STUDIO DUCOLI

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DL 2.7.2007 n. 81 convertito nella L. 3.8.2007 n. 127 – Novità in materia di regime fiscale dei veicoli, IRAP, IVA e immobili

 

INDICE

 

1 Premessa

2 Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli

2.1 Criteri di deducibilità per il 2007      

2.1.1 Veicoli strumentali o adibiti ad uso pubblico

2.1.2 Autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti

2.1.3 Agenti e rappresentanti

2.2 Criteri di deducibilità per il 2006

2.2.1 Recupero dei maggiori importi deducibili

2.2.2 Agenti e rappresentanti

3 Novità in materia di IRAP    

3.1 Riduzione del “cuneo fiscale” - Estensione ai settori bancario e assicurativo  

3.1.1 Decorrenza   

3.1.2 Calcolo dell’acconto IRAP 2007

3.2 Il nuovo pro rata di deducibilità degli interessi passivi

3.2.1 Decorrenza   

3.2.2 Calcolo dell’acconto IRAP 2007    

4 Presentazione degli elenchi clienti e fornitori - Casi di esonero

5 Applicazione degli indicatori di normalità economica      

6 Novità in materia di immobili        

6.1 Riapertura del termine per ricorrere contro le nuove rendite dei terreni

6.2 Regolarizzazione dei versamenti derivanti dalle nuove rendite dei terreni

6.3 Riapertura del termine per accatastare i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità 5

 

1 premessa

Con il DL 2.7.2007 n. 81, convertito nella L. 3.8.2007 n. 127, sono state emanate alcune disposizioni urgenti di carattere fiscale.

In sede di conversione sono state fatte confluire nel DL 81/2007 anche le disposizioni in materia di deduzioni IRAP ai fini della riduzione del “cuneo fiscale”, contenute nel DL 28.5.2007 n. 67, che è quindi decaduto per mancata conversione ma i cui effetti sono stati fatti salvi.

 

Il DL 81/2007 è entrato in vigore il 2.7.2007, mentre la legge di conversione 127/2007 è entrata in vigore il 18.8.2007.

 

La presente circolare intende analizzare le principali novità fiscali contenute nel DL 81/2007 convertito, che attengono:

 alla disciplina fiscale dei veicoli;

all’IRAP;

all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori;

all’applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica;

alla fiscalità immobiliare.

2 ulteriori modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli

Il DL 81/2007 ha ulteriormente modificato il regime fiscale dei mezzi di trasporto utilizzati da imprese e professionisti.

Si tratta, nello specifico, dei criteri di deducibilità ai fini IRPEF/IRES e IRAP relativamente a:

autovetture e autocaravan;

motocicli;

ciclomotori.

Per tali beni il citato DL 81/2007 ha ripristinato per il 2007 il regime di parziale deducibilità ed è intervenuto anche sulle regole del 2006.

2.1 Criteri di deducibilità per il 2007

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 27.6.2007 (2007 per gli esercizi “solari”), i costi relativi ai veicoli utilizzati nell’attività d’impresa, ovvero nell’esercizio di arti e professioni, sono deducibili nel limite del 40%, tenendo conto di un costo fiscale massimo pari a:

18.075,99 euro per autovetture e autocaravan;

4.131,66 euro per i motocicli;

2.065,83 euro per i ciclomotori.

2.1.1 Veicoli strumentali o adibiti ad uso pubblico

Continuano invece ad essere integralmente deducibili i costi relativi ai veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa ovvero quelli adibiti ad uso pubblico.

Quanto ai veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, occorre ricordare che, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano in tale nozione solo i veicoli indispensabili allo svolgimento dell’attività d’impresa, quali – ad esempio – le autovetture in uso alle scuole guida.

2.1.2 Autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti

Per quanto riguarda le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, il DL 81/2007 prevede che i relativi costi siano deducibili nella misura del 90%, a condizione che le stesse siano attribuite al lavoratore per la maggior parte del periodo d’imposta.

