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CIRCOLARE 6/2006 per i CLIENTI

“Manovra Prodi” (DL 4.7.2006 n. 223) – Norme operative dal 4.7.2006

INDICE

 

 

1 Premessa

2 Principali novità riguardanti i professionisti    

2.1 Obbligo di conto corrente “professionale”

2.2 Divieto di utilizzo del contante

2.3 Accertamento sulla base degli studi di settore  

2.4 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

2.4.1 Plusvalenze e minusvalenze

2.4.2 Cessione di clientela  

2.4.3 Rimborsi spese

2.5 Novità in materia di automezzi

2.6 Attribuzione della qualifica di sostituto d’imposta ai curatori fallimentari e ai commissari

     liquidatori

3 Principali novità riguardanti le imprese

3.1 Novità in materia di ammortamenti  

3.1.1 Auto aziendali

3.1.2 Marchi e brevetti

3.1.3 Spese di ricerca

3.1.4 Fabbricati strumentali

3.2 Assegnazione di beni

3.3 Svalutazione delle opere pluriennali

3.4 Accertamento sulla base degli studi di settore

3.5 Società non operative

3.6 Presunzione di residenza delle società controllate o gestite da società italiane

3.7 Acconto IRES per il 2006

4 Novità in materia di immobili   

4.1 Revisione del regime IVA delle cessioni e locazioni immobiliari        

4.1.1 Divieto di detrazione

4.1.2 Rettifica della detrazione

4.2 Dichiarazioni sostitutive di atto notorio in sede di cessione

4.3 Poteri di accertamento dell’ufficio

4.4 Nozione di terreno edificabile

4.5 Trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

5 Beni e servizi ad aliquota IVA ordinaria   

6 Altre principali novità riguardanti le persone fisiche

6.1 Detrazione 41% delle spese di ristrutturazione – Indicazione del costo della manodopera

6.2 Incentivi all’esodo dei lavoratori – Abolizione della tassazione separata “agevolata”................................................................

6.3 Stock option

6.4 Cessione di fabbricati pervenuti per donazione

6.5 Soggetti non residenti – Esclusione della “no tax area”     

7 Nuovi reati tributari

7.1 Omesso versamento di IVA

7.2 Indebita compensazione

 

1 premessa

Il Governo ha emanato il DL 4.7.2006 n. 223 (c.d. “manovra Prodi”), contenente:

misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);

misure di correzione dei conti pubblici;

misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.

 

Il DL 223/2006 è entrato in vigore il 4.7.2006.

 

La presente circolare intende passare in rassegna le principali novità fiscali contenute nella “manovra Prodi” che sono già operative dalla suddetta data del 4.7.2006.

2 principali Novità riguardanti i professionisti

2.1obbligo di conto corrente “professionale”

A partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni professionali devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale dedicato nel quale devono confluire:

gli incassi per l’attività professionale;

i prelevamenti per il pagamento delle spese.

2.2 divieto di utilizzo del contante

I compensi per l’attività professionale di importo unitario maggiore o uguale a 100,00 euro devono essere riscossi esclusivamente mediante:

assegni non trasferibili;

bonifici o altra modalità di pagamento bancario o postale;

sistemi di pagamento elettronico.

2.3 accertamento sulla base degli studi di settore

Il DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili ai professionisti.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o per opzione ovvero semplificato).

In precedenza, i professionisti potevano essere accertati sulla base degli studi di settore:

a seguito di accesso, ispezione o verifica, in caso di dichiarazione di inattendibilità della contabilità;

in caso di scostamento tra compensi dichiarati e compensi determinati sulla base degli studi di settore in almeno due periodi su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.

Il DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei compensi in sede di UNICO 2006.

2.4 determinazione del reddito di lavoro autonomo

2.4.1Plusvalenze e minusvalenze

Concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:

sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;

i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.

La plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):

tra il corrispettivo o l’indennità percepita e il costo non ammortizzato;

ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

2.4.2 Cessione di clientela

I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale (es. marchio) concorrono a formare il reddito del professionista.

Se i compensi sono percepiti in un’unica soluzione, i corrispettivi possono essere assoggettati a tassazione separata.

2.4.3 Rimborsi spese

Le spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se:

sostenute dal committente per conto del professionista;

riaddebitate dal professionista in fattura.

2.5 novità in materia di automezzi

Il DL 223/2006 prevede una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri.

L’Agenzia delle entrate dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, saranno assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità limitato attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate per l’esercizio della professione.

La norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.

2.6 attribuzione della qualifica di sostituto d’imposta ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori

Il DL 223/2006 estende a livello normativo la qualifica di “sostituto d’imposta” anche ai:

curatori fallimentari;

commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto, non vi sono più dubbi sul fatto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori debbano:

operare e versare le ritenute;

rilasciare la certificazione ai sostituiti (es. modelli CUD);

presentare il modello 770.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori erano sostituti d’imposta, mentre di diverso avviso è stata la prevalente giurisprudenza.

3 principali Novità riguardanti le imprese

3.1novità in materia di ammortamenti

Il DL 223/2006 ha previsto novità di rilievo in materia di ammortamenti. Tali novità riguardano:

le auto aziendali;

i marchi e i brevetti;

le spese di ricerca e sviluppo;

i fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni.

3.1.1 Auto aziendali

Con decorrenza dal 2006, sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, non dati in uso promiscuo ai dipendenti, non adibiti ad uso pubblico.

Di fatto, viene allungato il periodo di ammortamento fiscale per le autovetture acquistate in proprietà, mentre il leasing continua ad essere deducibile se di durata non inferiore ai due anni.

Inoltre, anche alle imprese si applicherà una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni veicoli che saranno individuati dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla categoria di omologazione (c.d. “finti autocarri”).

3.1.2 Marchi e brevetti

Viene prevista la deducibilità nella misura del 50% annuo, rispetto al precedente 33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa, quindi, da tre a due esercizi.

Le quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18 esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dell’ammortamento dei marchi a quello previsto per l’avviamento.  

3.1.3 Spese di ricerca

Diventa possibile la deduzione extracontabile (in sede di dichiarazione dei redditi) delle spese per studi e ricerche.

Pertanto, se le spese in questione sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può essere dedotta in dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento stanziata in bilancio e l’intero importo della spesa sostenuta nell’esercizio.

3.1.4 Fabbricati strumentali

Il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni sui quali essi insistono deve essere assunto al netto di quello riferibile ai terreni stessi.

Criteri per l’individuazione della quota indeducibile

Il costo di acquisizione riferibile al terreno (che non può, quindi, essere dedotto tramite ammortamento) è determinato nel maggiore tra i seguenti importi:

costo – specificamente individuato – iscritto in bilancio tra i terreni;

20% del costo complessivo dell’investimento immobiliare (o 30% del costo, nel caso di fabbricati industriali), se la contabilizzazione del terreno e del fabbricato è unitaria. 

3.2 assegnazione di beni

Il DL 223/2006 ha previsto l’indeducibilità delle minusvalenze che si originano a seguito dell’assegnazione di beni patrimoniali ai soci, o di destinazione dei beni stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

3.3 svalutazione delle opere pluriennali

È stata soppressa la possibilità di operare svalutazioni delle opere pluriennali con effetto fiscale. Tale possibilità era prevista nella misura:

del 2% del valore delle rimanenze, per le commesse eseguite in Italia;

del 4% del valore dell’opera, per le commesse eseguite all’estero.

3.4 accertamento sulla base degli studi di settore

Il DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili alle imprese.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o per opzione ovvero semplificato) e dalla dichiarazione di inattendibilità della contabilità stessa.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.

Il DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei ricavi in sede di UNICO 2006.

 

QUANDO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
PUÒ ACCERTARE SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

 

Disciplina fino
al periodo di imposta 2004

Disciplina dal periodo di imposta 2005

Imprese in contabilità semplificata

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

Imprese in contabilità ordinaria per opzione

Quando:

·       i ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare;

·       (oppure) è dichiarata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96;

·       (oppure) emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

Imprese in contabilità ordinaria per obbligo

(società di capitali, imprese individuali e società di persone che non possono avvalersi del regime di contabilità semplificata in quanto superano i limiti stabiliti dall’art. 18 del DPR 600/73)

Quando:

·       i ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare;

·       (oppure) è dichiarata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96;

·       (oppure) emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)

3.5 società non operative

Il DL 223/2006 interviene anche in materia di società non operative. Vengono, in particolare, riviste:

le percentuali per la verifica della operatività e la determinazione del reddito minimo;

le esimenti.

