STUDIO
DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
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CIRCOLARE
5/2006 per i CLIENTI
Nuovi coefficienti ICI per i capannoni –“Totalizzazione” dei contributi
versati a diverse gestioni previdenziali – Richieste di indennizzo per i
fallimenti immobiliari – Retribuzioni convenzionali per i dipendenti all’estero
– Altri provvedimenti di febbraio 2006
INDICE
1 ICI – Capannoni – Nuovi coefficienti di rivalutazione 2
2 Previdenza – “Totalizzazione” dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni
previdenziali obbligatorie – Nuova disciplina 2
2.1 Le condizioni per accedere alla
“totalizzazione” ai fini della pensione di vecchiaia e di
anzianità........................................................................ 2
2.2 La “totalizzazione” ai fini della
pensione di inabilità e ai superstiti.................................................................................................. 3
2.3 La presentazione della domanda di
“totalizzazione” 3
2.4 La liquidazione e il pagamento dei
trattamenti pensionistici 3
2.5 I soggetti che hanno presentato
domanda di ricongiunzione onerosa.................................................................................... 3
2.6 Disciplina transitoria..................................................... 3
3 Acquirenti di immobili da costruire – Fondo di solidarietà per pregresse situazioni di
crisi – Presentazione delle domande di indennizzo 3
3.1 I presupposti per l’intervento del Fondo di
solidarietà 4
3.2 Le modalità e il termine di presentazione
delle domande 4
3.3 Il pagamento degli indennizzi..................................... 4
4 Lavoro dipendente prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali ai fini fiscali e
contributivi per l’anno 2006 4
4.1 La rilevanza ai fini fiscali.............................................. 4
4.2 La rilevanza ai fini contributivi..................................... 4
4.3 La regolarizzazione del mese di gennaio 2006........ 5
5 Agevolazioni – Contributo per l’acquisto di un personal computer portatile da parte
degli studenti universitari 5
5.1 La procedura per usufruire del contributo di
200,00 euro 5
5.2 La procedura per accedere al finanziamento
garantito 5
6 Imprese danneggiate dall’alluvione del novembre 1994 – Concessione di contributi in
conto interessi – Proroga di termini 5
1 ICI – capannoni – NUOVI COEFFICIENTI
di rivalutazione
Sono stati approvati i nuovi coefficienti per la
rivalutazione del valore dei fabbricati ai fini ICI, classificabili nel gruppo
catastale “D” (es. capannoni industriali), in possesso dei seguenti requisiti:
non
iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
interamente
posseduti da imprese;
distintamente
contabilizzati.
Per la determinazione della base imponibile
dell’ICI da versare nel 2006, a tali immobili si dovranno applicare i suddetti
coefficienti al costo stratificato per anno di formazione, risultante dalle
scritture contabili, assunto al lordo delle quote di ammortamento.
Si ricorda che il coefficiente relativo all’anno 2006
deve essere utilizzato esclusivamente per gli immobili acquistati nell’anno
stesso e non per gli altri costi sostenuti su immobili acquistati
antecedentemente. Per questi ultimi l’ICI dovrà essere calcolata sui costi
sostenuti sino al 31.12.2005.
Tale meccanismo di determinazione della base
imponibile ha termine nell’anno in cui avviene l’iscrizione in catasto
dell’immobile, con attribuzione della relativa rendita.
I nuovi coefficienti previsti sono
riepilogati nella seguente tabella.
ANNO |
COEFFICIENTE |
ANNO |
COEFFICIENTE |
2006 |
1,03 |
1993 |
1,47 |
2005 |
1,06 |
1992 |
1,48 |
2004 |
1,10 |
1991 |
1,51 |
2003 |
1,13 |
1990 |
1,59 |
2002 |
1,18 |
1989 |
1,66 |
2001 |
1,20 |
1988 |
1,73 |
2000 |
1,24 |
1987 |
1,87 |
1999 |
1,26 |
1986 |
2,02 |
1998 |
1,28 |
1985 |
2,16 |
1997 |
1,32 |
1984 |
2,31 |
1996 |
1,36 |
1983 |
2,45 |
1995 |
1,40 |
1982 e precedenti |
2,60 |
1994 |
1,44 |
|
È stata emanata la nuova disciplina in materia di
“totalizzazione” dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni
previdenziali obbligatorie (es. INPS, INPDAP, Casse professionali, ecc.), al
fine del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti, applicabile dall’1.1.2006.
