STUDIO DUCOLI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Aldo Moro n.5 - 25043 Breno (Bs) - Telefono 0364/21265-320487 - Fax 0364/320487

Internet Email:

infostudio@studioducoli.it

Se desideri ritornare a NewsFisca clicca qui

 

Approvazione dei nuovi modelli F24 e F24 accise – Novità – Decorrenza dell’obbligo di utilizzo

 

INDICE

 

1 Premessa

2 Le novità dei modelli

2.1 Casi di indicazione di due codici fiscali

2.2 Indicazione del mese di riferimento dei tributi

3 Decorrenza         

4 Titolari di partita IVA esonerati dall’obbligo di versamento telematico

 

1 PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23.10.2007, ha approvato i nuovi modelli F24 e F24 accise.

Le novità riguardano:

l’inserimento di un ulteriore campo per l’indicazione del codice fiscale, in presenza di determinate fattispecie;

la previsione dell’indicazione del “mese di riferimento” per alcuni codici tributo.

2 LE NOVITà DEI MODELLI

Come accennato, le novità riguardano l’indicazione:

di due codici fiscali anziché uno;

del mese di riferimento cui il tributo versato si riferisce.

2.1 CASI DI INDICAZIONE DI DUE CODICI FISCALI

La prima modifica al “vecchio” modello F24 riguarda l’inserimento del campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, che deve essere compilato unitamente al “codice identificativo” desumibile dalla tabella pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, ad esempio:

“02”, per il genitore o tutore;

“03”, per il curatore fallimentare;

“07”, per l’erede.

L’utilizzo di questi campi è necessario per i soggetti che effettuano il versamento in sostituzione del contribuente debitore oppure per i soggetti responsabili in solido, come ad esempio:

il caso del genitore o del tutore per il versamento dei debiti tributari del minore o incapace;

il caso del curatore fallimentare per i debiti tributari sorti prima e dopo la procedura concorsuale;

il caso dell’erede per i debiti tributari del defunto.

In precedenza, invece, il genitore, tutore, curatore fallimentare o erede doveva solo barrare l’apposita casella posta di fianco al saldo finale del modello F24 (che viene abolita).

Le nuove informazioni consentiranno di migliorare la gestione dei versamenti unitari relativi alle suddette fattispecie.

2.2 indicazione del mese di riferimento dei tributi

Nel nuovo modello F24 viene reintrodotta l’indicazione relativa al mese di riferimento nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali”.

La reintroduzione della compilazione di questi campi ha l’obiettivo di rendere il modello F24 più completo.

I codici tributo per i quali occorrerà indicare il mese di riferimento saranno specificatamente indicati da una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

3 Decorrenza

L'obbligo di utilizzare i nuovi modelli F24 decorre dal 29.10.2007 per:

i titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti per via telematica;

i soggetti non titolari di partita IVA che facoltativamente si avvalgono delle modalità di versamento telematiche.

I contribuenti titolari di partita IVA esonerati dall'obbligo di utilizzare modalità telematiche, qualora intendano utilizzare il nuovo modello F24 cartaceo possono prelevarlo esclusivamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dall’1.1.2008 l’obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 sarà esteso a tutti i contribuenti, compresi quelli che fino a questa data possono avvalersi del “vecchio” modello cartaceo.

4 titolari di partita iva ESONERATI dall’obbligo di versamento telematico

Si ricorda che possono utilizzare il modello F24 cartaceo anche le seguenti tipologie di contribuenti titolari di partita IVA, indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 29.9.2006 n. 30:

i contribuenti impossibilitati all'utilizzo di conti correnti (es. in quanto sottoposti a procedure di fallimento o di protesto);

i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, in relazione ai versamenti che devono effettuare per conto della procedura concorsuale;

i contribuenti destinatari di modelli F24 predeterminati, che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni;

i beneficiari di crediti d’imposta che possono essere fruiti in compensazione esclusivamente presso i concessionari della riscossione;

gli agricoltori esonerati a norma dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;

gli eredi di contribuenti titolari di partita IVA, per i versamenti relativi all'attività del defunto;

i contribuenti che hanno chiuso la partita IVA, anche in relazione a tributi relativi al periodo di svolgimento dell’attività;

gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda posseduta. 

 

Se possibile, le modalità telematiche possono comunque essere utilizzate in via facoltativa.

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Breno, 26/10/2007

Studio Ducoli

Firmato Dott.Giacomo Ducoli

 

Pagina iniziale

Struttura

Servizi

Notizie Studio

La Vallecamonica

Le immagini