STUDIO
DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Via Aldo Moro n.5 - 25043 Breno
(Bs) - Telefono 0364/21265-320487 - Fax 0364/320487
Internet Email: infostudio@studioducoli.it
Sito
Internet: http://www.studioducoli.it
se vuoi tornare a Newsfisca clicca qui
se vuoi tornare alla Pagina iniziale clicca qui
CIRCOLARE 6/2006
per i CLIENTI
“Manovra
Prodi” (DL 4.7.2006 n. 223) – Norme operative dal 4.7.2006
INDICE
1 Premessa
2 Principali novità riguardanti i professionisti
2.1 Obbligo di conto corrente
“professionale”
2.2 Divieto di utilizzo del contante
2.3 Accertamento sulla base degli studi di
settore
2.4 Determinazione del reddito di lavoro
autonomo
2.4.1 Plusvalenze
e minusvalenze
2.4.3 Rimborsi
spese
2.5 Novità in materia di automezzi
2.6 Attribuzione
della qualifica di sostituto d’imposta
ai curatori fallimentari e ai commissari
liquidatori
3 Principali novità riguardanti le imprese
3.1 Novità in materia di ammortamenti
3.1.1 Auto
aziendali
3.1.2 Marchi
e brevetti
3.1.3 Spese
di ricerca
3.1.4 Fabbricati
strumentali
3.2 Assegnazione di beni
3.3 Svalutazione delle opere pluriennali
3.4 Accertamento sulla base degli studi di
settore
3.5 Società non operative
3.6 Presunzione di residenza delle società
controllate o gestite da società italiane
3.7 Acconto IRES per il 2006
4 Novità in materia di immobili
4.1 Revisione del regime IVA delle cessioni e
locazioni immobiliari
4.1.1 Divieto di
detrazione
4.1.2 Rettifica
della detrazione
4.2 Dichiarazioni sostitutive di atto notorio in
sede di cessione
4.3 Poteri di accertamento dell’ufficio
4.4 Nozione di terreno edificabile
4.5 Trasferimenti
di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
5 Beni e servizi ad aliquota IVA ordinaria
6 Altre principali novità riguardanti le persone fisiche
6.1 Detrazione 41% delle spese di
ristrutturazione – Indicazione del costo della manodopera
6.2 Incentivi all’esodo dei lavoratori –
Abolizione della tassazione separata “agevolata”................................................................
6.3 Stock option
6.4 Cessione di fabbricati pervenuti per
donazione
6.5 Soggetti non residenti – Esclusione della
“no tax area”
7 Nuovi reati tributari
7.1 Omesso versamento di IVA
7.2 Indebita compensazione
Il Governo ha emanato il DL 4.7.2006 n. 223 (c.d. “manovra Prodi”),
contenente:
misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione
delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla
vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di
proprietà di veicoli, ecc.);
misure di correzione dei conti pubblici;
misure
di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.
Il DL 223/2006 è entrato in vigore
il 4.7.2006.
La presente circolare intende passare in rassegna le principali novità fiscali
contenute nella “manovra Prodi” che sono già operative dalla suddetta data del
4.7.2006.
2 principali
Novità riguardanti i professionisti
2.1 obbligo di conto corrente
“professionale”
A
partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni
professionali devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale
dedicato nel quale devono confluire:
gli
incassi per l’attività professionale;
i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
2.2 divieto
di utilizzo del contante
I
compensi per l’attività professionale di importo unitario maggiore o uguale a
100,00 euro devono essere riscossi esclusivamente mediante:
assegni
non trasferibili;
bonifici
o altra modalità di pagamento bancario o postale;
sistemi
di pagamento elettronico.
2.3 accertamento
sulla base degli studi di settore
Il
DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli
studi di settore applicabili ai professionisti.
I
contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla
base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta,
indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o
per opzione ovvero semplificato).
In
precedenza, i professionisti potevano essere accertati sulla base degli studi
di settore:
a
seguito di accesso, ispezione o verifica, in caso di dichiarazione di
inattendibilità della contabilità;
in
caso di scostamento tra compensi dichiarati e compensi determinati sulla base
degli studi di settore in almeno due periodi su tre consecutivi considerati,
compreso quello da accertare.
