STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
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Approvazione dei nuovi modelli F24
e F24 accise – Novità – Decorrenza dell’obbligo di utilizzo
INDICE
1 Premessa
2 Le novità dei modelli
2.1 Casi di indicazione di
due codici fiscali
2.2 Indicazione del mese di
riferimento dei tributi
3 Decorrenza
4 Titolari di partita IVA esonerati dall’obbligo di versamento
telematico
1 PREMESSA
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23.10.2007, ha approvato
i nuovi modelli F24 e F24 accise.
Le novità riguardano:
l’inserimento di un ulteriore campo per l’indicazione del codice
fiscale, in presenza di determinate fattispecie;
la previsione dell’indicazione del “mese di riferimento” per alcuni
codici tributo.
2 LE NOVITà DEI MODELLI
Come accennato, le novità riguardano l’indicazione:
di due codici fiscali anziché uno;
del mese di riferimento cui il tributo versato si riferisce.
2.1 CASI DI INDICAZIONE DI DUE CODICI FISCALI
La prima modifica al “vecchio” modello F24 riguarda l’inserimento del
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, che deve essere compilato unitamente al “codice identificativo”
desumibile dalla tabella pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, ad esempio:
“02”, per il genitore o tutore;
“03”, per il curatore fallimentare;
“07”, per l’erede.
L’utilizzo di questi campi è necessario per i soggetti che effettuano il versamento in sostituzione
del contribuente debitore oppure per i soggetti responsabili in solido, come ad
esempio:
il caso del genitore o del tutore per il versamento dei debiti
tributari del minore o incapace;
il caso del curatore fallimentare per i debiti tributari sorti prima e
dopo la procedura concorsuale;
il caso dell’erede per i debiti tributari del defunto.
In precedenza, invece, il genitore,
tutore, curatore fallimentare o erede doveva solo barrare l’apposita casella
posta di fianco al saldo finale del modello F24 (che viene abolita).
Le nuove informazioni consentiranno di migliorare la gestione dei
versamenti unitari relativi alle suddette fattispecie.
2.2 indicazione del mese di riferimento dei tributi
Nel nuovo modello F24 viene reintrodotta l’indicazione relativa al mese
di riferimento nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi
locali”.
La reintroduzione della compilazione di questi campi ha l’obiettivo di
rendere il modello F24 più completo.
I codici tributo per i quali occorrerà indicare il mese di riferimento
saranno specificatamente indicati da una successiva risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate.
3 Decorrenza
L'obbligo di utilizzare i nuovi modelli F24 decorre dal 29.10.2007 per:
i titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti per via
telematica;
i soggetti non titolari di partita IVA che facoltativamente si
avvalgono delle modalità di versamento telematiche.
I contribuenti titolari di partita IVA esonerati dall'obbligo di
utilizzare modalità telematiche, qualora intendano utilizzare il nuovo modello
F24 cartaceo possono prelevarlo esclusivamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it.
Dall’1.1.2008 l’obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 sarà esteso a
tutti i contribuenti, compresi quelli che fino a questa data possono avvalersi
del “vecchio” modello cartaceo.
4 titolari di partita iva ESONERATI dall’obbligo di
versamento telematico
Si ricorda che possono utilizzare il modello F24 cartaceo anche le
seguenti tipologie di contribuenti titolari di partita IVA, indicati dalla
circolare dell'Agenzia delle Entrate 29.9.2006 n. 30:
i contribuenti impossibilitati all'utilizzo di conti correnti (es. in
quanto sottoposti a procedure di fallimento o di protesto);
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, in relazione ai
versamenti che devono effettuare per conto della procedura concorsuale;
i contribuenti destinatari di modelli F24 predeterminati, che intendano
eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni;
i beneficiari di crediti d’imposta che possono essere fruiti in
compensazione esclusivamente presso i concessionari della riscossione;
gli agricoltori esonerati a norma dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
gli eredi di contribuenti titolari di partita IVA, per i versamenti
relativi all'attività del defunto;
i contribuenti che hanno chiuso la partita IVA, anche in relazione a
tributi relativi al periodo di svolgimento dell’attività;
gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda
posseduta.
Se possibile, le modalità telematiche possono comunque essere
utilizzate in via facoltativa.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni
necessità o chiarimento.
Breno, 26/10/2007
Studio Ducoli
Firmato Dott.Giacomo Ducoli