prevista la possibilità di dedurre extracontabilmente (in sede di dichiarazione
dei redditi) le spese per studi e ricerche. Pertanto, se le spese in questione
sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può essere dedotta in
dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento stanziata in bilancio
e l’intero importo della spesa sostenuta nell’esercizio.
Peraltro, tale facoltà si applicherà soltanto alle spese
sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal 2007, per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Relativamente alle auto aziendali
(autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), le modifiche del DL
223/2006 riguardano:
l’abolizione della facoltà di operare
ammortamenti anticipati;
l’incremento della durata minima prevista
dei contratti di leasing al fine della deducibilità dei relativi canoni;
la limitazione al regime di deducibilità dei
costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri, analogamente
a quanto riportato con riferimento ai professionisti.
Abolizione degli ammortamenti anticipati
Con
decorrenza dal 2006, sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati per le
autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli non utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, non
dati in uso promiscuo ai dipendenti, non adibiti ad uso pubblico.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
Durata
minima dei contratti di leasing finanziario
I canoni di leasing relativi ai suddetti autoveicoli divengono
deducibili a condizione che la durata prevista del contratto sia non inferiore a 4 anni (vale a dire,
al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione delle aliquote
tabellari). In precedenza, il leasing era deducibile se di durata non inferiore
a due anni.
Tale
disposizione, inserita nell’iter di conversione in legge del provvedimento, si
applica con riguardo ai canoni relativi a contratti di leasing stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di
conversione.
Limitazione
al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a
taluni autocarri
Anche
alle imprese si applicherà una limitazione al regime di deducibilità dei costi
e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni veicoli che saranno
individuati dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla categoria di
omologazione (c.d. “finti autocarri”).
La disposizione non ha subito modifiche
nell’iter di conversione in legge del provvedimento.
Viene
prevista la deducibilità nella misura massima del 50% annuo, rispetto al
precedente 33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa,
quindi, da tre a due esercizi.
Le
quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18
esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dell’ammortamento dei
marchi a quello previsto per l’avviamento.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
Il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali acquisiti unitamente
ai terreni sui quali essi insistono (esclusi quindi gli impianti e i
macchinari, ancorché infissi al suolo) deve essere assunto al netto di quello
riferibile ai terreni stessi.
Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge,
il costo di acquisizione riferibile al terreno (che non può, quindi, essere
dedotto tramite ammortamento) è determinato in misura pari al valore risultante da apposita
perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.
Tale valore
non può in ogni caso risultare inferiore al 20% del costo complessivo dell’investimento
immobiliare (o 30% del costo, nel caso di fabbricati industriali).
Il DL 223/2006 ha previsto l’indeducibilità delle minusvalenze che si
originano a seguito dell’assegnazione di beni patrimoniali ai soci, o di
destinazione dei beni stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
3.3 svalutazione
delle opere pluriennali
È stata soppressa la possibilità di operare svalutazioni delle opere
pluriennali con effetto fiscale. Tale possibilità era prevista nella misura:
del
2% del valore delle rimanenze, per le commesse eseguite in Italia;
del
4% del valore dell’opera, per le commesse eseguite all’estero.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
3.4 accertamento
sulla base degli studi di settore
Il
DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli
studi di settore applicabili alle imprese.
I
contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla
base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta,
indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o
per opzione ovvero semplificato) e dalla dichiarazione di inattendibilità della
contabilità stessa.
Le
nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.