Le
nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.
Il
DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei compensi in sede di UNICO
2006.
2.4 determinazione
del reddito di lavoro autonomo
2.4.1 Plusvalenze e minusvalenze
Concorrono
a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o
da collezione, se:
sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
sono
realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni;
i
beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.
La
plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):
tra
il corrispettivo o l’indennità percepita e il costo non ammortizzato;
ovvero,
in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato.
I
corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all’attività professionale (es. marchio)
concorrono a formare il reddito del professionista.
Se
i compensi sono percepiti in un’unica soluzione, i corrispettivi possono essere
assoggettati a tassazione separata.
Le
spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e
bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se:
sostenute
dal committente per conto del professionista;
riaddebitate
dal professionista in fattura.
2.5 novità
in materia di automezzi
Il
DL 223/2006 prevede una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di
detraibilità dell’IVA in relazione a taluni autocarri.
L’Agenzia
delle entrate dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, saranno assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità
limitato attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate
per l’esercizio della professione.
La
norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale
elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.
Il DL
223/2006 estende a livello normativo la qualifica di “sostituto d’imposta”
anche ai:
curatori
fallimentari;
commissari
liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto, non vi sono più dubbi sul fatto che i curatori
fallimentari e i commissari liquidatori debbano:
operare
e versare le ritenute;
rilasciare
la certificazione ai sostituiti (es. modelli CUD);
presentare
il modello 770.
Infatti,
l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che i curatori fallimentari e
i commissari liquidatori erano sostituti d’imposta, mentre di diverso avviso è
stata la prevalente giurisprudenza.
3 principali
Novità riguardanti le imprese
3.1 novità in materia di ammortamenti
Il
DL 223/2006 ha previsto novità di rilievo in materia di ammortamenti. Tali
novità riguardano:
le
auto aziendali;
i
marchi e i brevetti;
le
spese di ricerca e sviluppo;
i
fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni.
Con
decorrenza dal 2006, sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati per le
autovetture, i ciclomotori e i motocicli non utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, non dati in uso promiscuo
ai dipendenti, non adibiti ad uso pubblico.
Di
fatto, viene allungato il periodo di ammortamento fiscale per le autovetture
acquistate in proprietà, mentre il leasing continua ad essere deducibile se di
durata non inferiore ai due anni.
Inoltre,
anche alle imprese si applicherà una limitazione al regime di deducibilità dei
costi e di detraibilità dell’IVA in relazione a taluni veicoli che saranno
individuati dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla categoria di
omologazione (c.d. “finti autocarri”).
Viene
prevista la deducibilità nella misura del 50% annuo, rispetto al precedente
33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa,
quindi, da tre a due esercizi.
Le
quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18
esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dell’ammortamento dei
marchi a quello previsto per l’avviamento.
Diventa
possibile la deduzione extracontabile (in sede di dichiarazione dei redditi)
delle spese per studi e ricerche.
Pertanto,
se le spese in questione sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può
essere dedotta in dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento
stanziata in bilancio e l’intero importo della spesa sostenuta nell’esercizio.
Il costo
ammortizzabile dei fabbricati strumentali acquisiti unitamente ai terreni sui
quali essi insistono deve essere assunto al netto di quello riferibile ai
terreni stessi.
Il costo
di acquisizione riferibile al terreno (che non può, quindi, essere dedotto
tramite ammortamento) è determinato nel maggiore tra i seguenti importi:
costo – specificamente
individuato – iscritto in bilancio tra i terreni;
20%
del costo complessivo dell’investimento immobiliare (o 30% del costo, nel caso
di fabbricati industriali), se la contabilizzazione del terreno e del
fabbricato è unitaria.
Il DL
223/2006 ha previsto l’indeducibilità delle minusvalenze che si originano a
seguito dell’assegnazione di beni patrimoniali ai soci, o di destinazione dei
beni stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
3.3 svalutazione
delle opere pluriennali
È stata
soppressa la possibilità di operare svalutazioni delle opere pluriennali con
effetto fiscale. Tale possibilità era prevista nella misura:
del
2% del valore delle rimanenze, per le commesse eseguite in Italia;
del
4% del valore dell’opera, per le commesse eseguite all’estero.
