STUDIO DUCOLI
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DL 31.12.2007 n. 248 convertito nella L. 28.2.2008
n. 31
(c.d. “milleproroghe”) - Principali novità
INDICE
1 La conversione del DL “milleproroghe”
2 Estromissione degli immobili strumentali
dal patrimonio dell’impresa individuale - Estensione
2.1 Beni immobili interessati
2.2 Esercizio ed efficacia dell’opzione
2.3 Imposta sostitutiva dovuta
2.3.1 Immobili
soggetti ad IVA
2.3.2 Modalità
e termini di versamento
3 Riapertura
della stabilizzazione
agevolata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
3.1 Procedimento
di “stabilizzazione”
3.2 Effetti
premiali
4 Riapertura
della regolarizzazione
agevolata dei rapporti di lavoro subordinato “sommersi”
4.1 Procedimento
di “emersione”
4.2 Effetti
premiali
5 Regolarizzazione
dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità o che non sono stati
dichiarati al catasto - Proroga dei termini
5.1 Riapertura del termine per accatastare i
fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità
5.2 Denuncia al catasto degli immobili non
dichiarati e degli ex rurali individuati dall’Agenzia del Territorio
5.2.1 Termine
per la presentazione della denuncia catastale
5.2.2 Presentazione
di un’istanza di autotutela
5.2.3 Conseguenze
in caso di inottemperanza alla richiesta
5.2.4 Effetti
fiscali delle nuove rendite
6 Tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire - Fondo di solidarietà
- Modifiche
6.1 Estensione delle prestazioni del Fondo
6.2 Riapertura del termine di presentazione
delle domande di indennizzo
7 Rateizzazione
delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica e di controllo formale
delle dichiarazioni - Ulteriori modifiche
7.1 Somme di importo
non superiore a 2.000,00 euro
7.2 Garanzia relativa
alle somme di importo superiore a 50.000,00 euro
7.3 Versamento delle
rate
8 Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
- Ulteriori modifiche
9 Proroga del termine di presentazione del
modello 770/2008 Semplificato
10 Estensione dei soggetti beneficiari del 5
per mille dell’IRPEF
11 Contributi
per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
- Proroga
1 la
conversione del DL “milleproroghe”
Con il DL
31.12.2007 n. 248, entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate
alcune disposizioni urgenti in materia di proroga di termini (c.d. “DL
milleproroghe”).
Il DL 248/2007 è stato convertito nella L. 28.2.2008
n. 31, entrata in vigore l’1.3.2008.
In sede di conversione in legge sono state apportate
numerose modifiche al testo originario.
Di seguito si riepilogano le principali novità.
2 estromissione degli immobili strumentali dal
patrimonio dell’impresa individuale -
estensione
La legge
Finanziaria 2008 ha riproposto la possibilità di estromettere dal regime di
impresa, in forma agevolata, i beni immobili utilizzati dagli imprenditori individuali.
Per
effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 248/2007,
possono essere estromessi gli immobili strumentali:
sia per
destinazione che per natura;
che
risultano posseduti alla data del 30.11.2007.
2.2 Esercizio ed efficacia dell’opzione
Resta
fermo che l’opzione per l’estromissione deve essere esercitata entro il 30.4.2008 e che ha efficacia
dall’1.1.2008.
2.3 Imposta sostitutiva dovuta
Si ricorda
che, per estromettere l’immobile, l’imprenditore deve versare un’imposta
sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 10% della differenza tra:
il valore
normale del bene;
il costo
fiscalmente riconosciuto.
2.3.1 Immobili soggetti ad IVA
Per gli
immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l’imposta sostitutiva dovuta è
aumentata di un importo pari al 30% dell’IVA commisurata:
al valore
normale dell’immobile;
all’aliquota
che sarebbe applicabile.
2.3.2 Modalità e termini di versamento
L’imposta
sostitutiva dovuta deve essere versata, con il modello F24:
per il 40%, entro il termine stabilito per la presentazione del modello
UNICO 2008 (31.7.2008);
per il
30%, entro il 16.12.2008, maggiorata degli interessi del 3% annuo;
per il
restante 30%, entro il 16.3.2009, maggiorata degli interessi del 3% annuo.
3 riapertura della stabilizzazione agevolata dei
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
La legge
Finanziaria 2007 aveva previsto la possibilità di trasformazione agevolata dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in
rapporti di lavoro subordinato.
Il DL
248/2007 convertito ha riaperto tale possibilità.
3.1 procedimento di
“stabilizzazione”
A tal
fine, è previsto un procedimento di “stabilizzazione”, articolato nei seguenti
passaggi:
la
stipulazione, entro il 30.9.2008
(termine precedentemente scaduto il 30.4.2007), a livello aziendale o territoriale, di accordi sindacali per
la trasformazione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro
subordinato di durata non inferiore ai 24 mesi;
la
stipulazione, da parte dei committenti e dei lavoratori interessati, degli atti
individuali di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato;
il
deposito presso l’INPS dei suddetti atti di conciliazione e dei contratti di
lavoro subordinato;
il
versamento alla Gestione separata INPS, da parte del solo committente, di un
contributo straordinario integrativo pari al 50% della quota di contribuzione a
proprio carico, dovuta per i periodi di validità dei contratti di
collaborazione interessati dalla trasformazione; tale importo deve essere
versato:
per un
terzo, prima del deposito presso l’INPS degli atti di conciliazione;
per la
restante parte, in rate mensili.
