STUDIO
DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
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La
programmazione fiscale per il triennio 2006–2008
e il
concordato per gli anni 2003 e 2004
Premessa:
Entro
il 16 Ottobre 2006 tutti i soggetti titolari di partita iva e soggetti a studi
di settore e parametri dovranno valutare la convenienza di accettare o meno le
proposte che verranno loro formulate dall’Amministrazione finanziaria sulla
base di quanto introdotto dalla L.266/2005 (Finanziaria 2006) in tema di
programmazione fiscale per gli anni 2006-2008 e condono per gli anni 2003 e
2004.
2 la PROGRAMMAZIONE
FISCALE PER IL TRIENNIO 2006–2008
1.1 l’Ambito
soggettivo
Possono
accedere alla programmazione fiscale:
i
titolari di reddito d’impresa (comprese le società in liquidazione) o di lavoro
autonomo, sia in forma individuale che associata;
ai
quali si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d’imposta
in corso all’1.1.2004.
La norma
prevede altresì una serie di esclusioni in situazioni particolari in cui non è
possibile stimare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo oggetto
dell’accordo.
2.2 La formulazione
della proposta e il procedimento per l’adesione
Il procedimento per l’adesione alla programmazione
fiscale può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
predisposizione
della proposta da parte degli Uffici;
invio
di una comunicazione ai contribuenti;
eventuale
contraddittorio tra le parti per ridefinire la proposta;
accettazione
della proposta da parte del contribuente entro il 16.10.2006.
Le note
metodologiche per la formulazione della proposta individuale saranno approvate
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
La
proposta individua il reddito d’impresa o di lavoro autonomo che il
contribuente si impegna a dichiarare per il triennio in cui ha efficacia
l’accordo, con esclusione delle componenti di carattere straordinario. In caso
di non correttezza dei dati contabili e strutturali contenuti nella proposta di
programmazione fiscale, è possibile attivare il contraddittorio con l’Ufficio.
L’accettazione
della proposta deve essere comunicata dai contribuenti entro il 16.10.2006.
Anche in
caso di accettazione della proposta dell’Ufficio si devono comunque dichiarare
ricavi o compensi congrui in base agli studi di settore o ai parametri.
2.3 Gli effetti
dell’accettazione della proposta di programmazione fiscale
La
programmazione fiscale prevede i seguenti benefici:
inibizione
dei poteri di accertamento sulla base delle scritture contabili, ai fini delle
imposte sui redditi (accertamento analitico, analitico-induttivo e induttivo) e
ai fini IVA (accertamento analitico-induttivo e induttivo);
riduzione
di 4 punti percentuali delle aliquote IRPEF
e IRES sul reddito che eccede quello concordato;
esclusione
dell’IRAP sul reddito che eccede quello concordato;
riduzione
dei contributi previdenziali sul reddito che eccede quello concordato, fatto
salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi, mentre per quanto
riguarda i Professionisti i singoli Enti di previdenza hanno piena autonomia circa
la decisione di assoggettamento a contribuzione dei maggiori redditi;
possibilità
di definire i periodi d’imposta in corso al 31.12.2003 e al 31.12.2004,
aderendo al relativo concordato.
Sull’ammontare
degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli
derivanti dalle scritture contabili, l’IVA è applicata in base all’aliquota
media delle operazioni effettuate nell’anno.
Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione
fiscale il contribuente è tenuto ad assolvere ordinariamente tutti gli obblighi
in materia di IVA.
2.4 Il Mancato
rispetto degli importi programmati
Nel
caso in cui il contribuente non dichiari il reddito indicato nella proposta,
l’Ufficio procede ad accertamento parziale:
in
ragione del reddito oggetto della programmazione fiscale;
per
l’IVA, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi
caratteristici a base della programmazione stessa.
2.5 la Decadenza
dagli effetti della programmazione fiscale
L’inibizione
dei poteri di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, nonché la
riduzione delle imposte e dei contributi, non operano qualora:
il
reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito;
non
siano adempiuti gli obblighi sostanziali previsti dal DPR 633/72 e dalle altre
disposizioni in materia di IVA;
il
contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle
imposte sui redditi;
siano
state constatate condotte che integrano reati tributari;
emergano
dati ed elementi difformi da quelli considerati all’atto della formulazione
della proposta al contribuente.