2.1.3 Agenti e rappresentanti

Resta confermata la percentuale di deducibilità per gli agenti e rappresentanti, pari all’80%, con un limite al costo fiscale di acquisto elevato a 25.822,24 euro.

2.2 Criteri di deducibilità per il 2006

Relativamente ai veicoli utilizzati nel periodo d’imposta in corso al 3.10.2006 (2006 per gli esercizi “solari”) sono stati previsti criteri di deducibilità, rispetto a quelli introdotti dal DL 262/2006, meno penalizzanti per il contribuente.

Ferma restando la deducibilità integrale per i veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e adibiti ad uso pubblico, i costi relativi ai veicoli sono deducibili secondo le seguenti percentuali:

20%, per i veicoli aziendali in genere, considerando anche il limite al costo fiscale;

30%, per i veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni, considerando anche il limite al costo fiscale;

65%, per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

2.2.1 Recupero dei maggiori importi deducibili

I maggiori importi deducibili saranno recuperati direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007 (esercizi solari) e, quindi, in UNICO 2008.

2.2.2 Agenti e rappresentanti

La disciplina prevista per gli agenti e rappresentanti non ha, invece, subito modifiche ad opera del DL 81/2007.

3 novità in materia di IRAP

3.1 riduzione del “cuneo fiscale” - Estensione ai settori bancario e assicurativo

Per effetto della conversione in legge del DL 81/2007, anche le banche, gli altri enti finanziari e le assicurazioni possono beneficiare delle due nuove deduzioni IRAP, introdotte dalla legge Finanziaria 2007, per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare, si ricorda che, a fronte di ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, è consentita la deducibilità dal valore della produzione:

di un importo forfetario pari a 5.000,00 euro, su base annua;

dell’importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS).

I citati soggetti continuano invece a non poter fruire della maggiore deduzione forfetaria (pari a complessivi 10.000,00 euro su base annua) per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in determinate aree svantaggiate (ferma restando comunque l’applicabilità della deduzione “base”).

3.1.1 Decorrenza

Per le banche, gli altri enti finanziari e le assicurazioni, le deduzioni competono con la stessa decorrenza prevista per gli altri beneficiari, vale a dire dal mese di febbraio 2007:

in misura pari al 50%, fino al mese di giugno 2007;

per l’intero ammontare, a partire dal mese di luglio 2007.

3.1.2 Calcolo dell’acconto IRAP 2007

Ai fini del calcolo dell’acconto IRAP 2007 con il metodo storico, le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni possono tenere conto delle deduzioni esclusivamente a partire dalla seconda o unica rata di acconto.

In pratica, tali soggetti hanno la facoltà di rideterminare l’IRAP relativa al 2006 come se le nuove deduzioni fossero già state operative in tale anno (considerando altresì i suddetti limiti alla fruizione).

Sull’imposta in tal modo ricalcolata, viene commisurato l’acconto relativo al 2007 (100% per i soggetti IRES), versando, a titolo di seconda rata, la differenza tra:

l’importo dell’acconto così determinato;

quanto corrisposto in sede di prima rata.

Peraltro, come verrà ribadito nel successivo § 3.2.2, in sede di calcolo dell’acconto 2007 le banche e le altre società finanziarie devono tenere conto anche del nuovo rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

3.2 il nuovo pro rata di deducibilità degli interessi passivi

A fronte della facoltà di fruire delle predette deduzioni, alle banche e alle società finanziarie non viene più consentita la deduzione degli interessi passivi per la quota di essi non riferita all’attività tipica finanziaria, quota determinata tramite l’applicazione di un apposito pro rata di deducibilità.

In sintesi, gli interessi divengono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra:

l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello Stato patrimoniale dei bilanci bancari, comprensivo della voce 190 del passivo;

l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello Stato patrimoniale dei bilanci bancari, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria.