Il meccanismo della “totalizzazione”:
è
gratuito;
si
pone in alternativa alla ricongiunzione onerosa presso un’unica gestione dei
contributi versati ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità,
per poter accedere alla “totalizzazione”:
i
periodi contributivi maturati nelle varie gestioni non devono essere
coincidenti;
il
periodo contributivo maturato nella singola gestione deve essere di almeno 6
anni;
il
soggetto interessato deve aver compiuto 65 anni di età (sia per gli uomini che
per le donne) e avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, oppure,
indipendentemente dall’età anagrafica, avere un’anzianità contributiva di
almeno 40 anni;
devono
sussistere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione
di vecchiaia;
non
si deve essere già titolari di un trattamento pensionistico;
non
si deve essere perfezionata la domanda di ricongiunzione dei diversi periodi
contributivi, mediante accettazione da parte dell’interessato;
non
deve essere presentata la richiesta di restituzione dei contributi, ove
prevista.
2.2 La
“totalizzazione” ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti
La “totalizzazione” può essere esercitata anche per
la liquidazione dei trattamenti pensionistici:
per
inabilità assoluta e permanente;
ai
superstiti dell’assicurato, anche se quest’ultimo è deceduto prima di aver
acquisito il diritto alla pensione.
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in
base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato
invalidante.
2.3 La
presentazione della domanda di “totalizzazione”
Per accedere alla “totalizzazione” il lavoratore o il
suo avente causa deve presentare un’apposita domanda all’ente previdenziale al
quale è o è stato iscritto per ultimo.
2.4 La
liquidazione e il pagamento dei trattamenti pensionistici
A seguito della “totalizzazione” si determina
un’unica pensione che:
viene
liquidata pro-quota da ciascuna gestione previdenziale, in rapporto ai
rispettivi periodi di iscrizione maturati;
è
reversibile ai superstiti ed è soggetta a rivalutazione.
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole
gestioni è comunque effettuato dall’INPS (anche se non coinvolto nella
“totalizzazione”), che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
2.5 I
soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione onerosa
Qualora il lavoratore si sia già avvalso
della facoltà di ricongiunzione onerosa, è possibile optare per la
“totalizzazione” e chiedere il rimborso degli importi già versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali, a condizione che:
la
domanda di ricongiunzione sia stata presentata prima del 3.3.2006;
il
procedimento di ricongiunzione non si sia ancora concluso, a seguito del
pagamento integrale delle rate delle somme dovute;
il
suddetto diritto di recesso venga esercitato entro il 3.3.2008.
La precedente disciplina della “totalizzazione”
rimane in vigore per le domande presentate prima del 3.3.2006, se più
favorevole.
3 Acquirenti di immobili da costruire – Fondo di
solidarietà per pregresse situazioni di crisi – presentazione delle
domande di indennizzo
Sono state stabilite le modalità ed il termine per la
presentazione delle domande di indennizzo nei confronti del Fondo di
solidarietà che è stato istituito a favore degli acquirenti di immobili da
costruire che sono stati danneggiati da precedenti situazioni di crisi del
costruttore.
3.1 i
presupposti per l’intervento del Fondo di solidarietà
Lo scopo del Fondo di solidarietà in esame è quello
di indennizzare le persone fisiche acquirenti di beni immobili da costruire
che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure esecutive
individuali o concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, ecc.):
hanno
subito la perdita di somme di denaro o di altri beni;
senza
conseguire il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sugli
immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore, ovvero senza averne
conseguito l’assegnazione (in caso di cooperative edilizie).
Ai fini dell’indennizzo, occorre però che si tratti
di situazioni di crisi del costruttore:
non
concluse in epoca antecedente al 31.12.93;
ovvero
non aperte successivamente al 21.7.2005.
3.2 Le
modalità e il termine di presentazione delle domande
La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di
solidarietà deve essere presentata dagli aventi diritto:
entro
il 10.8.2006, a pena di decadenza;
utilizzando
il modello approvato;
al
soggetto gestore del Fondo, cioè alla Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici - CONSAP s.p.a. (Via Yser n. 14, 00198, Roma);
–
per via telematica, utilizzando il modulo disponibile sul
relativo sito internet (www.consap.it);
–
oppure mediante consegna diretta presso la sede del suddetto
gestore;
–
oppure a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La domanda di indennizzo deve essere
supportata dalla prevista documentazione, comprovante il possesso dei requisiti
e dei danni subiti, che può essere trasmessa anche successivamente alla domanda
di indennizzo, entro il termine comunicato dalla CONSAP.