Il
DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei ricavi in sede di UNICO
2006.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
QUANDO
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA |
||
|
Disciplina fino |
Disciplina dal periodo di imposta 2005 |
Imprese in contabilità semplificata |
Sempre
(anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Sempre
(anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Imprese in contabilità ordinaria per
opzione |
Quando: ·
i ricavi determinabili sulla base degli
studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due
periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da
accertare; ·
(oppure) è dichiarata l’inattendibilità
della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96; ·
(oppure) emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura
economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Sempre
(anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Imprese in contabilità ordinaria per
obbligo (società
di capitali, imprese individuali e società di persone che non possono
avvalersi del regime di contabilità semplificata in quanto superano i limiti
stabiliti dall’art. 18 del DPR 600/73) |
Quando: ·
i ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli
dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso
quello da accertare; ·
(oppure) è
dichiarata l’inattendibilità della
contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96; ·
(oppure) emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura
economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Sempre
(anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Il
DL 223/2006 interviene anche in materia di società non operative. Vengono, in
particolare, riviste:
le
percentuali per la verifica della operatività e la determinazione del reddito
minimo;
le
esimenti.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
Ricavi
minimi
Si
considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi,
di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi i proventi straordinari),
risultanti dal conto economico, inferiori alla somma degli importi che
risultano applicando:
il
2% (prima 1%) al valore delle azioni
e quote, comprese quelle immobilizzate ed esenti, aumentato dei valori dei
crediti da operazioni di finanziamento;
il
6% (prima 4%) al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e navi (art. 8-bis co. 1 lett. a) DPR 633/72),
anche in locazione finanziaria;
il
15% al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Reddito
minimo
Il
reddito della società non operativa si presume non inferiore all’ammontare
della somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti
percentuali:
1,5% (prima 0,75%) sul valore
dei titoli e quote di cui all’art. 85 co. 1 lett. c) TUIR, aumentato del valore
dei crediti;
4,75% (prima 3%) sul valore
dei beni immobili che costituiscono immobilizzazioni;
12% sul valore delle altre
immobilizzazioni.
Sono
espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disposizione:
i
soggetti ai quali, “per la particolare attività svolta”, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali;
i
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
le
società in amministrazione controllata o straordinaria;
le
società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati
italiani;
le
società esercenti pubblici servizi di trasporto.
È
stata, invece, eliminata la causa di esclusione prima prevista per i soggetti
che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività.
3.6 presunzione di residenza delle società
controllate o gestite da società italiane
Per
effetto del DL 223/2006, si considerano residenti nel territorio dello Stato,
salvo prova contraria, le società e gli enti non residenti che detengono
partecipazioni di controllo (art. 2359 co. 1 c.c.) in società ed enti
residenti, qualora siano a loro volta:
controllati,
anche indirettamente, da società ed enti residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.;
ovvero
amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
Ai
fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del
soggetto estero controllato.
Per
le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti al coniuge, ai parenti
entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La
disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006
(anno 2006 per i soggetti “solari”).
3.7 acconti ires e irap per il 2006
Il DL 223/2006 ha previsto che, ai fini della determinazione degli
acconti IRES e IRAP dovuti per il 2006, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
decreto stesso.
La norma precisa che eventuali conguagli rispetto all’acconto già
versato "sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata
dell’acconto", in scadenza a novembre 2006 (per i soggetti “solari”).
Interessati
all’obbligo di ricalcolo sono soltanto i soggetti IRES, con esclusione quindi
di imprenditori individuali e società di persone commerciali (snc, sas e
soggetti assimilati).
Con specifico riferimento all’IRES, l’obbligo di ricalcolo interessa i
contribuenti per i quali, alla data del 4.7.2006, non sono ancora scaduti i
termini ordinari per il versamento della prima o unica rata di acconto.
Così, ad
esempio, l'obbligo di ricalcolo dell’acconto IRES già in sede di corresponsione
della prima rata (ove dovuta):
non interessa i soggetti
solari che hanno approvato il bilancio d'esercizio nei 120 giorni dalla
chiusura del periodo d'imposta: per tali società, infatti, alla predetta data
del 4.7.2006, i termini ordinari di versamento erano già scaduti (anche se poi
il versamento è stato differito al 20.7.2006 con la maggiorazione dello 0,4%);
interessa invece i soggetti
solari che hanno approvato il bilancio d'esercizio nei 180 giorni dalla
chiusura del periodo d'imposta: per tali società, infatti, alla predetta data
del 4.7.2006, i termini ordinari di versamento (20.7.2006) non erano ancora
scaduti.
Si ricorda
che, qualora i soggetti di cui all’ultimo punto abbiano comunque provveduto al
pagamento della prima rata dell'acconto IRES 2006 sulla scorta dell'imposta
indicata nel modello UNICO 2006, se del caso possono integrare, entro il 21.8.2006, il versamento effettuato
con la maggiorazione dello 0,4%.