Con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze verranno individuate le
singole categorie di contribuenti nei confronti delle quali si applicherà
progressivamente, nel corso del triennio, la programmazione fiscale.
L’istituto,
quindi, pur se operativo in linea di principio dal periodo d’imposta in corso
all’1.1.2006, avrà un’applicazione “scaglionata” nel tempo, riguardando le sole
categorie imprenditoriali e professionali man mano individuate dai
provvedimenti attuativi
3 IL CONCORDATO PER GLI ANNI 2004 E 2004
Solo i
contribuenti che si avvarranno della programmazione fiscale per il triennio
2006–2008 potranno procedere alla definizione dei periodi d’imposta 2003 e 2004
aderendo al concordato.
A tal
fine, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta di adeguamento dei redditi
d’impresa e di lavoro autonomo e dell’IRAP sulla base di maggiori ricavi o
compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’Anagrafe
tributaria.
Possono accedere al concordato per il 2003 e il 2004
i contribuenti destinatari delle proposte di programmazione fiscale per il
triennio 2006–2008
3.2 la formulazione
della proposta e il procedimento per l’adesione
Il
procedimento di adesione al concordato è analogo a quello della programmazione
fiscale triennale e può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
predisposizione
della proposta di adeguamento da parte degli Uffici;
invio
della proposta ai contribuenti;
accettazione
della proposta da parte del contribuente e versamento delle somme dovute per il
concordato.
Con
la proposta di concordato l’Agenzia delle Entrate richiede al contribuente un
adeguamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e della base imponibile
IRAP relativi al 2003 e al 2004, sulla base di maggiori ricavi o compensi
determinati con i criteri sopra richiamati.
Sui
maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo risultanti dalla proposta di
concordato si applica un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell’IRAP:
del
28%, per le società di capitali
che non hanno optato per la trasparenza fiscale;
del
23%, per gli altri soggetti.
Non si
applicano sanzioni e interessi.
Per
ciascun periodo d’imposta (2003 e 2004), gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a:
3.000,00
euro, per le società di capitali;
1.500,00
euro, per gli altri soggetti.
3.3 L’accettazione
della proposta di concordato
L’accettazione
della proposta di concordato comporta il pagamento dell’IVA determinata
applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi risultanti nella
proposta l’aliquota media derivante dal rapporto tra:
l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni ammortizzabili
e
il volume di affari dichiarato,
tenendo
conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi
speciali.
L’adesione
al concordato si perfeziona con il versamento, entro il 16.10.2006, degli importi risultanti dalla proposta inviata
dall’Agenzia delle Entrate.
3.4 Gli effetti
dell’accettazione della proposta di concordato
Il
perfezionamento del concordato:
limita
i poteri di accertamento degli Uffici per gli anni oggetto di definizione, ma
non esclude del tutto l’ulteriore azione accertatrice qualora l’Ufficio venga a
conoscenza di “nuovi elementi” che consentano di accertare:
-
un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito;
-
comunque non inferiore a 74.468,53 euro;
esclude
la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione;
esclude
il riporto al periodo d’imposta successivo e il rimborso del credito IVA
risultante dalle dichiarazioni relative al 2003 e al 2004.
IN
CONCLUSIONE: la possibilità di aderire al concordato per il
2003 e 2004 è concessa solo a chi avrà aderito alla Programmazione Fiscale per
il 2006/2008. Tutto l’impianto della nuova normativa è estremamente complesso e
solo l’effettivo esame delle proposte di programmazione che arriveranno ai
Contribuenti potrà consentire di fare delle valutazioni.
La
previsione è che intorno a Maggio/Giugno ogni Contribuente interessato riceva o
la proposta o un Codice PIN che servirà per entrare in Internet, nel Sito
dell’Agenzia delle Entrate, per “scaricare” e visionare la proposta. Quindi
sappiate che riceverete una busta del Ministero delle Finanze o dell’Agenzia
delle Entrate contenente tali comunicazioni che, se interessati, dovrete
immediatamente portare in Studio.
Restiamo a completa disposizione per ogni necessità
o chiarimento.
Cordiali saluti.
Breno, 06/02/2006.
Firmato
Studio Ducoli