STUDIO DUCOLI
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DL 2.7.2007 n. 81 convertito nella
L. 3.8.2007 n. 127 – Novità in materia di regime fiscale dei veicoli, IRAP, IVA
e immobili
INDICE
1 Premessa
2 Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale
dei veicoli
2.1 Criteri
di deducibilità per il 2007
2.1.1 Veicoli strumentali o adibiti ad uso
pubblico
2.1.2 Autovetture date in uso promiscuo ai
dipendenti
2.1.3 Agenti e rappresentanti
2.2 Criteri
di deducibilità per il 2006
2.2.1 Recupero dei maggiori importi deducibili
2.2.2 Agenti e rappresentanti
3 Novità in materia di IRAP
3.1 Riduzione
del “cuneo fiscale” - Estensione ai settori bancario e assicurativo
3.1.1 Decorrenza
3.1.2 Calcolo dell’acconto IRAP 2007
3.2 Il
nuovo pro rata di deducibilità degli interessi passivi
3.2.1 Decorrenza
3.2.2 Calcolo dell’acconto IRAP 2007
4 Presentazione degli elenchi clienti e
fornitori - Casi di esonero
5 Applicazione degli indicatori di normalità
economica
6 Novità in materia di immobili
6.1 Riapertura del termine per ricorrere contro le
nuove rendite dei terreni
6.2 Regolarizzazione dei versamenti derivanti dalle
nuove rendite dei terreni
6.3 Riapertura del termine per accatastare i
fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità 5
Con il DL 2.7.2007 n. 81, convertito
nella L. 3.8.2007 n. 127, sono state emanate alcune disposizioni urgenti di
carattere fiscale.
In sede di conversione sono state fatte confluire nel
DL 81/2007 anche le disposizioni in materia di deduzioni IRAP ai fini della
riduzione del “cuneo fiscale”, contenute nel DL 28.5.2007 n. 67, che è quindi
decaduto per mancata conversione ma i cui effetti sono stati fatti salvi.
Il DL 81/2007 è entrato in
vigore il 2.7.2007, mentre la legge di conversione 127/2007 è entrata in vigore
il 18.8.2007.
La presente circolare intende
analizzare le principali novità fiscali contenute nel DL 81/2007 convertito, che
attengono:
alla disciplina fiscale dei veicoli;
all’IRAP;
all’obbligo di presentazione
degli elenchi clienti e fornitori;
all’applicazione dei nuovi indicatori
di normalità economica;
alla fiscalità immobiliare.
2 ulteriori
modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli
Il DL
81/2007 ha ulteriormente modificato il regime fiscale dei mezzi di trasporto
utilizzati da imprese e professionisti.
Si tratta, nello specifico, dei criteri di
deducibilità ai fini IRPEF/IRES e IRAP relativamente a:
autovetture e autocaravan;
motocicli;
ciclomotori.
Per tali beni il citato DL 81/2007 ha ripristinato
per il 2007 il regime di parziale deducibilità ed è intervenuto anche sulle
regole del 2006.
2.1 Criteri
di deducibilità per il 2007
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al
27.6.2007 (2007 per gli esercizi “solari”), i costi relativi ai veicoli
utilizzati nell’attività d’impresa, ovvero nell’esercizio di arti e
professioni, sono deducibili nel limite del 40%, tenendo conto di un costo
fiscale massimo pari a:
18.075,99 euro per autovetture e autocaravan;
4.131,66 euro per i motocicli;
2.065,83 euro per i ciclomotori.
2.1.1 Veicoli
strumentali o adibiti ad uso pubblico
Continuano invece ad essere integralmente deducibili
i costi relativi ai veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria
dell’impresa ovvero quelli adibiti ad uso pubblico.
Quanto ai veicoli esclusivamente
strumentali nell’attività propria dell’impresa, occorre ricordare che, secondo
l’Agenzia delle Entrate, rientrano in tale nozione solo i veicoli
indispensabili allo svolgimento dell’attività d’impresa, quali – ad
esempio – le autovetture in uso alle scuole guida.
2.1.2 Autovetture
date in uso promiscuo ai dipendenti
Per quanto riguarda le autovetture date in uso
promiscuo ai dipendenti, il DL 81/2007 prevede che i relativi costi siano
deducibili nella misura del 90%, a condizione che le stesse siano attribuite al
lavoratore per la maggior parte del periodo d’imposta.
