STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
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IVA sulle
autovetture aziendali e professionali
Detrazione
forfetaria del 40%
INDICE
1 Premessa
2 L’autorizzazione comunitaria
2.1 Termine di validità
dell’autorizzazione
2.2 Automezzi oggetto della misura restrittiva
2.3 Spese con detrazione IVA
limitata
2.4 Spese escluse dalla
limitazione della detrazione
3 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 al
26.6.2007
4 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal 27.6.2007
In sede di
conversione del DL 258/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e
rappresentanti di commercio, l’IVA detraibile sulle autovetture aziendali e
professionali sarà fissata:
- nella
misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
- a far
data dalla pubblicazione nella G.U.C.E. della relativa autorizzazione;
- senza
possibilità di prova contraria.
2 L’autorizzazione comunitaria
La
decisione del Consiglio UE del 18.6.2007, che ha autorizzato l’Italia a
predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell’IVA detraibile sulle
autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività economica esercitata
(d’impresa o di arte o professione), è stata pubblicata nella G.U.C.E. del
27.6.2007.
Da tale
data, pertanto, l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni dei beni e
dei servizi di cui alle lett. c) e d) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 può
essere detratta nella misura massima del 40%, mentre la restante quota del 60%,
riferita all’uso “privato” dei veicoli, non può essere tassata come
autoconsumo.
2.1 Termine di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione in oggetto, che rappresenta una deroga al generale
diritto di detrazione riconosciuto ai soggetti passivi, scadrà:
- alla
data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese
relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione
totale dell’IVA;
- comunque,
il 31.12.2010.
2.2 automezzi oggetto della misura restrittiva
La
detrazione ridotta al 40% riguarda l’IVA assolta sulle spese relative ai
veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini imprenditoriali e
professionali.
Si tratta
dei veicoli a motore, esclusi i trattori agricoli o forestali:
- normalmente
adibiti al trasporto stradale di persone o di beni;
- la cui
massa massima autorizzata non supera 3.500 kg.;
- il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a
otto.
2.3 Spese con detrazione IVA limitata
Le spese
con IVA detraibile nella misura del 40% riguardano:
- l’acquisto
dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili;
- la
fabbricazione;
- l’acquisto
intracomunitario;
- l’importazione;
- il
leasing;
- il
noleggio,
- la
modificazione, la riparazione e la manutenzione;
- le
cessioni o le prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso,
compresi i carburanti e i lubrificanti.
2.4 Spese escluse dalla limitazione della detrazione
La
limitazione della detrazione non si applica alle spese relative ai:
- veicoli
rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo;
- veicoli
utilizzati come taxi;
- veicoli
utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
- veicoli
utilizzati dalle imprese di noleggio o leasing;
- veicoli
utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
3 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal
14.9.2006 al 26.6.2007
Per gli
acquisti e le importazioni dei beni/servizi di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett.
c) e d) del DPR 633/72, effettuati nel periodo 14.9.2006–26.6.2007, la misura
della detrazione dipende esclusivamente dalla destinazione del bene/servizio
(c.d. “inerenza”), ossia dall’utilizzo del medesimo nello svolgimento
dell’attività d’impresa (o di arte o professione).
L’inerenza
si determina secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e
servizi acquistati (es. chilometraggio, giorni di utilizzo per l’attività
imprenditoriale/professionale rispetto all’utilizzo privato, ecc.); è quindi
onere del soggetto passivo dimostrarla, posto che resta indetraibile la
quota-parte di imposta riferita ad utilizzi estranei rispetto all’attività
soggetta a IVA.
4 Detrazione IVA per gli acquisti effettuati dal
27.6.2007
Per gli
acquisti e le importazioni effettuati dal 27.6.2007, la detrazione spetta nella
misura massima del 40%, fatta eccezione per gli agenti e i rappresentanti di
commercio, che possono recuperare integralmente l’imposta assolta “a monte”.
Sulla
scorta delle istruzioni relative alla compilazione del modello di rimborso
forfetario IVA, il momento di effettuazione dei suddetti acquisti/importazioni
coincide con la data di emissione della fattura o di altro documento
equipollente (bolletta doganale d’importazione, scheda carburante), mentre si
prescinde dalla data di registrazione del medesimo da parte del destinatario.
Veicoli
qualificati come beni strumentali
La
decisione del Consiglio UE esclude dalla limitazione della detrazione i veicoli
rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo, che sono considerati
come una categoria a sé stante rispetto alle altre individuate dalla stessa
decisione.
Diversamente
dall’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, per la quale solo
determinati veicoli (nella specie, quelli utilizzati dalle scuole guida e
quelli utilizzati per l’attività di noleggio) si considerano strumentali,
sembrerebbe quindi che a tutti i veicoli utilizzati in modo esclusivo
nell’esercizio dell’attività d’impresa (o di arte o professione) debba essere
riconosciuta la detrazione integrale dell’imposta.
In base a
questa lettura, la lett. c) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, nella parte in
cui limita il recupero dell’IVA nella misura del 40% anche per i veicoli
utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali/professionali, appare
pertanto in contrasto con la decisione del Consiglio UE.
Rimaniamo
a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Breno, 11 Luglio 2007
Studio
Ducoli
Firmato
Dott.Giacomo Ducoli