STUDIO DUCOLI

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CIRCOLARE 5/2006 per i CLIENTI

 

Nuovi coefficienti ICI per i capannoni –“Totalizzazione” dei contributi versati a diverse gestioni previdenziali – Richieste di indennizzo per i fallimenti immobiliari – Retribuzioni convenzionali per i dipendenti all’estero – Altri provvedimenti di febbraio 2006

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

1 ICI – Capannoni – Nuovi coefficienti di rivalutazione        2

2 Previdenza – “Totalizzazione” dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni

   previdenziali obbligatorie – Nuova disciplina 2

2.1 Le condizioni per accedere alla “totalizzazione” ai fini della pensione di vecchiaia e di

     anzianità........................................................................ 2

2.2 La “totalizzazione” ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti.................................................................................................. 3

2.3 La presentazione della domanda di “totalizzazione” 3

2.4 La liquidazione e il pagamento dei trattamenti pensionistici       3

2.5 I soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione onerosa.................................................................................... 3

2.6 Disciplina transitoria..................................................... 3

3 Acquirenti di immobili da costruire – Fondo di solidarietà per pregresse situazioni di

   crisi – Presentazione delle domande di indennizzo         3

3.1 I presupposti per l’intervento del Fondo di solidarietà 4

3.2 Le modalità e il termine di presentazione delle domande  4

3.3 Il pagamento degli indennizzi..................................... 4

4 Lavoro dipendente prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali ai fini fiscali e

   contributivi per l’anno 2006 4

4.1 La rilevanza ai fini fiscali.............................................. 4

4.2 La rilevanza ai fini contributivi..................................... 4

4.3 La regolarizzazione del mese di gennaio 2006........ 5

5 Agevolazioni – Contributo per l’acquisto di un personal computer portatile da parte

   degli studenti universitari    5

5.1 La procedura per usufruire del contributo di 200,00 euro    5

5.2 La procedura per accedere al finanziamento garantito       5

6 Imprese danneggiate dall’alluvione del novembre 1994 – Concessione di contributi in

   conto interessi – Proroga di termini      5

1 ICI – capannoni – NUOVI COEFFICIENTI di rivalutazione

Sono stati approvati i nuovi coefficienti per la rivalutazione del valore dei fabbricati ai fini ICI, classificabili nel gruppo catastale “D” (es. capannoni industriali), in possesso dei seguenti requisiti:

non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;

interamente posseduti da imprese;

distintamente contabilizzati.

Per la determinazione della base imponibile dell’ICI da versare nel 2006, a tali immobili si dovranno applicare i suddetti coefficienti al costo stratificato per anno di formazione, risultante dalle scritture contabili, assunto al lordo delle quote di ammortamento.

Si ricorda che il coefficiente relativo all’anno 2006 deve essere utilizzato esclusivamente per gli immobili acquistati nell’anno stesso e non per gli altri costi sostenuti su immobili acquistati antecedentemente. Per questi ultimi l’ICI dovrà essere calcolata sui costi sostenuti sino al 31.12.2005.

Tale meccanismo di determinazione della base imponibile ha termine nell’anno in cui avviene l’iscrizione in catasto dell’immobile, con attribuzione della relativa rendita.

I nuovi coefficienti previsti sono riepilogati nella seguente tabella.

 

ANNO

COEFFICIENTE

ANNO

COEFFICIENTE

2006

1,03

1993

1,47

2005

1,06

1992

1,48

2004

1,10

1991

1,51

2003

1,13

1990

1,59

2002

1,18

1989

1,66

2001

1,20

1988

1,73

2000

1,24

1987

1,87

1999

1,26

1986

2,02

1998

1,28

1985

2,16

1997

1,32

1984

2,31

1996

1,36

1983

2,45

1995

1,40

1982 e precedenti

2,60

1994

1,44

 

2 Previdenza – “Totalizzazione” dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie – nuova disciplina

È stata emanata la nuova disciplina in materia di “totalizzazione” dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie (es. INPS, INPDAP, Casse professionali, ecc.), al fine del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti, applicabile dall’1.1.2006.

