STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
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Detrazione IRPEF o IRES del 55% per interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
INDICE
1 La nuova detrazione del 55%
2 I
contribuenti interessati
3 Gli immobili
interessati
4 Gli interventi
agevolati
5 Gli adempimenti
5.1 L’invio della documentazione all’ENEA
5.2 La conservazione della documentazione
6 Le modalità di pagamento delle spese
agevolate
6.1 I soggetti non titolari di reddito d’impresa
6.2 I soggetti titolari di reddito d’impresa
7 Il calcolo
della detrazione
8 Il cumulo con le altre agevolazioni
L’art. 1 commi 344-349 della L. 27.12.2006 n. 296
(Finanziaria 2007) e il relativo decreto attuativo (DM 19.2.2007) hanno
previsto, nei confronti di tutti i contribuenti, la possibilità di beneficiare
della detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per
interventi volti a riqualificare il consumo energetico di edifici esistenti.
Tale disciplina è stata oggetto di importanti
chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
2 i
contribuenti interessati
Sono
interessati dalla nuova detrazione tutti i contribuenti titolari di reddito
assoggettato all’IRPEF o all’IRES e quindi:
·
privati cittadini, anche in qualità di condomini (per gli
interventi effettuati su parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c.);
·
imprenditori individuali;
·
società semplici;
·
associazioni tra artisti o professionisti;
·
società commerciali di persone (snc, sas);
·
società commerciali di capitali (srl, spa, sapa, società
cooperative e di mutua assicurazione);
·
enti commerciali;
·
enti non commerciali.
L’agevolazione
spetta sia ai contribuenti residenti che a quelli non residenti in Italia.
Sono
interessati dalla nuova detrazione del 55% gli interventi effettuati su edifici
(o porzioni di edifici o unità immobiliari):
·
siti in Italia;
·
già esistenti;
·
già dotati di impianto di riscaldamento
(tale requisito non è necessario per agevolare l’installazione di pannelli
solari);
·
a prescindere dalla destinazione
urbanistica e dal classamento catastale (abitativi, strumentali, ecc.),
compresi i fabbricati rurali;
·
posseduti dal soggetto che effettua le
spese a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, abitazione, ecc. ovvero
detenuti a titolo di locazione, comodato, leasing.
Riguardo a
tale ultimo punto, possono beneficiare della detrazione anche i soggetti che
sostengono le spese per la riqualificazione energetica di edifici, porzioni di
edifici o singole unità immobiliari possedute o detenute da un loro familiare
convivente (es. appartamento di proprietà di un coniuge).
Danno
titolo alla detrazione:
·
gli interventi che conseguono un indice
di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’intero edificio
inferiore di almeno il 20% ai valori previsti dalla normativa in esame.
L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 100.000,00 euro, pari a 181.818,18 euro di
spese detraibili;
·
gli interventi volti ad incrementare
l’isolamento termico di pareti, finestre, infissi, entro determinati parametri
tecnici; per gli interventi su tetti e solai occorre attendere l’emanazione di
ulteriori disposizioni attuative. L’ammontare massimo previsto per la
detrazione è di 60.000,00 euro, pari a 109.090,91 euro di
spese detraibili;
·
l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda. L’ammontare massimo previsto per la detrazione è
di 60.000,00 euro, pari a 109.090,91 euro di
spese detraibili;
·
la sostituzione di impianti di
riscaldamento, con installazione di caldaie a condensazione. L’ammontare
massimo previsto per la detrazione è di 30.000,00 euro, pari a 54.545,45 euro di
spese detraibili.
Per fruire
della detrazione del 55%, non occorre inviare la comunicazione preventiva di
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
La
comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (ASL) deve essere effettuata
solo se richiesta dalla normativa in materia di tutela della salute e di
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
È invece
necessario che:
·
l’impresa che esegue l’intervento
evidenzi separatamente in fattura il costo della manodopera;
·
il contribuente faccia redigere da un
professionista abilitato (es. architetto, geometra, ingegnere, ecc.):
-
l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai previsti
requisiti;
-
l’attestato di certificazione (ovvero quello di
qualificazione) energetica;
-
la scheda informativa dell’intervento.
5.1 l’Invio della documentazione all’ENEA
La copia dell’attestato di certificazione o di
qualificazione energetica e la scheda informativa dell’intervento devono essere
inviate all’ENEA:
·
telematicamente o a mezzo posta;
·
entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque entro il
29.2.2008 (ovvero entro il 60° giorno successivo alla chiusura del periodo
d’imposta in corso al 31.12.2007).
5.2 la conservazione della documentazione
Tutta la documentazione afferente alla detrazione del
55% deve essere:
·
conservata dal contribuente;
·
esibita in caso di richiesta dell’Amministrazione
finanziaria.
6 le Modalità di pagamento delle spese
agevolate
6.1 i Soggetti non titolari di reddito
d’impresa
Il
soggetto non titolare di reddito d’impresa che intende beneficiare della
detrazione deve effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale,
indicando:
·
la causale del versamento;
·
il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione;
·
il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto
destinatario del bonifico.
6.2 i Soggetti titolari di reddito d’impresa
I soggetti
titolari di reddito d’impresa possono invece pagare le spese agevolate con
qualsiasi mezzo (es. assegno).
La
detrazione risulta pari al 55% delle spese:
·
sostenute a mezzo bonifico bancario o
postale nel 2007, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa,
·
ovvero imputabili, per competenza, al
periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, per i soggetti titolari di reddito
d’impresa.
La
detrazione spettante, entro il limite massimo stabilito dalla legge, deve
essere:
·
ripartita in tre quote annuali di pari
importo;
·
utilizzata a scomputo delle imposte sui
redditi nella dichiarazione relativa al 2007 (o al periodo d’imposta in corso
al 31.12.2007) e nelle due successive.
Per le imprese,
l’effetto della detrazione dall’imposta lorda si cumula con quello relativo
alla deducibilità delle spese in sede di determinazione del reddito d’impresa.
8 il cumulo con le altre agevolazioni
Le spese considerate quale base di computo per la
detrazione del 55% non possono assumere rilevanza anche ai fini della
detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione del 55% è tuttavia compatibile con:
·
i c.d. “titoli di efficienza energetica” e con gli incentivi
disposti da Regioni, Province e Comuni;
·
le aliquote IVA ridotte al 10%.
Rimaniamo
a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Breno, 4 Luglio 2007
Studio Ducoli
Firmato Dott.Giacomo Ducoli