Ricavi minimi

Si considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi i proventi straordinari), risultanti dal conto economico, inferiori alla somma degli importi che risultano applicando:

il 2% (prima 1%) al valore delle azioni e quote, comprese quelle immobilizzate ed esenti, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;

il 6% (prima 4%) al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi (art. 8-bis co. 1 lett. a) DPR 633/72), anche in locazione finanziaria;

il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Reddito minimo

Il reddito della società non operativa si presume non inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali:

1,5% (prima 0,75%) sul valore dei titoli e quote di cui all’art. 53 co. 1 lett. c) TUIR, aumentato del valore dei crediti;

4,75% (prima 3%) sul valore dei beni immobili che costituiscono immobilizzazioni;

12% sul valore delle altre immobilizzazioni.

Esimenti

Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disposizione:

i soggetti ai quali, “per la particolare attività svolta”, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

le società in amministrazione controllata o straordinaria;

le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;

le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

È stata, invece, eliminata la causa di esclusione prima prevista per i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività.

3.6 presunzione di residenza delle società controllate o gestite da società italiane

Per effetto del DL 223/2006, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, le società e gli enti non residenti che detengono partecipazioni di controllo (art. 2359 co. 1 c.c.) in società ed enti residenti, qualora siano a loro volta:

controllati, anche indirettamente, da società ed enti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.;

ovvero amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Verifica della sussistenza del controllo

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Decorrenza

La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 (anno 2006 per i soggetti “solari”).

3.7 acconto ires per il 2006

Il DL 223/2006 ha previsto che, ai fini della determinazione dell’acconto IRES dovuto per il 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto stesso.

La norma precisa che eventuali conguagli rispetto all’acconto già versato "sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto", in scadenza a novembre 2006 (per i soggetti “solari”).

La formulazione della norma dovrebbe permettere il versamento del primo acconto IRES considerando le risultanze "effettive" del 2005 (senza, quindi, alcun ricalcolo dell’imposta) anche per i contribuenti che:

hanno differito al 20.7.2006 il versamento del primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4%;

versano il primo acconto entro il 20.7.2006, ovvero il 19.8.2006 con la maggiorazione dello 0,4%, in virtù dell’approvazione del bilancio 2005 nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

4 novità in materia di immobili

4.1revisione del regime iva delle cessioni e locazioni immobiliari

Per effetto del DL 223/2006, dal 4.7.2006 tutti i trasferimenti immobiliari sono assoggettati all’imposta proporzionale di registro (con l’obbligo di registrazione dei relativi contratti), in quanto considerati esenti da IVA. L’unica eccezione è rappresentata dai fabbricati:

ceduti dal costruttore (o dall’impresa che vi abbia eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica);

entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione (o dell’intervento di ristrutturazione).

Anche le locazioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale (inclusi quelli strumentali per natura e quelli di civile abitazione locati dalle imprese costruttrici) diventano assoggettati all’imposta proporzionale di registro, in quanto esenti da IVA. Tale trattamento si applica anche alle locazioni finanziarie.

4.1.1 Divieto di detrazione

Per le operazioni di cessione e di locazione di immobili effettuate dal 4.7.2006, il regime di esenzione da IVA dà luogo al divieto di detrazione dell’imposta “a monte”.

4.1.2 Rettifica della detrazione

Il passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione comporta il venir meno del diritto di detrazione “a monte”, con l’obbligo di rettifica della detrazione precedentemente operata, se non sono ancora trascorsi dieci anni dall’acquisto o dall’ultimazione dell’immobile (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).

In sede di prima applicazione del nuovo regime IVA, in relazione al mutato regime fiscale, l’imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine per il versamento dell’acconto IVA.

La prima rata va versata entro il 27.12.2006, ma il debito può essere estinto:

mediante compensazione nel modello F24 con crediti d’imposta o contributivi;

oppure con l’utilizzo di crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Per le imprese che svolgono sia un’attività imponibile, sia un’attività esente, dovrebbe invece applicarsi il co. 4 del citato art. 19-bis2. Di conseguenza, occorre:

operare la rettifica solo se il pro rata è variato di oltre dieci punti;

quantificare l’importo dell’imposta da rettificare nella misura di un decimo della differenza tra l’ammontare della detrazione operata in base al pro rata di detrazione dell’anno di acquisto (o di ultimazione) del bene e quello della detrazione spettante in base al pro rata dell’anno di riferimento.

4.2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio in sede di cessione

All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

Sempre con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le parti hanno l’obbligo di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in tale evenienza, occorre dichiarare:

il corrispettivo pattuito per la mediazione,

le relative modalità di pagamento;

il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati:

si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a 10.000,00 euro;

ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.