Diversamente da quanto riportato nel precedente § 3.7.2, l’obbligo di
ricalcolo dell’acconto IRAP interessa i contribuenti per i quali, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione, non sono ancora scaduti i termini
ordinari per il versamento della prima o unica rata di acconto.
L’obbligo di rideterminazione di detto acconto, infatti, è stato
previsto soltanto dalla richiamata legge di conversione.
3.7.4 Disposizioni applicabili in sede
di ricalcolo
L'obbligo di ricalcolo dovrebbe
riguardare:
tutte le disposizioni
recate dal DL 223/2006 in materia di reddito d'impresa;
aventi effetto dal 2006, con
esclusione dunque di quelle applicabili dal 2007.
4 novità in materia di immobili
Con la legge di conversione del DL 223/2006, il regime IVA
delle cessioni e delle locazioni aventi ad oggetto immobili (abitativi e
strumentali) subisce significative correzioni rispetto alla disciplina
originariamente prevista dal decreto (per la quale si rimanda alla circolare
della Fondazione Aristeia, servizio per la clientela, 6.7.2006 n. 18).
4.1 Locazioni
di fabbricati abitativi
Le locazioni di fabbricati abitativi effettuate da esercenti
imprese, arti o professioni sono esenti ai fini IVA e soggette ad imposta
proporzionale di registro (2%).
Ricordiamo che:
rientrano nella categoria degli immobili abitativi
i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A, esclusi gli A10
(uffici);
anche prima dell’intervento del DL 223/2006, le
locazioni di immobili abitativi effettuate da esercenti imprese, arti o
professioni erano esenti ai fini IVA (e soggette ad imposta di registro con
l’aliquota proporzionale del 2%), con l’eccezione delle locazioni di fabbricati
abitativi effettuate dalle imprese che li avevano costruiti per la vendita
(imponibili ai fini IVA con aliquota del 10%).
4.2 Locazioni di fabbricati strumentali
Le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
esercenti arti, imprese o professioni sono imponibili ai fini IVA e soggette ad
imposta di registro in misura proporzionale (1%) se sono effettuate:
nei confronti di soggetti che detraggono l’IVA in
misura non superiore al 25% (es. medici e banche); ovvero
nei confronti di soggetti che non sono soggetti
passivi d’imposta (es. enti non commerciali, privati consumatori).
In tutti gli altri casi le locazioni sono esenti, con
l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (1%), ferma
restando la possibilità di optare nel contratto di locazione per l’imponibilità
IVA. L’eventuale esercizio dell’opzione per l’imponibilità ai fini IVA non fa
comunque venire meno l’obbligo di versare l’imposta di registro.
Per i contratti in corso al 4.7.2006 dovrà essere presentata
apposita dichiarazione per la registrazione; nella stessa dichiarazione può
essere esercitata, in presenza dei presupposti di legge, l’opzione per
l’applicazione dell’IVA. Modalità e termini per la presentazione della predetta
dichiarazione e per il versamento dell’imposta di registro saranno stabiliti
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro
il 15.9.2006.
Si ricorda che sono strumentali gli immobili non suscettibili,
per le loro caratteristiche, di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni. Nella pratica si tratta degli immobili classificati o
classificabili nelle categorie B, C, D, E e A10.
Immobile |
Locatore |
Conduttore |
IVA |
Registro |
Abitativo |
Soggetto IVA |
Chiunque |
Esente |
2% |
Strumentale |
Soggetto IVA |
Soggetti con detraibilità fino al 25% |
Imponibile (20%) |
1% |
Strumentale |
Soggetto IVA |
Soggetto non IVA (es. consumatore privato) |
Imponibile (20%) |
1% |
Strumentale |
Soggetto IVA con opzione |
Altri soggetti |
Imponibile (20%) |
1% |
Strumentale |
Soggetto IVA senza opzione |
Altri soggetti |
Esente |
1% |
4.3 Cessioni
di fabbricati abitativi
La cessione di fabbricati abitativi:
è imponibile ai fini IVA e soggetta alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, se effettuata da imprese
costruttrici o di ristrutturazione che hanno ultimato la costruzione o la
ristrutturazione da meno di 4 anni;
è esente ai fini IVA e soggetta alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale se effettuata da
soggetti passivi d’imposta diversi da quelli sopra richiamati.