3.3 Il
pagamento degli indennizzi
L’erogazione dell’indennizzo ai soggetti aventi
diritto avverrà in misura proporzionale alle somme che si rendono disponibili
in relazione agli introiti derivanti dal contributo obbligatorio che è stato
introdotto a carico dei costruttori.
4 Lavoro dipendente prestato
all’estero – Retribuzioni convenzionali ai fini fiscali e contributivi per
l’anno 2006
Con il DM 31.1.2006 sono state approvate le
retribuzioni convenzionali relative all’anno 2006 per il calcolo dell’IRPEF e/o
dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione ai lavoratori
dipendenti che prestano l’attività all’estero.
4.1 la
rilevanza ai fini fiscali
Ai fini IRPEF, le retribuzioni
convenzionali si applicano ai lavoratori
dipendenti che soddisfino le seguenti condizioni:
siano
fiscalmente residenti in Italia;
prestino
la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto;
nell’arco
di 12 mesi, anche “a cavallo” di due anni solari, soggiornino nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni.
4.2 la
rilevanza ai fini contributivi
Ai fini contributivi, invece, le retribuzioni convenzionali si
applicano:
nei
confronti dei lavoratori dipendenti operanti in Paesi non legati all’Italia da
accordi di sicurezza sociale;
ovvero
per le assicurazioni obbligatorie non contemplate negli eventuali accordi
esistenti.
4.3 la
regolarizzazione del mese di gennaio 2006
I datori di lavoro che, per il mese di gennaio 2006,
non hanno applicato le nuove retribuzioni convenzionali possono regolarizzare
la propria posizione:
entro
il 16.6.2006;
con
applicazione, sulle differenze contributive dovute, degli interessi legali del
2,5%.
Sono state stabilite le modalità per la concessione,
agli studenti universitari che acquistano un personal computer portatile nuovo
e avente le previste caratteristiche:
di
un contributo governativo di 200,00 euro, se usufruiscono dell’esenzione dalle
tasse e dai contributi universitari;
di
un finanziamento massimo di 1.200,00 euro, avente durata compresa tra 12 e 36
mesi, cumulabile con il suddetto contributo.
5.1 La
procedura per usufruire del contributo di 200,00 euro
Il contributo viene erogato mediante una riduzione di
200,00 euro sul prezzo di acquisto del personal computer portatile, comprensivo
di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
Ogni mese il rivenditore viene rimborsato delle
riduzioni di prezzo praticate.
5.2 La
procedura per accedere al finanziamento garantito
Al fine di
ottenere il finanziamento garantito, lo studente deve:
accreditarsi sul sito internet
www.istruzione.it, nella sezione “Un c@ppuccino per un PC”, che rilascia un
numero identificativo personale (PIN);
recarsi presso un rivenditore accreditato
entro il termine di 30 giorni di validità del PIN (decorso tale termine è
comunque possibile richiedere un nuovo PIN);
richiedere il finanziamento ad un
intermediario finanziario accreditato, il quale provvederà ad effettuare al
rivenditore il bonifico di pagamento del prezzo del computer.
Sono stati ulteriormente prorogati alcuni termini
relativi alle imprese che:
erano state danneggiate dagli eventi alluvionali del
mese di novembre 1994 che avevano colpito le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;
hanno
beneficiato di contributi in conto interessi sui finanziamenti delle spese
sostenute per la ripresa delle attività.
Per effetto delle nuove disposizioni, tali soggetti,
entro il 30.6.2006:
devono
presentare alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione
che attesti le spese sostenute tra il 4.11.94 e il 31.12.2001, nonché una
relazione dalla quale risulti l’utilizzo del finanziamento ottenuto;
devono
presentare alla banca che ha concesso il finanziamento la domanda di revisione
della revoca precedentemente disposta e di riammissione alle agevolazioni;
possono
presentare alla banca la richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in
essere, oppure di prorogarne la durata fino a 15 anni.
Restiamo
a completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Cordiali
saluti.
Breno,
14/4/2006.
Firmato Studio Ducoli