Resta confermata la percentuale di deducibilità per
gli agenti e rappresentanti, pari all’80%, con un limite al costo fiscale di
acquisto elevato a 25.822,24 euro.
2.2 Criteri
di deducibilità per il 2006
Relativamente ai veicoli utilizzati nel periodo
d’imposta in corso al 3.10.2006 (2006 per gli esercizi “solari”) sono stati
previsti criteri di deducibilità, rispetto a quelli introdotti dal DL 262/2006,
meno penalizzanti per il contribuente.
Ferma restando la deducibilità integrale per i
veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e adibiti
ad uso pubblico, i costi relativi ai veicoli sono deducibili secondo le
seguenti percentuali:
20%, per i veicoli aziendali in genere, considerando
anche il limite al costo fiscale;
30%, per i veicoli utilizzati da
esercenti arti e professioni, considerando anche il limite al costo fiscale;
65%, per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti.
2.2.1 Recupero
dei maggiori importi deducibili
I maggiori importi deducibili saranno recuperati
direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007 (esercizi
solari) e, quindi, in UNICO 2008.
La disciplina prevista per gli agenti e
rappresentanti non ha, invece, subito modifiche ad opera del DL 81/2007.
3.1 riduzione
del “cuneo fiscale” - Estensione ai settori bancario e assicurativo
Per effetto della conversione in legge del DL
81/2007, anche le banche, gli altri enti finanziari e le assicurazioni possono
beneficiare delle due nuove deduzioni IRAP, introdotte dalla legge Finanziaria
2007, per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
In particolare, si ricorda che, a fronte di ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, è consentita
la deducibilità dal valore della produzione:
di un importo forfetario pari a 5.000,00 euro, su
base annua;
dell’importo complessivo dei relativi contributi
assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS).
I citati soggetti continuano invece a non poter
fruire della maggiore deduzione forfetaria (pari a complessivi 10.000,00 euro
su base annua) per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in determinate
aree svantaggiate (ferma restando comunque l’applicabilità della deduzione
“base”).
Per le banche, gli altri enti finanziari e le
assicurazioni, le deduzioni competono con la stessa decorrenza prevista per gli
altri beneficiari, vale a dire dal mese di febbraio 2007:
in misura pari al 50%, fino al mese di giugno 2007;
per l’intero ammontare, a partire dal mese di luglio
2007.
3.1.2 Calcolo
dell’acconto IRAP 2007
Ai fini del calcolo dell’acconto IRAP 2007 con il
metodo storico, le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni
possono tenere conto delle deduzioni esclusivamente a partire dalla seconda o
unica rata di acconto.
In pratica, tali soggetti hanno
la facoltà di rideterminare l’IRAP relativa al 2006 come se le nuove deduzioni
fossero già state operative in tale anno (considerando altresì i suddetti
limiti alla fruizione).
Sull’imposta in tal modo ricalcolata, viene
commisurato l’acconto relativo al 2007 (100% per i soggetti IRES), versando, a
titolo di seconda rata, la differenza tra:
l’importo dell’acconto così determinato;
quanto corrisposto in sede di prima rata.
Peraltro, come verrà ribadito nel successivo § 3.2.2,
in sede di calcolo dell’acconto 2007 le banche e le altre società finanziarie
devono tenere conto anche del nuovo rapporto di deducibilità degli interessi
passivi.
3.2 il
nuovo pro rata di deducibilità degli interessi passivi
A fronte della facoltà di fruire delle predette
deduzioni, alle banche e alle società finanziarie non viene più consentita la
deduzione degli interessi passivi per la quota di essi non riferita
all’attività tipica finanziaria, quota determinata tramite l’applicazione di un
apposito pro rata di deducibilità.
In sintesi, gli interessi divengono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra:
l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello
Stato patrimoniale dei bilanci bancari, comprensivo della voce 190 del passivo;
l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello
Stato patrimoniale dei bilanci bancari, con esclusione della voce 130,
comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120
dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali
utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria.
Le modifiche alla deducibilità degli interessi
passivi si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 2.7.2007
(2007, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
3.2.2 Calcolo
dell’acconto IRAP 2007
Come anticipato, le banche e le altre società
finanziarie tengono conto del nuovo pro rata di deducibilità in sede di calcolo
della seconda o unica rata di acconto IRAP 2007.