Restano in ogni caso confermate le agevolazioni previste per
l’acquisto della “prima casa”, sia ai fini dell’IVA che dell’imposta di
registro.
Ove dovute in misura proporzionale, le imposte ipotecarie e
catastali trovano applicazione, rispettivamente:
con aliquota del 2%, per quanto concerne l’imposta
ipotecaria;
con aliquota dell’1%, per quanto concerne l’imposta
catastale.
4.4 Cessioni
di fabbricati strumentali
Le
cessioni di fabbricati strumentali sono, ai fini IVA, generalmente esenti;
diventano obbligatoriamente imponibili nelle seguenti ipotesi:
cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di
ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni
dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio;
cessioni effettuate nei confronti di soggetti che
detraggono l’IVA in misura non superiore al 25% (es. medici e banche); ovvero
cessioni effettuate nei confronti di soggetti che
non sono soggetti passivi d’imposta (es. enti non commerciali, privati
consumatori).
In tutti
gli altri casi, ordinariamente esenti, il cedente può optare per
l’assoggettamento ad IVA facendo constatare l’opzione nell’atto di vendita.
Per le cessioni degli immobili strumentali,
siano esse esenti ovvero imponibili, è poi prevista l’applicazione:
dell’imposta di registro nella misura fissa di euro
168;
dell’imposta ipotecaria in misura del 3%;
dell’imposta catastale nella misura dell’1%.
Immobile |
Cedente |
Acquirente |
IVA |
Registro |
Ipotecarie Catastali |
Abitativo |
Impresa di costruzione o di ristrutturazione
che ha ultimato gli interventi da meno di 4 anni |
Chiunque |
Imponibile |
168 euro |
168 + 168 euro |
4% prima casa |
|||||
10% altre abitazioni |
|||||
20% lusso |
|||||
Abitativo |
Altri soggetti IVA |
Chiunque |
Esente |
3% prima casa |
168 + 168 euro |
7% altre abitazioni |
2% + 1% |
||||
Strumentale |
Impresa costruttrice o di ristrutturazione
che ha ultimato gli interventi da meno di 4 anni |
Chiunque |
Imponibile (20%) |
168 euro |
3% + 1% |
Strumentale |
Altri soggetti IVA |
Soggetti con detraibilità fino al 25% |
Imponibile (20%) |
168 euro |
3% + 1% |
Strumentale |
Altri soggetti IVA |
Soggetto non IVA (es. consumatore privato) |
Imponibile (20%) |
168 euro |
3% + 1% |
Strumentale |
Altri soggetti IVA con opzione |
Altri soggetti |
Imponibile (20%) |
168 euro |
3% + 1% |
Strumentale |
Altri soggetti IVA senza opzione |
Altri soggetti |
Esente |
168 euro |
3% + 1% |
Le regole previste per le locazioni valgono anche per i
contratti di leasing immobiliare, relativamente al trattamento fiscale
applicabile sui canoni periodici addebitati all’utilizzatore.
Per quanto concerne invece il trattamento fiscale applicabile
sul prezzo di riscatto finale, operano le regole proprie delle operazioni di
cessione.
Per i leasing immobiliari aventi per oggetto fabbricati
strumentali viene tuttavia previsto che, in sede di riscatto finale del bene,
l’imposta di registro precedentemente corrisposta sui canoni periodici (1% dei
canoni) può essere posta a decurtazione dell’importo dovuto a titolo di imposte
ipotecarie e catastali.
4.6 Rettifica della detrazione Iva
Ai fini della rettifica della detrazione dell’IVA, si
distingue tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali.
Nel caso di fabbricati abitativi, ai fini della rettifica
della detrazione, valgono le seguenti regole:
per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale la rivendita dei fabbricati, la rettifica non si effettua per i
fabbricati abitativi posseduti alla data del 4.7.2006;
per le imprese chi li hanno costruiti o che vi
hanno eseguito interventi di ristrutturazione, la rettifica non si effettua per
i fabbricati completati alla data del 4.7.2002.
Per i fabbricati strumentali, la rettifica si effettua
esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto (atto di locazione o di
cessione) non viene esercitata l’opzione per l’imponibilità IVA.