3.4 accertamento
sulla base degli studi di settore
Il
DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli
studi di settore applicabili alle imprese.
I
contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla
base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta,
indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o
per opzione ovvero semplificato) e dalla dichiarazione di inattendibilità della
contabilità stessa.
Le
nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.
Il
DL 223/2006 consente di procedere all’adeguamento dei ricavi in sede di UNICO
2006.
QUANDO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA |
||
|
Disciplina fino |
Disciplina dal periodo
di imposta 2005 |
Imprese in contabilità semplificata |
Sempre (anche se la non
congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Sempre (anche se la non
congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Imprese in contabilità ordinaria per
opzione |
Quando: · i
ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a
quelli dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare; · (oppure)
è dichiarata l’inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri
stabiliti dal DPR 570/96; · (oppure) emergono significative situazioni di
incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate. |
Sempre (anche se la non
congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Imprese in contabilità ordinaria per
obbligo (società
di capitali, imprese individuali e società di persone che non possono
avvalersi del regime di contabilità semplificata in quanto superano i limiti
stabiliti dall’art. 18 del DPR 600/73) |
Quando: ·
i ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli
dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati,
compreso quello da accertare; ·
(oppure) è
dichiarata l’inattendibilità della
contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96; ·
(oppure) emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura
economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Sempre (anche se la non
congruità si verifica per un solo periodo di imposta) |
Il
DL 223/2006 interviene anche in materia di società non operative. Vengono, in
particolare, riviste:
le
percentuali per la verifica della operatività e la determinazione del reddito
minimo;
le
esimenti.
Ricavi
minimi
Si
considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi,
di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi i proventi straordinari),
risultanti dal conto economico, inferiori alla somma degli importi che
risultano applicando:
il
2% (prima 1%) al valore delle azioni
e quote, comprese quelle immobilizzate ed esenti, aumentato dei valori dei
crediti da operazioni di finanziamento;
il
6% (prima 4%) al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi (art. 8-bis co. 1 lett. a)
DPR 633/72), anche in locazione finanziaria;
il
15% al valore delle altre immobilizzazioni,
anche in locazione finanziaria.
Reddito
minimo
Il
reddito della società non operativa si presume non inferiore all’ammontare
della somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti
percentuali:
1,5% (prima 0,75%) sul valore dei titoli e quote di cui
all’art. 53 co. 1 lett. c) TUIR, aumentato del valore dei crediti;
4,75% (prima 3%) sul valore dei beni immobili che
costituiscono immobilizzazioni;
12% sul valore delle altre immobilizzazioni.
Sono
espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disposizione:
i
soggetti ai quali, “per la particolare attività svolta”, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali;
i
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
le
società in amministrazione controllata o straordinaria;
le
società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati
italiani;
le
società esercenti pubblici servizi di trasporto.
È
stata, invece, eliminata la causa di esclusione prima prevista per i soggetti
che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività.
3.6 presunzione
di residenza delle società controllate o gestite da società italiane
Per
effetto del DL 223/2006, si considerano residenti nel territorio dello Stato,
salvo prova contraria, le società e gli enti non residenti che detengono
partecipazioni di controllo (art. 2359 co. 1 c.c.) in società ed enti
residenti, qualora siano a loro volta:
controllati,
anche indirettamente, da società ed enti residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.;
ovvero
amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Ai
fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del
soggetto estero controllato.
Per
le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti al coniuge, ai
parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La
disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006
(anno 2006 per i soggetti “solari”).
Il DL
223/2006 ha previsto che, ai fini della determinazione dell’acconto IRES dovuto
per il 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto stesso.
La norma
precisa che eventuali conguagli rispetto all’acconto già versato "sono
versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto", in scadenza
a novembre 2006 (per i soggetti “solari”).
