STUDIO DUCOLI

DOTTORI COMMERCIALISTI

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Detrazione IRPEF o IRES del 55% per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

 

 

 

 

INDICE

 

 

1 La nuova detrazione del 55%

2 I contribuenti interessati

3 Gli immobili interessati

4 Gli interventi agevolati

5 Gli adempimenti

5.1 L’invio della documentazione all’ENEA

5.2 La conservazione della documentazione

6 Le modalità di pagamento delle spese agevolate

6.1 I soggetti non titolari di reddito d’impresa

6.2 I soggetti titolari di reddito d’impresa

7 Il calcolo della detrazione

8 Il cumulo con le altre agevolazioni

 


1 la nuova detrazione del 55%

L’art. 1 commi 344-349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e il relativo decreto attuativo (DM 19.2.2007) hanno previsto, nei confronti di tutti i contribuenti, la possibilità di beneficiare della detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per interventi volti a riqualificare il consumo energetico di edifici esistenti.

Tale disciplina è stata oggetto di importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2 i contribuenti interessati

Sono interessati dalla nuova detrazione tutti i contribuenti titolari di reddito assoggettato all’IRPEF o all’IRES e quindi:

·                                               privati cittadini, anche in qualità di condomini (per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c.);

·                                               imprenditori individuali;

·                                               società semplici;

·                                               associazioni tra artisti o professionisti;

·                                               società commerciali di persone (snc, sas);

·                                               società commerciali di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e di mutua assicurazione);

·                                               enti commerciali;

·                                               enti non commerciali.

L’agevolazione spetta sia ai contribuenti residenti che a quelli non residenti in Italia.

3 gli immobili interessati

Sono interessati dalla nuova detrazione del 55% gli interventi effettuati su edifici (o porzioni di edifici o unità immobiliari):

·                                               siti in Italia;

·                                               già esistenti;

·                                               già dotati di impianto di riscaldamento (tale requisito non è necessario per agevolare l’installazione di pannelli solari);

·                                               a prescindere dalla destinazione urbanistica e dal classamento catastale (abitativi, strumentali, ecc.), compresi i fabbricati rurali;

·                                               posseduti dal soggetto che effettua le spese a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, abitazione, ecc. ovvero detenuti a titolo di locazione, comodato, leasing.

Riguardo a tale ultimo punto, possono beneficiare della detrazione anche i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica di edifici, porzioni di edifici o singole unità immobiliari possedute o detenute da un loro familiare convivente (es. appartamento di proprietà di un coniuge).

4 gli interventi agevolati

Danno titolo alla detrazione:

·                                               gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% ai valori previsti dalla normativa in esame. L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 100.000,00 euro, pari a 181.818,18 euro di spese detraibili;

·                                               gli interventi volti ad incrementare l’isolamento termico di pareti, finestre, infissi, entro determinati parametri tecnici; per gli interventi su tetti e solai occorre attendere l’emanazione di ulteriori disposizioni attuative. L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 60.000,00 euro, pari a 109.090,91 euro di spese detraibili;

·                                               l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 60.000,00 euro, pari a 109.090,91 euro di spese detraibili;

·                                               la sostituzione di impianti di riscaldamento, con installazione di caldaie a condensazione. L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 30.000,00 euro, pari a 54.545,45 euro di spese detraibili.

5 gli adempimenti

Per fruire della detrazione del 55%, non occorre inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (ASL) deve essere effettuata solo se richiesta dalla normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

È invece necessario che:

·                                               l’impresa che esegue l’intervento evidenzi separatamente in fattura il costo della manodopera;

·                                               il contribuente faccia redigere da un professionista abilitato (es. architetto, geometra, ingegnere, ecc.):

- l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti;

- l’attestato di certificazione (ovvero quello di qualificazione) energetica;

- la scheda informativa dell’intervento.

5.1 l’Invio della documentazione all’ENEA

La copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa dell’intervento devono essere inviate all’ENEA:

·                                               telematicamente o a mezzo posta;

·                                               entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque entro il 29.2.2008 (ovvero entro il 60° giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007).

5.2 la conservazione della documentazione

Tutta la documentazione afferente alla detrazione del 55% deve essere:

·                                               conservata dal contribuente;

·                                               esibita in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

6 le Modalità di pagamento delle spese agevolate

6.1 i Soggetti non titolari di reddito d’impresa

Il soggetto non titolare di reddito d’impresa che intende beneficiare della detrazione deve effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale, indicando:

·                                               la causale del versamento;

·                                               il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;

·                                               il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

6.2 i Soggetti titolari di reddito d’impresa

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono invece pagare le spese agevolate con qualsiasi mezzo (es. assegno).

7 il calcolo della detrazione

La detrazione risulta pari al 55% delle spese:

·                                               sostenute a mezzo bonifico bancario o postale nel 2007, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa,

·                                               ovvero imputabili, per competenza, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, per i soggetti titolari di reddito d’impresa.

La detrazione spettante, entro il limite massimo stabilito dalla legge, deve essere:

·                                               ripartita in tre quote annuali di pari importo;

·                                               utilizzata a scomputo delle imposte sui redditi nella dichiarazione relativa al 2007 (o al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007) e nelle due successive.

Per le imprese, l’effetto della detrazione dall’imposta lorda si cumula con quello relativo alla deducibilità delle spese in sede di determinazione del reddito d’impresa.

8 il cumulo con le altre agevolazioni

Le spese considerate quale base di computo per la detrazione del 55% non possono assumere rilevanza anche ai fini della detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione del 55% è tuttavia compatibile con:

·                                               i c.d. “titoli di efficienza energetica” e con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni;

·                                               le aliquote IVA ridotte al 10%.

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Breno,  4 Luglio 2007

Studio Ducoli

Firmato Dott.Giacomo Ducoli

 

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