3.2.1 Decorrenza

Le modifiche alla deducibilità degli interessi passivi si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 2.7.2007 (2007, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

3.2.2 Calcolo dell’acconto IRAP 2007

Come anticipato, le banche e le altre società finanziarie tengono conto del nuovo pro rata di deducibilità in sede di calcolo della seconda o unica rata di acconto IRAP 2007.

In pratica, l’IRAP relativa al 2006 viene rideterminata come se il pro rata e le nuove deduzioni (secondo quanto sopra precisato) fossero già stati applicabili in tale anno. Peraltro, se da un lato è facoltà del contribuente considerare, o meno, le nuove deduzioni, dall’altro sembrerebbe invece in ogni caso obbligatorio tenere conto del pro rata.

Sull’imposta in tal modo ricalcolata, viene commisurato l’acconto relativo al 2007 (100% per i soggetti IRES), versando, a titolo di seconda rata, la differenza tra:

l’importo dell’acconto così determinato;

quanto corrisposto in sede di prima rata.

4 presentazione degli elenchi clienti e fornitori – casi di esonero

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori relativi al 2006:

i professionisti, a prescindere dal volume d’affari realizzato nel 2005, semprechè non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria;

le snc, le sas e le altre società di persone ad esse equiparate che:

- nel 2005, hanno conseguito un volume d’affari fino a 309.874,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, ovvero fino a 516.456,90 euro, se effettuano altre attività;

- non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria;

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali che:

- nel 2005, hanno conseguito un volume d’affari fino a 309.874,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, ovvero fino a 516.456,90 euro, se effettuano altre attività;

- non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria;

le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, a prescindere dal volume d’affari realizzato nel 2005.

Semplificazioni per gli elenchi relativi al 2007

Per le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità semplificate di compilazione degli elenchi relativi al 2007.

5 applicazione degli indicatori di normalità economica

In relazione ai nuovi indicatori di normalità economica, introdotti dalla legge Finanziaria 2007, è stato previsto che:

hanno natura sperimentale;

i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici;

i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori a quelli risultanti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici;

in caso di rettifica, spetta all’Ufficio motivare e provare gli elementi riscontrati.

Effetti

La qualificazione degli indicatori come presunzioni semplici comporta che, nell’eventuale fase contenziosa:

non si verifica l’inversione dell’onere della prova tipico delle presunzioni legali;

la loro attendibilità, non essendo prevista dalla legge, è rimessa alla prudenza del Giudice.

Pertanto, è onere dell’Ufficio provare che gli indicatori rivestono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

6 novità in materia di Immobili

6.1 Riapertura del termine per ricorrere contro le nuove rendite dei terreni

È stato prorogato al 30.11.2007 il termine, scaduto l’1.6.2007, stabilito per presentare ricorso alle Commissione tributarie contro le nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2006.

6.2 Regolarizzazione dei versamenti derivanti dalle nuove rendite dei terreni

Le persone fisiche e le società semplici possono regolarizzare i versamenti delle imposte dirette dovute a saldo per il 2006 e in acconto per il 2007, per effetto delle suddette nuove rendite catastali dei terreni:

entro il 30.11.2007;

con il pagamento dei soli interessi legali (2,5% annuo).

6.3 Riapertura del termine per accatastare i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità

Affinché gli immobili destinati ad uso abitativo possano essere considerati rurali, è necessario, tra l’altro, che:

siano posseduti dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;

tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo e siano iscritti nel Registro delle imprese.

 

Gli immobili che non rispettano tali condizioni devono essere dichiarati al catasto fabbricati.

Il termine per effettuare tale adempimento, originariamente fissato al 30.6.2007, è stato prorogato al 30.11.2007.

Scaduto tale termine, l’accatastamento avverrà d’ufficio, con sanzioni ed oneri a carico del soggetto inadempiente.

 

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Breno,  09/09/2007

Studio Ducoli

Firmato Dott.Giacomo Ducoli

 

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