La
formulazione della norma dovrebbe permettere il versamento del primo acconto
IRES considerando le risultanze "effettive" del 2005 (senza, quindi,
alcun ricalcolo dell’imposta) anche per i contribuenti che:
hanno
differito al 20.7.2006 il versamento del primo acconto, con la maggiorazione
dello 0,4%;
versano
il primo acconto entro il 20.7.2006, ovvero il 19.8.2006 con la maggiorazione
dello 0,4%, in virtù dell’approvazione del bilancio 2005 nel maggior termine di
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
4 novità in materia di immobili
4.1 revisione del regime
iva delle cessioni e locazioni immobiliari
Per effetto del DL 223/2006, dal 4.7.2006
tutti i trasferimenti immobiliari sono assoggettati all’imposta proporzionale
di registro (con l’obbligo di registrazione dei relativi contratti), in quanto
considerati esenti da IVA. L’unica eccezione è rappresentata dai fabbricati:
ceduti dal costruttore (o dall’impresa che
vi abbia eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e urbanistica);
entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione (o dell’intervento di ristrutturazione).
Anche le locazioni di fabbricati di
qualsiasi tipologia catastale (inclusi quelli strumentali per natura e quelli
di civile abitazione locati dalle imprese costruttrici) diventano assoggettati
all’imposta proporzionale di registro, in quanto esenti da IVA. Tale
trattamento si applica anche alle locazioni finanziarie.
Per le operazioni di cessione e di locazione
di immobili effettuate dal 4.7.2006, il regime di esenzione da IVA dà luogo al
divieto di detrazione dell’imposta “a monte”.
4.1.2 Rettifica
della detrazione
Il passaggio dal regime di imponibilità a quello di
esenzione comporta il venir meno del diritto di detrazione “a monte”, con
l’obbligo di rettifica della detrazione precedentemente operata, se non sono
ancora trascorsi dieci anni dall’acquisto o dall’ultimazione dell’immobile
(art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).
In sede di prima applicazione del nuovo regime IVA,
in relazione al mutato regime fiscale, l’imposta dovuta per effetto della
rettifica della detrazione è versata in tre rate annuali da corrispondere entro
il termine per il versamento dell’acconto IVA.
La prima rata va versata entro il 27.12.2006, ma il
debito può essere estinto:
mediante compensazione nel modello F24 con
crediti d’imposta o contributivi;
oppure con l’utilizzo di crediti risultanti
dalle liquidazioni periodiche.
Per le imprese che svolgono sia un’attività
imponibile, sia un’attività esente, dovrebbe invece applicarsi il co. 4 del
citato art. 19-bis2. Di conseguenza, occorre:
operare la rettifica solo se il pro rata è
variato di oltre dieci punti;
quantificare l’importo dell’imposta da
rettificare nella misura di un decimo della differenza tra l’ammontare della
detrazione operata in base al pro rata di detrazione dell’anno di acquisto (o
di ultimazione) del bene e quello della detrazione spettante in base al pro rata
dell’anno di riferimento.
4.2 dichiarazioni
sostitutive di atto notorio in sede di cessione
All’atto della cessione dell’immobile, anche se
assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di produrre apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio recante l’indicazione analitica delle modalità di
pagamento del corrispettivo.
Sempre con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
le parti hanno l’obbligo di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in
tale evenienza, occorre dichiarare:
il corrispettivo pattuito per la mediazione,
le relative modalità di pagamento;
il numero di partita IVA o il codice fiscale
dell’agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei predetti dati:
si applica la sanzione amministrativa da
500,00 a 10.000,00 euro;
ai fini dell’imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.
4.3 poteri di accertamento dell’ufficio
È stata abrogata la disposizione in base alla quale,
al fine di incentivare l’incremento spontaneo dell’imponibile delle cessioni di
fabbricati, veniva escluso che l’Ufficio potesse rettificare il corrispettivo
della cessione, se dichiarato in misura non inferiore al valore catastale.
Sul piano dell’accertamento, viene invece previsto
che, per le cessioni di beni immobili (e relative pertinenze), la prova certa e
diretta che consente all’Ufficio di rettificare la dichiarazione del
contribuente indipendentemente dall’ispezione contabile s’intende integrata
anche se l’esistenza delle operazioni imponibili (o l’inesattezza di quelle
dichiarate) sono desunte sulla base del valore normale dei beni.
4.4 nozione
di terreno edificabile
È stata introdotta, per via normativa, una
definizione di area fabbricabile valevole agli effetti:
delle imposte dirette;
dell’IVA e dell’imposta di registro;
dell’ICI.