Il meccanismo della “totalizzazione”:

è gratuito;

si pone in alternativa alla ricongiunzione onerosa presso un’unica gestione dei contributi versati ad altre forme di previdenza obbligatoria.

2.1 Le condizioni per accedere alla “totalizzazione” ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

Ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità, per poter accedere alla “totalizzazione”:

i periodi contributivi maturati nelle varie gestioni non devono essere coincidenti;

il periodo contributivo maturato nella singola gestione deve essere di almeno 6 anni;

il soggetto interessato deve aver compiuto 65 anni di età (sia per gli uomini che per le donne) e avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, avere un’anzianità contributiva di almeno 40 anni;

devono sussistere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

non si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico;

non si deve essere perfezionata la domanda di ricongiunzione dei diversi periodi contributivi, mediante accettazione da parte dell’interessato;

non deve essere presentata la richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista.

2.2 La “totalizzazione” ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

La “totalizzazione” può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici:

per inabilità assoluta e permanente;

ai superstiti dell’assicurato, anche se quest’ultimo è deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

2.3 La presentazione della domanda di “totalizzazione

Per accedere alla “totalizzazione” il lavoratore o il suo avente causa deve presentare un’apposita domanda all’ente previdenziale al quale è o è stato iscritto per ultimo.

2.4 La liquidazione e il pagamento dei trattamenti pensionistici

A seguito della “totalizzazione” si determina un’unica pensione che:

viene liquidata pro-quota da ciascuna gestione previdenziale, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati;

è reversibile ai superstiti ed è soggetta a rivalutazione.

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è comunque effettuato dall’INPS (anche se non coinvolto nella “totalizzazione”), che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

2.5 I soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione onerosa

Qualora il lavoratore si sia già avvalso della facoltà di ricongiunzione onerosa, è possibile optare per la “totalizzazione” e chiedere il rimborso degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali, a condizione che:

la domanda di ricongiunzione sia stata presentata prima del 3.3.2006;

il procedimento di ricongiunzione non si sia ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate delle somme dovute;

il suddetto diritto di recesso venga esercitato entro il 3.3.2008.

2.6 Disciplina transitoria

La precedente disciplina della “totalizzazione” rimane in vigore per le domande presentate prima del 3.3.2006, se più favorevole.

3Acquirenti di immobili da costruire – Fondo di solidarietà per pregresse situazioni di crisi – presentazione delle domande di indennizzo

Sono state stabilite le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di indennizzo nei confronti del Fondo di solidarietà che è stato istituito a favore degli acquirenti di immobili da costruire che sono stati danneggiati da precedenti situazioni di crisi del costruttore.

3.1 i presupposti per l’intervento del Fondo di solidarietà

Lo scopo del Fondo di solidarietà in esame è quello di indennizzare le persone fisiche acquirenti di beni immobili da costruire che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure esecutive individuali o concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.):

hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni;

senza conseguire il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sugli immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore, ovvero senza averne conseguito l’assegnazione (in caso di cooperative edilizie).

Ai fini dell’indennizzo, occorre però che si tratti di situazioni di crisi del costruttore:

non concluse in epoca antecedente al 31.12.93;

ovvero non aperte successivamente al 21.7.2005.

3.2 Le modalità e il termine di presentazione delle domande

La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà deve essere presentata dagli aventi diritto:

entro il 10.8.2006, a pena di decadenza;

utilizzando il modello approvato;

al soggetto gestore del Fondo, cioè alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - CONSAP s.p.a. (Via Yser n. 14, 00198, Roma);

                                                     per via telematica, utilizzando il modulo disponibile sul relativo sito internet (www.consap.it);

                                                     oppure mediante consegna diretta presso la sede del suddetto gestore;

                                                     oppure a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.