3.2 effetti premiali
Il
completamento della procedura di stabilizzazione determina una serie di effetti
premiali per il committente che vi proceda, quali, in particolare:
la
preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva sui pregressi
periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati dalla trasformazione del
rapporto di collaborazione;
l’estinzione
di eventuali reati in materia di versamento di contributi o premi e di imposte
sui redditi;
l’estinzione
delle obbligazioni per sanzioni amministrative ed altri oneri accessori
connessi alla denuncia e al versamento di contributi e premi.
4 riapertura
della
regolarizzazione agevolata dei rapporti di lavoro subordinato “sommersi”
La legge
Finanziaria 2007 aveva previsto la possibilità di regolarizzazione agevolata
dei rapporti di lavoro subordinato:
non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
per i
quali non sono stati versati i previsti contributi e premi.
Il DL
248/2007 convertito ha riaperto tale possibilità.
4.1 procedimento di
“emersione”
A tal
fine, è previsto un procedimento di “emersione”, articolato nei seguenti
passaggi, da completare entro il 30.9.2008
(termine precedentemente scaduto il 30.9.2007):
la
stipulazione, a livello aziendale o territoriale, di accordi sindacali
finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
la
stipulazione con i lavoratori da regolarizzare dei contratti di lavoro
subordinato, di durata non inferiore a 24 mesi; possono essere regolarizzati
anche i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno;
la
presentazione alla sede INPS competente di un’apposita istanza contenente:
la copia
del suddetto accordo sindacale;
le
generalità dei lavoratori regolarizzati, unitamente alla copia dei contratti di
lavoro subordinato stipulati;
i
rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, fino a cinque anni anteriori
alla data di presentazione dell’istanza;
il
versamento di almeno un quinto dei contributi e premi dovuti per i lavoratori
regolarizzati; il restante importo può essere versato in forma rateale;
il
versamento del 50% della riduzione contributiva prevista, che sarà restituita
al datore di lavoro:
per metà,
al termine del primo anno di lavoro regolarmente prestato;
per
l’ulteriore metà, al termine del secondo anno (in sostanza, si tratta di una
“garanzia” per il buon esito dell’operazione di emersione).
L’accordo
sindacale promuove anche la stipulazione di atti di conciliazione tra il datore
di lavoro e i lavoratori, con riferimento alla parte retributiva del rapporto
di lavoro.
4.2 effetti premiali
Aderendo
alla presente procedura di regolarizzazione, il datore di lavoro beneficia:
della
riduzione di un terzo degli oneri contributivi e assicurativi dovuti per i
lavoratori regolarizzati, in relazione al periodo di lavoro irregolare dichiarato;
la
sospensione, per un anno dalla presentazione dell’istanza, degli accertamenti
ispettivi e delle verifiche nelle materie oggetto di regolarizzazione, ad
eccezione degli accertamenti riguardanti il rispetto delle norme sulla
sicurezza del lavoro;
l’estinzione
di tutte le sanzioni penali, amministrative e civili connesse alla denuncia e
al versamento dei contributi e dei premi.
5 Regolarizzazione dei fabbricati che hanno perso i
requisiti di ruralità o che non sono stati dichiarati al catasto - Proroga dei
termini
Vengono
prorogati alcuni termini relativi alla regolarizzazione dei fabbricati che
hanno perso i requisiti di ruralità o che non sono stati dichiarati al
catasto.
5.1 Riapertura del
termine per accatastare i fabbricati che hanno perso i requisiti di
ruralità
Affinché gli immobili destinati ad uso abitativo possano essere
considerati rurali, è necessario, tra l’altro, che:
siano
utilizzati:
dal
soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno
per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
dall’affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno
cui l’immobile è asservito;
da uno dei
soci o amministratori di società agricole, aventi la qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP);
tali
soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo e siano iscritti nel
Registro delle imprese.
Gli immobili che non rispettano tali condizioni devono essere dichiarati
al catasto fabbricati.
Il termine
per effettuare tale adempimento è stato ulteriormente prorogato dal 30.11.2007
al 31.10.2008.
Decorrenza
degli effetti fiscali
Resta
fermo che gli effetti fiscali della perdita dei requisiti di ruralità degli
immobili decorrono dall’1.1.2007.
5.2 denuncia al
catasto degli immobili non dichiarati e degli
ex rurali individuati dall’agenzia del territorio
L’Agenzia
del Territorio, qualora individui fabbricati che non sono stati dichiarati al
catasto, oppure fabbricati iscritti al catasto terreni ma per i quali siano
venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali:
pubblica
un apposito comunicato sulla Gazzetta
Ufficiale;
la suddetta pubblicazione ha valore di richiesta, per i titolari di
diritti reali (es. proprietà, usufrutto) sugli immobili interessati, di
presentazione degli atti di aggiornamento catastale (iscrizione nel catasto dei
fabbricati).