Per “area fabbricabile” si intende quella
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e
dall’adozione di strumenti attuativi.
4.5 trasferimenti di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati
A decorrere dagli atti pubblici formati e dalle
scritture private autenticate dal 4.7.2006, è stata abrogata l’agevolazione
prevista a favore dei trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici
particolareggiati (imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% e
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro ciascuna).
I suddetti trasferimenti ritornano, pertanto, ad
essere tassati con l’aliquota:
dell’8% per l’imposta di registro;
del 2% per l’imposta ipotecaria;
dell’1% per l’imposta catastale.
5 beni
e servizi ad aliquota iva ordinaria
Alle
consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo si applica
l’aliquota IVA ordinaria (20%), mentre restano assoggettate ad aliquota ridotta
(10%) le consumazioni facoltative.
L’aliquota
del 20% diventa applicabile anche per alcuni beni/servizi precedentemente
assoggettati ad IVA con l’aliquota ridotta del 10%, segnatamente:
prodotti
a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
cioccolato
ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio,
quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
servizi
telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione
del pubblico;
francobolli
da collezione e collezioni di francobolli.
6 altre
principali Novità riguardanti le persone fisiche
6.1 detrazione 41% delle spese di ristrutturazione –
indicazione del costo della manodopera
A
decorrere dalle spese sostenute dal 4.7.2006, la detrazione IRPEF del 41% per
lavori di recupero edilizio si applica a condizione che, nella fattura emessa
dal soggetto che esegue l’intervento, venga separatamente esposto il costo
della manodopera.
6.2 Incentivi
all’esodo dei lavoratori - abolizione della tassazione separata “agevolata”
È stata
abolita la disposizione che prevedeva un regime agevolato per la tassazione
separata delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che avevano superato
l’età di:
50
anni, se donne;
55
anni, se uomini.
Pertanto,
gli incentivi all’esodo corrisposti dal 4.7.2006:
sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge;
diventano
tassati con la stessa aliquota applicata al TFR, mentre prima era ridotta alla
metà.
Il
DL 223/2006 abolisce anche il regime agevolativo previsto per le stock option
assegnate a dipendenti e amministratori.
A
partire dal 4.7.2006, se il prezzo di esercizio dell’opzione è inferiore al
valore di mercato dell’azione, la differenza è tassata in capo al dipendente o
amministratore secondo le aliquote IRPEF ordinarie. Sulla stessa differenza si
applicano anche i prelievi contributivi.
La
disposizione si applica anche in relazione a piani di stock option già
deliberati per i quali non sia ancora stato esercitato il diritto d’opzione.
6.4 cessione
di fabbricati pervenuti per donazione
Il DL
223/2006 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze immobiliari
realizzate dai soggetti IRPEF, nella parte in cui si prevedeva in ogni caso non
sussistente l’intento speculativo nelle cessioni di fabbricati ricevuti per
donazione. È stato, infatti, previsto che:
in
caso di cessione di immobili ricevuti per donazione, sussiste il presupposto
per l’emersione di una plusvalenza imponibile, al pari di quanto avviene per
gli immobili acquisiti a titolo oneroso, se
il trasferimento avviene entro i cinque anni dall’acquisizione;
il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante;
per
la determinazione del costo di acquisto o di costruzione da contrapporre al
corrispettivo di cessione, si fa riferimento al costo del donante.
6.5 soggetti
non residenti – esclusione della “no tax area”
I soggetti
fiscalmente non residenti in Italia non possono più beneficiare della “no tax
area”, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Resta
fermo che i soggetti non residenti non possono beneficiare delle deduzioni per
carichi di famiglia.
7 nuovi reati tributari
Sono
state introdotte nuove fattispecie penali tributarie.
7.1 Omesso versamento di Iva
È punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque ometta il versamento dell’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale:
entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo;
per
un importo superiore a 50.000,00 euro.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le
somme dovute, per un importo superiore a 50.000,00 euro, utilizzando in
compensazione nel modello F24 crediti
non spettanti o inesistenti.
Restiamo a completa disposizione per ogni
necessità o chiarimento.
Cordiali saluti.
Breno, 17/7/2006.
Firmato
Studio Ducoli