La documentazione di supporto alla domanda

La domanda di indennizzo deve essere supportata dalla prevista documentazione, comprovante il possesso dei requisiti e dei danni subiti, che può essere trasmessa anche successivamente alla domanda di indennizzo, entro il termine comunicato dalla CONSAP.

3.3 Il pagamento degli indennizzi

L’erogazione dell’indennizzo ai soggetti aventi diritto avverrà in misura proporzionale alle somme che si rendono disponibili in relazione agli introiti derivanti dal contributo obbligatorio che è stato introdotto a carico dei costruttori.

4 Lavoro dipendente prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali ai fini fiscali e contributivi per l’anno 2006

Con il DM 31.1.2006 sono state approvate le retribuzioni convenzionali relative all’anno 2006 per il calcolo dell’IRPEF e/o dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione ai lavoratori dipendenti che prestano l’attività all’estero.

4.1 la rilevanza ai fini fiscali

Ai fini IRPEF, le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori dipendenti che soddisfino le seguenti condizioni:

siano fiscalmente residenti in Italia;

prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di due anni solari, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

4.2 la rilevanza ai fini contributivi

Ai fini contributivi, invece, le retribuzioni convenzionali si applicano:

nei confronti dei lavoratori dipendenti operanti in Paesi non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale;

ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate negli eventuali accordi esistenti.

4.3 la regolarizzazione del mese di gennaio 2006

I datori di lavoro che, per il mese di gennaio 2006, non hanno applicato le nuove retribuzioni convenzionali possono regolarizzare la propria posizione:

entro il 16.6.2006;

con applicazione, sulle differenze contributive dovute, degli interessi legali del 2,5%.

5 Agevolazioni – Contributo per l’acquisto di un Personal computer portatile da parte degli studenti universitari

Sono state stabilite le modalità per la concessione, agli studenti universitari che acquistano un personal computer portatile nuovo e avente le previste caratteristiche:

di un contributo governativo di 200,00 euro, se usufruiscono dell’esenzione dalle tasse e dai contributi universitari;

di un finanziamento massimo di 1.200,00 euro, avente durata compresa tra 12 e 36 mesi, cumulabile con il suddetto contributo.

5.1 La procedura per usufruire del contributo di 200,00 euro

Il contributo viene erogato mediante una riduzione di 200,00 euro sul prezzo di acquisto del personal computer portatile, comprensivo di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Ogni mese il rivenditore viene rimborsato delle riduzioni di prezzo praticate.

5.2 La procedura per accedere al finanziamento garantito

Al fine di ottenere il finanziamento garantito, lo studente deve:

accreditarsi sul sito internet www.istruzione.it, nella sezione “Un c@ppuccino per un PC”, che rilascia un numero identificativo personale (PIN);

recarsi presso un rivenditore accreditato entro il termine di 30 giorni di validità del PIN (decorso tale termine è comunque possibile richiedere un nuovo PIN);

richiedere il finanziamento ad un intermediario finanziario accreditato, il quale provvederà ad effettuare al rivenditore il bonifico di pagamento del prezzo del computer.

6 imprese danneggiate dall’alluvione del novembre 1994 – concessione di Contributi in conto interessi – Proroga di termini

Sono stati ulteriormente prorogati alcuni termini relativi alle imprese che:

erano state danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che avevano colpito le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

hanno beneficiato di contributi in conto interessi sui finanziamenti delle spese sostenute per la ripresa delle attività.

Per effetto delle nuove disposizioni, tali soggetti, entro il 30.6.2006:

devono presentare alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute tra il 4.11.94 e il 31.12.2001, nonché una relazione dalla quale risulti l’utilizzo del finanziamento ottenuto;

devono presentare alla banca che ha concesso il finanziamento la domanda di revisione della revoca precedentemente disposta e di riammissione alle agevolazioni;

possono presentare alla banca la richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere, oppure di prorogarne la durata fino a 15 anni.

 

 

 

 

Restiamo a completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

Breno, 14/4/2006.

 

Firmato  Studio Ducoli