4.3 poteri di accertamento dell’ufficio

È stata abrogata la disposizione in base alla quale, al fine di incentivare l’incremento spontaneo dell’imponibile delle cessioni di fabbricati, veniva escluso che l’Ufficio potesse rettificare il corrispettivo della cessione, se dichiarato in misura non inferiore al valore catastale.

Sul piano dell’accertamento, viene invece previsto che, per le cessioni di beni immobili (e relative pertinenze), la prova certa e diretta che consente all’Ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente indipendentemente dall’ispezione contabile s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili (o l’inesattezza di quelle dichiarate) sono desunte sulla base del valore normale dei beni.

4.4 nozione di terreno edificabile

È stata introdotta, per via normativa, una definizione di area fabbricabile valevole agli effetti:

delle imposte dirette;

dell’IVA e dell’imposta di registro;

dell’ICI.

Per “area fabbricabile” si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.

4.5trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

A decorrere dagli atti pubblici formati e dalle scritture private autenticate dal 4.7.2006, è stata abrogata l’agevolazione prevista a favore dei trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati (imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro ciascuna).

I suddetti trasferimenti ritornano, pertanto, ad essere tassati con l’aliquota:

dell’8% per l’imposta di registro;

del 2% per l’imposta ipotecaria;

dell’1% per l’imposta catastale.

5 beni e servizi ad aliquota iva ordinaria

Alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo si applica l’aliquota IVA ordinaria (20%), mentre restano assoggettate ad aliquota ridotta (10%) le consumazioni facoltative.

L’aliquota del 20% diventa applicabile anche per alcuni beni/servizi precedentemente assoggettati ad IVA con l’aliquota ridotta del 10%, segnatamente:

prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;

cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;

servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;

francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

6 altre principali Novità riguardanti le persone fisiche

6.1detrazione 41% delle spese di ristrutturazione – indicazione del costo della manodopera

A decorrere dalle spese sostenute dal 4.7.2006, la detrazione IRPEF del 41% per lavori di recupero edilizio si applica a condizione che, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento, venga separatamente esposto il costo della manodopera.

6.2 Incentivi all’esodo dei lavoratori - abolizione della tassazione separata “agevolata”

È stata abolita la disposizione che prevedeva un regime agevolato per la tassazione separata delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che avevano superato l’età di:

50 anni, se donne;

55 anni, se uomini.

Pertanto, gli incentivi all’esodo corrisposti dal 4.7.2006:

sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge;

diventano tassati con la stessa aliquota applicata al TFR, mentre prima era ridotta alla metà.

6.3 stock option

Il DL 223/2006 abolisce anche il regime agevolativo previsto per le stock option assegnate a dipendenti e amministratori.

A partire dal 4.7.2006, se il prezzo di esercizio dell’opzione è inferiore al valore di mercato dell’azione, la differenza è tassata in capo al dipendente o amministratore secondo le aliquote IRPEF ordinarie. Sulla stessa differenza si applicano anche i prelievi contributivi.

La disposizione si applica anche in relazione a piani di stock option già deliberati per i quali non sia ancora stato esercitato il diritto d’opzione.

6.4 cessione di fabbricati pervenuti per donazione

Il DL 223/2006 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze immobiliari realizzate dai soggetti IRPEF, nella parte in cui si prevedeva in ogni caso non sussistente l’intento speculativo nelle cessioni di fabbricati ricevuti per donazione. È stato, infatti, previsto che:

in caso di cessione di immobili ricevuti per donazione, sussiste il presupposto per l’emersione di una plusvalenza imponibile, al pari di quanto avviene per gli immobili acquisiti a titolo oneroso, se  il trasferimento avviene entro i cinque anni dall’acquisizione;

il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

per la determinazione del costo di acquisto o di costruzione da contrapporre al corrispettivo di cessione, si fa riferimento al costo del donante.

6.5 soggetti non residenti – esclusione della “no tax area”

I soggetti fiscalmente non residenti in Italia non possono più beneficiare della “no tax area”, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Resta fermo che i soggetti non residenti non possono beneficiare delle deduzioni per carichi di famiglia.

7 nuovi reati tributari

Sono state introdotte nuove fattispecie penali tributarie.

7.1 Omesso versamento di Iva

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque ometta il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale:

entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo;

per un importo superiore a 50.000,00 euro.

7.2 indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, per un importo superiore a 50.000,00 euro, utilizzando in compensazione nel modello F24 crediti non spettanti o inesistenti.

 

 

Restiamo a completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

Breno, 17/7/2006.

 

Firmato  Studio Ducoli