4.7 dichiarazioni sostitutive di atto notorio
in sede di cessione
All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata
a IVA, le parti hanno l’obbligo di produrre apposita dichiarazione sostitutiva
di atto notorio recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo.
Sempre con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le
parti hanno l’obbligo di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in
tale evenienza, occorre dichiarare:
il corrispettivo pattuito per la mediazione,
le relative modalità di pagamento;
il numero di partita IVA o il codice fiscale
dell’agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei
predetti dati:
si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a
10.000,00 euro;
ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti
sono assoggettati ad accertamento di valore.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal
6.7.2006.
4.8 poteri di accertamento dell’ufficio
In relazione alle operazioni immobiliari, il DL 223/2006
convertito amplia in modo significativo il potere di accertamento degli Uffici.
L’Amministrazione finanziaria può rettificare direttamente il
reddito d’impresa quando il valore di mercato (c.d. valore normale) degli
immobili oggetto di cessione è superiore al corrispettivo dichiarato.
In questa circostanza non è necessario che gli Uffici
provino, ad esempio, l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione dei redditi.
Gli uffici possono rettificare direttamente la dichiarazione
annuale IVA quando il corrispettivo della cessione di beni immobili e relative
pertinenze è inferiore al valore di mercato (c.d. valore normale).
Ai fini in esame si prevede ulteriormente che il valore di
mercato non possa essere inferiore all’ammontare del mutuo fondiario o del
finanziamento bancario contratto ai fini dell’acquisto.
Gli Uffici possono rettificare il valore dichiarato in atto
se questo risulta inferiore al valore venale dell’immobile.
Tale potere di rettifica opera solo con riguardo alle
cessioni diverse da quelle che intervengono tra privati consumatori aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.
In determinate ipotesi, il nuovo regime di tassazione
applicabile alle locazioni di fabbricati si estende anche alle locazioni di
azienda.
La norma non opera in via generale, ma impone che sia
derogato il regime di tassazione previsto per la locazione di azienda quando si
verifichino contemporaneamente due condizioni:
il
valore di mercato dei fabbricati deve risultare superiore al 50% del valore
complessivo dell’azienda;
l’eventuale
applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro secondo le regole previste per
le locazioni d’azienda, unitariamente considerata, deve consentire il
conseguimento di un risparmio d’imposta rispetto a quella prevista per le
locazioni di fabbricati.
4.10 nozione di terreno edificabile
È stata introdotta, per via normativa, una definizione di
area fabbricabile valevole agli effetti:
delle imposte dirette;
dell’IVA e dell’imposta di registro;
dell’ICI.
Per “area fabbricabile” si intende quella utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria (circ. 4.8.2006 n.
28, § 23), la norma avrebbe natura interpretativa e quindi opererebbe anche per
il passato.
La
disposizione non ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del
provvedimento.
4.11 trasferimenti
di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
A decorrere dagli atti pubblici formati e dalle scritture
private autenticate dal 4.7.2006, è stata abrogata l’agevolazione prevista a
favore dei trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici
particolareggiati (imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% e
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro ciascuna).
I suddetti trasferimenti ritornano, pertanto, ad essere
tassati con l’aliquota:
dell’8% per l’imposta di registro;
del 2% per l’imposta ipotecaria;
dell’1% per l’imposta catastale.
Unica eccezione a tale regola è rappresentata dai
trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti
all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale
convenzionata pubblica. Per tali trasferimenti continua ad applicarsi
l’agevolazione con imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa.
4.12 Trasferimenti immobiliari tra privati
Con riferimento all’acquisto di immobili abitativi tra
privati-persone fisiche, il DL 223/2006 modifica e integra la Finanziaria 2006,
prevedendo che:
su
richiesta dell’acquirente al notaio, l’imposta di registro, ipotecaria e
catastale venga determinata a partire dalla rendita dell’immobile (c.d.
“valutazione automatica”);
i
privati-persone fisiche hanno comunque l’obbligo di indicare il corrispettivo
pattuito nell’atto di acquisto;
a
fronte dell’esercizio della predetta facoltà, gli onorari notarili sono ridotti
del 30%;
in
caso di occultamento, anche parziale, del corrispettivo pattuito, le imposte
sono dovute sull’intero corrispettivo ed è prevista una sanzione amministrativa
dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta e quella già applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratta la sanzione ordinariamente prevista
(art. 71 del DPR 131/86).
