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DUCOLI
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Collaboratori
coordinati e continuativi, professionisti senza Cassa, associati in
partecipazione, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio –
Aliquote e massimale INPS per il 2006
INDICE
1 Contributi INPS Gestione separata – Aliquote e massimale per il 2006
2 Il massimale della base imponibile per il 2006
3 I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori “a progetto” e i professionisti senza Cassa
3.1 Le aliquote contributive applicabili nel 2006
3.2 La ripartizione dell’onere contributivo
4 Gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
4.1 Le aliquote contributive applicabili nel
2006
4.2 La ripartizione dell’onere contributivo
5 I venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali
5.1 Le aliquote contributive applicabili nel
2006
5.2 La ripartizione dell’onere contributivo
1 contributi
INPS gestione separata – aliquote e MASSIMALe PER IL 2006
L’INPS ha reso note le aliquote
contributive, gli scaglioni di reddito imponibile e il massimale applicabili per il 2006 agli iscritti alla Gestione
separata ex L. 335/95 (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori
“a progetto”, professionisti senza Cassa, associati in partecipazione,
venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc.).
2 il massimale della base imponibile
per il 2006
Per il
2006 il massimale annuo della base imponibile ai fini del calcolo dei
contributi dovuti alla Gestione separata INPS č pari a 85.478,00 euro (84.049,00 euro per il 2005).
Si
ricorda che il massimale non č suddivisibile a mese e quindi si applica
interamente anche per prestazioni lavorative di durata inferiore all’anno.
3 i
collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori “a progetto” e i
professionisti senza cassa
Nel
2006 i contributi INPS relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, ai
lavoratori “a progetto” e ai professionisti senza Cassa, non iscritti ad altre
forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, aumentano ulteriormente dello 0,20% rispetto al 2005.
3.1 le
aliquote contributive applicabili nel 2006
Le
aliquote contributive applicabili nel
2006 sono riepilogate nella seguente tabella.
|
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA FORMA PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA NČ PENSIONATI |
PENSIONATI DIRETTI |
ISCRITTI
AD UN’ALTRA FORMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI DI REVERSIBILITŔ |
Aliquote previdenziali |
17,70% fino a 39.297,00 euro 18,70% oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
15% fino a 85.478,00 euro |
10% fino a 85.478,00 euro |
Contributo
assistenziale |
0,50% |
NO |
NO |
Contribuzione
totale |
18,20% fino a 39.297,00 euro 19,20% oltre
39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
15% fino a 85.478,00 euro |
10% fino a 85.478,00 euro |
Ai fini dell’applicazione delle suddette aliquote,
il lavoratore deve comunicare il superamento del limite di reddito di 39.297,00
euro:
ai propri committenti, responsabili del
pagamento del contributo;
alla competente Sede dell’INPS.
3.2 la
Ripartizione dell’onere contributivo
Nei
confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori “a
progetto”, i contributi dovuti sono ripartiti:
per
1/3, a carico del lavoratore;
per
2/3, a carico del committente.
Nei
confronti dei professionisti senza Cassa rimane ferma la facoltŕ di rivalsa del 4%
dei compensi lordi.
4 gli
associati in partecipazione che apportano solo lavoro
Nel 2006 anche i contributi INPS relativi
agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro aumentano ulteriormente dello 0,20%
rispetto al 2005.
4.1 le
aliquote contributive applicabili nel 2006
Nei confronti degli associati in
partecipazione:
i contributi previdenziali sono dovuti, in
ogni caso, nella misura prevista per i soggetti che non siano iscritti anche ad
altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati; non si applicano quindi,
le aliquote ridotte del 10% e del 15% qualora l’associato in partecipazione sia
pensionato o iscritto anche ad un’altra forma di previdenza obbligatoria;
che non siano iscritti ad altre gestioni
previdenziali obbligatorie e non siano pensionati, č altresě dovuto il
contributo assistenziale dello 0,50% (assegni familiari, maternitŕ/paternitŕ e
malattia).
Le aliquote contributive applicabili nel 2006 sono riepilogate nella seguente tabella.
|
NON
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NČ PENSIONATI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA O PENSIONATI |
Aliquote previdenziali |
17,70%
fino a 39.297,00 euro 18,70%
oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
17,70%
fino a 39.297,00 euro 18,70%
oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
Contributo assistenziale |
0,50% |
NO |
Contribuzione totale |
18,20% fino a 39.297,00
euro 19,20% oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
17,70% fino a 39.297,00
euro 18,70% oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
Ai fini dell’applicazione delle suddette
aliquote, l’associato in partecipazione deve comunicare il superamento del
limite di reddito di 39.297,00 euro:
ai propri associanti, responsabili del
pagamento del contributo;
alla competente Sede dell’INPS.
4.2 la
Ripartizione dell’onere contributivo
Si ricorda
che l’onere contributivo dovuto č ripartito:
per
il 55%, a carico dell’associante in
partecipazione;
per
il restante 45%, a carico
dell’associato.
5 i venditori a domicilio e i
lavoratori autonomi occasionali
Nel 2006
anche i contributi INPS relativi ai venditori a domicilio e ai lavoratori
autonomi occasionali, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e
non pensionati, aumentano ulteriormente
dello 0,20% rispetto al 2005.
Resta
ferma la franchigia di 5.000,00 euro
annui, considerando complessivamente i redditi derivanti da tali prestazioni,
anche se relativi a rapporti di lavoro con piů committenti.
5.1 le aliquote contributive
applicabili nel 2006
Le
aliquote contributive applicabili nel
2006 sono riepilogate nella seguente tabella.
|
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA FORMA PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA NČ PENSIONATI |
PENSIONATI DIRETTI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA FORMA PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA O PENSIONATI DI REVERSIBILITŔ |
Aliquote previdenziali |
17,70% oltre 5.000,00 euro e fino a 39.297,00 euro 18,70% oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
15% oltre 5.000,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
10% oltre 5.000,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
Contributo
assistenziale |
0,50% |
NO |
NO |
Contribuzione
totale |
18,20% oltre
5.000,00 euro e fino a 39.297,00 euro 19,20% oltre
39.297,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
15% oltre
5.000,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
10% oltre
5.000,00 euro e fino a 85.478,00 euro |
Il
lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del
limite di esenzione di 5.000,00 euro:
all’inizio
dei singoli rapporti;
ovvero,
tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi
percepiti da altri committenti.
Ai
fini dell’applicazione delle suddette aliquote, il lavoratore deve comunicare
il superamento del limite di reddito di 39.297,00 euro:
ai
propri committenti, responsabili del pagamento del contributo;
alla
competente Sede dell’INPS.
5.2 la
Ripartizione dell’onere contributivo
Anche nei
confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali i
contributi dovuti sono ripartiti:
per
1/3, a carico del lavoratore;
per
2/3, a carico del committente.
Restiamo a completa disposizione per ogni
necessitŕ o chiarimento.
Cordiali saluti.
Breno, 13/02/2006.
Firmato Studio Ducoli