In pratica, l’IRAP relativa al 2006 viene
rideterminata come se il pro rata e le nuove deduzioni (secondo quanto sopra
precisato) fossero già stati applicabili in tale anno. Peraltro, se da un lato
è facoltà del contribuente considerare, o meno, le nuove deduzioni, dall’altro
sembrerebbe invece in ogni caso obbligatorio tenere conto del pro rata.
Sull’imposta in tal modo ricalcolata, viene
commisurato l’acconto relativo al 2007 (100% per i soggetti IRES), versando, a
titolo di seconda rata, la differenza tra:
l’importo dell’acconto così determinato;
quanto corrisposto in sede di prima rata.
4 presentazione
degli
elenchi clienti e fornitori – casi di esonero
Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi dei
clienti e fornitori relativi al 2006:
i professionisti, a prescindere dal volume d’affari
realizzato nel 2005, semprechè non abbiano optato per il regime di contabilità
ordinaria;
le snc, le sas e le altre società di persone ad esse
equiparate che:
- nel 2005, hanno conseguito un volume d’affari fino
a 309.874,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, ovvero fino a
516.456,90 euro, se effettuano altre attività;
- non abbiano optato per il regime di contabilità
ordinaria;
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali
che:
- nel 2005, hanno conseguito un volume d’affari fino
a 309.874,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, ovvero fino a
516.456,90 euro, se effettuano altre attività;
- non abbiano optato per il regime di contabilità
ordinaria;
le associazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale e le ONLUS, a prescindere dal volume d’affari realizzato nel
2005.
Semplificazioni per gli elenchi relativi al 2007
Per le associazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale e le ONLUS, un successivo decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità semplificate di
compilazione degli elenchi relativi al 2007.
5 applicazione
degli indicatori di normalità economica
In relazione ai nuovi indicatori di normalità
economica, introdotti dalla legge Finanziaria 2007, è stato previsto che:
hanno natura sperimentale;
i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici;
i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori a quelli risultanti dagli indicatori non
sono soggetti ad accertamenti automatici;
in caso di rettifica, spetta all’Ufficio motivare e
provare gli elementi riscontrati.
Effetti
La qualificazione degli indicatori come presunzioni
semplici comporta che, nell’eventuale fase contenziosa:
non si verifica l’inversione dell’onere della prova
tipico delle presunzioni legali;
la loro attendibilità, non essendo prevista dalla
legge, è rimessa alla prudenza del Giudice.
Pertanto, è onere dell’Ufficio provare che gli
indicatori rivestono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
6 novità
in materia di Immobili
6.1 Riapertura del termine per ricorrere contro le
nuove rendite dei terreni
È stato prorogato al 30.11.2007
il termine, scaduto l’1.6.2007, stabilito per presentare ricorso alle
Commissione tributarie contro le nuove rendite catastali dei terreni attribuite
sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei
contributi agricoli presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) nel 2006.
6.2 Regolarizzazione dei versamenti derivanti dalle
nuove rendite dei terreni
Le persone fisiche e le società
semplici possono regolarizzare i versamenti delle imposte dirette dovute a
saldo per il 2006 e in acconto per il 2007, per effetto delle suddette nuove
rendite catastali dei terreni:
entro il 30.11.2007;
con il pagamento dei soli
interessi legali (2,5% annuo).
6.3 Riapertura del termine per accatastare i
fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità
Affinché gli immobili destinati
ad uso abitativo possano essere considerati rurali, è necessario, tra l’altro,
che:
siano posseduti dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui l’immobile è asservito;
tali soggetti rivestano la
qualifica di imprenditore agricolo e siano iscritti nel Registro delle imprese.
Gli immobili che non rispettano
tali condizioni devono essere dichiarati al catasto fabbricati.
Il termine per effettuare tale adempimento,
originariamente fissato al 30.6.2007, è stato prorogato al 30.11.2007.
Scaduto tale termine, l’accatastamento avverrà
d’ufficio, con sanzioni ed oneri a carico del soggetto inadempiente.
Rimaniamo
a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Breno, 09/09/2007
Studio
Ducoli
Firmato
Dott.Giacomo Ducoli