5 Novità
in materia di IVA
In materia di IVA, il DL
223/2006 ha previsto:
l’applicazione dell’aliquota ordinaria del
20% a beni e servizi in precedenza soggetti ad aliquota ridotta;
la proroga dell’aliquota ridotta del 10% per
le manutenzioni edilizie;
la reintroduzione dell’obbligo di
presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori.
5.1 beni e servizi ad aliquota iva ordinaria
Alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo
si applica l’aliquota IVA ordinaria (20%), mentre restano assoggettate ad
aliquota ridotta (10%) le consumazioni facoltative.
L’aliquota del 20% diventa applicabile anche per i servizi
telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione
del pubblico.
Per i seguenti beni, con riferimento ai quali il DL 223/2006
aveva inizialmente previsto l’aliquota del 20%, continua invece ad applicarsi
l’aliquota del 10% (modifica introdotta in sede di conversione):
prodotti
a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
cioccolato
ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio,
quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
francobolli
da collezione e collezioni di francobolli.
5.2 Proroga dell’aliquota IVA ridotta per le
manutenzioni edilizie
Per le
prestazioni fatturate a partire dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006, è stata reintrodotta
l'aliquota IVA ridotta del 10% sugli interventi di recupero del patrimonio
edilizio abitativo (ex art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99).
5.3 elenchi
dei clienti e dei fornitori
I soggetti passivi IVA dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
per via telematica, l’elenco:
dei soggetti nei cui confronti sono state
emesse fatture;
dei soggetti, titolari di partita IVA, da
cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA.
Per il periodo d’imposta
2006, l’elenco dei clienti comprenderà solo i titolari di partita IVA, restando
quindi esclusi:
i “privati consumatori”;
gli enti non commerciali.
Dal periodo d’imposta 2007,
invece, gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, a prescindere dalla
qualifica soggettiva del cessionario/committente (soggetto IVA o privato),
ferma restando l’esclusione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.
L’operatività della disposizione - che non
ha subito modifiche nell’iter di conversione in legge del provvedimento - è
peraltro subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
La disposizione non ha subito modifiche
nell’iter di conversione in legge del provvedimento.
6 altre
principali Novità riguardanti le persone fisiche
6.1 detrazione IRPEF per le
spese di ristrutturazione EDILIZIA
Relativamente alla detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione
edilizia, il DL 223/2006 ha previsto:
l’obbligo
di indicazione del costo della manodopera nella fattura emessa dal soggetto che
esegue l’intervento;
la
riduzione della misura della detrazione (dal 41% al 36%).
6.1.1 Indicazione del costo della
manodopera
A
decorrere dalle spese sostenute dal 4.7.2006, la detrazione IRPEF per lavori di
recupero edilizio si applica a condizione che, nella fattura emessa dal
soggetto che esegue l’intervento, venga separatamente esposto il costo della
manodopera.
Tale disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
6.1.2 Riduzione
della misura della detrazione
Per il periodo
dall’1.10.2006 al 31.12.2006, la percentuale di
detrazione fruibile viene diminuita al 36% nei limiti di 48.000 euro per
abitazione. Tale modifica è direttamente collegata al ripristino dell'aliquota
IVA ridotta (10%) sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio
abitativo, secondo quanto sopra riportato.
Alla luce del quadro così delineato:
la detrazione IRPEF nella misura del 41% può essere
fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con
l’aliquota del 20%: pertanto, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10%
dovrà essere applicata la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36%;
il limite di spesa sul quale applicare la percentuale
di detrazione (48.000 euro) è ora fissato espressamente nella sua misura
massima e complessiva in relazione a ciascun immobile e va suddiviso tra i
soggetti che hanno diritto alla detrazione.
6.2 Incentivi
all’esodo dei lavoratori - abolizione della tassazione separata “agevolata”
È stata abolita la disposizione che prevedeva un regime
agevolato per la tassazione separata delle somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori che avevano superato l’età di:
50
anni, se donne;
55
anni, se uomini.
Pertanto, gli incentivi in esame:
sono
ora imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge;
diventano
tassati con la stessa aliquota applicata al TFR, mentre prima era ridotta alla
metà.
Decorrenza
In sede di conversione in legge del provvedimento, è stato
precisato che la disciplina previgente continua ad applicarsi con riferimento
alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati:
prima del 4.7.2006;
anche successivamente al
4.7.2006, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa
anteriore a tale data.
In
sede di conversione in legge del DL 223/2006 è stato reintrodotto il regime
agevolativo previsto per le stock option assegnate a dipendenti e
amministratori, subordinandolo al verificarsi di ulteriori condizioni rispetto
a quelle previste in passato.
In
particolare, analogamente a quanto avveniva in precedenza, l’esclusione da
imposizione della differenza tra il valore
delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente
o amministratore resta subordinata alla condizione che:
il prezzo pagato dal
dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento
dell’offerta;
le partecipazioni, i titoli
o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritto
di voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non
superiore al 10%.
In
aggiunta ai suddetti requisiti, viene ora stabilito che:
il dipendente non deve
cedere le azioni ricevute nei cinque anni successivi alla data
dell’assegnazione;
nello stesso periodo
quinquennale, sulle medesime azioni non devono essere costituite garanzie in
qualsiasi forma (es. pegno, disposizioni di mandato a vendere, ecc.);
il valore delle azioni
assegnate non deve superare l’importo della retribuzione lorda annua relativa
al periodo d’imposta precedente a quello dell’assegnazione (vale a dire, la
retribuzione annua calcolata al lordo di imposte, contributi e deduzioni, quale
risulta dal CUD).
Il mancato rispetto anche solo di una
delle predette condizioni comporta il venir meno della possibilità di fruire
del regime agevolativo.
Le nuove regole di tassazione valgono per
tutti i piani di stock option, inclusi quelli deliberati anteriormente al
5.7.2006.
Effetti del mancato
rispetto delle nuove condizioni ai fini previdenziali
Qualora non siano rispettati i nuovi
requisiti previsti dal DL 223/2006, con
riferimento ai soli nuovi piani di stock option deliberati a decorrere dal 5.7.2006, il reddito di lavoro dipendente
(determinato in misura pari alla suddetta differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente) viene preso in considerazione anche ai fini della determinazione
della base contributiva.
Questo, anche quando la cessione delle azioni avvenga
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, in deroga a quanto
previsto per i piani di azionariato deliberati antecedentemente. In ogni caso,
per il calcolo delle prestazioni ai fini pensionistici, il predetto fringe
benefit rileva ai soli fini delle anzianità maturate successivamente al
4.7.2006.
6.4 cessione di fabbricati pervenuti per
donazione
Il DL
223/2006 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze immobiliari
realizzate dai soggetti IRPEF, nella parte in cui si prevedeva in ogni caso non
sussistente l’intento speculativo nelle cessioni di fabbricati ricevuti per
donazione. È stato, infatti, previsto che:
in
caso di cessione di immobili ricevuti per donazione, sussiste il presupposto
per l’emersione di una plusvalenza imponibile, al pari di quanto avviene per
gli immobili acquisiti a titolo oneroso, se
il trasferimento avviene entro i cinque anni dall’acquisizione;
il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante;
per
la determinazione del costo di acquisto o di costruzione da contrapporre al
corrispettivo di cessione, si fa riferimento al costo del donante.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
6.5 soggetti
non residenti – esclusione della “no tax area”
I soggetti
fiscalmente non residenti in Italia non possono più beneficiare della “no tax
area”, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Resta
fermo che i soggetti non residenti non possono beneficiare delle deduzioni per
carichi di famiglia.
La disposizione non ha subito modifiche nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
7 nuovi
reati tributari
Sono
state introdotte nuove fattispecie penali tributarie, non modificate nell’iter
di conversione in legge del provvedimento.
7.1 Omesso
versamento di Iva
È punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque ometta il versamento dell’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale:
entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo;
per
un importo superiore a 50.000,00 euro.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le
somme dovute, per un importo superiore a 50.000,00 euro, utilizzando in
compensazione nel modello F24 crediti
non spettanti o inesistenti.
Restiamo a completa disposizione per ogni
necessità o chiarimento.
Cordiali saluti.
Breno, 01/09/2006.
Firmato Studio Ducoli