5.2.1 Termine per la
presentazione della denuncia catastale
Il
titolare del diritto reale sull’immobile deve presentare la denuncia di
iscrizione al catasto fabbricati entro 7
mesi (prima 90 giorni) dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato
dell’Agenzia del Territorio.
Il
rispetto del suddetto termine comporta la non applicazione di sanzioni.
5.2.2 Presentazione di un’istanza di autotutela
Il contribuente che ritenga non corretta la richiesta di aggiornamento
catastale può, entro il suddetto termine, presentare un’istanza di autotutela
al competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio.
5.2.3 Conseguenze in
caso di inottemperanza alla richiesta
Se, entro il suddetto termine, il soggetto
interessato non presenta la denuncia di iscrizione catastale, l’Ufficio
provinciale dell’Agenzia del Territorio provvede direttamente ai necessari
aggiornamenti. In tal caso:
i relativi oneri sono posti a carico
dell’interessato;
a quest’ultimo viene irrogata una sanzione compresa
tra 258,00 e 2.066,00 euro.
5.2.4 Effetti fiscali
delle nuove rendite
Ai fini fiscali, la rendita dichiarata dal possessore
con la procedura DOCFA o comunque attribuita all’immobile dall’Agenzia del
Territorio produce effetti a decorrere:
dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale;
ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno in cui
il comunicato dell’Agenzia del Territorio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
6 Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire - Fondo di solidarietà - Modifiche
Sono state
apportate alcune modifiche alla disciplina del “Fondo di solidarietà per gli
acquirenti di beni immobili da costruire”,
costituito a beneficio dei soggetti che, in presenza di pregresse situazioni
di crisi del costruttore:
hanno
subito la perdita di somme di denaro o di altri beni;
non hanno
conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sugli
immobili.
6.1 estensione delle prestazioni del Fondo
Ai fini
dell’accesso alle prestazioni del suddetto Fondo di solidarietà, devono
risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di
crisi:
non
concluse prima del 31.12.93;
né aperte
in data successiva all’applicabilità della nuova disciplina in tema di garanzia
fideiussoria del costruttore, prevista dal DLgs. 20.6.2005 n. 122; tale
disciplina si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per
i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo
sia stato richiesto successivamente al 21.7.2005.
L’accesso
alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l’acquirente, a
seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza
del costruttore, abbia dovuto versare somme ulteriori, in aggiunta al prezzo
originariamente convenuto, per ottenere, dopo la stipula dell’atto di
compravendita o di assegnazione:
la
rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale all’azione
revocatoria fallimentare;
la
liberazione dell’immobile dall’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento
concesso al costruttore di cui l’acquirente non si sia reso accollante, ovvero
da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del
costruttore.
6.2 riapertura del termine di presentazione delle
domande di indennizzo
Viene
ulteriormente differito al 30.6.2008
il termine per la presentazione delle domande per accedere alle prestazioni del suddetto Fondo di solidarietà, precedentemente
scaduto il 31.12.2007.
7 Rateizzazione delle somme dovute a seguito di liquidazione
automatica e di controllo formale delle dichiarazioni - ulteriori modifiche
Le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione
automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. “avvisi bonari”)
possono essere versate in un massimo di:
sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a 2.000,00
euro;
venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a 5.000,00
euro.
In sede di
conversione del DL 248/2007 è stata infatti abolita la previsione della
rateizzazione in:
otto rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute erano
superiori a 5.000,00 euro;
venti rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute erano
superiori a 50.000,00 euro.
7.1 Somme di
importo non superiore a 2.000,00 euro
Si ricorda che qualora le somme siano di importo non superiore a
2.000,00 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate
trimestrali di pari importo è concesso dall’Ufficio:
su richiesta del contribuente;
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
dello stesso.
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal
ricevimento dell’avviso bonario.
7.2 Garanzia
relativa alle somme di importo superiore a 50.000,00 euro
Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a 50.000,00
euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante
fideiussione o ipoteca su beni immobili.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve essere
pagato l’importo della prima rata.
Le rate
trimestrali successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
8 rateizzazione delle somme iscritte a ruolo – ulteriori modifiche
In sede di
conversione del DL 248/2007 sono state ulteriormente modificate le modalità di
rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
In
conseguenza delle modifiche apportate, nel caso in cui il contribuente si trovi
in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione:
è concessa
dall’agente della riscossione, in luogo dell’Agenzia delle Entrate, fino ad un
massimo di 72 rate mensili;
può essere
richiesta anche dopo l’inizio della procedura esecutiva.
In precedenza, invece:
era stato previsto un massimo di 48 rate mensili;
era stata
abolita la possibilità di chiedere, in alternativa all’immediata rateizzazione,
una sospensione annuale della riscossione, preliminare alla dilazione del
pagamento;
la
richiesta di rateizzazione doveva essere presentata, a pena di decadenza, prima
dell'inizio della procedura esecutiva.
Garanzia relativa alle somme di importo superiore a 50.000,00 euro
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo
superiore a 50.000,00 euro, resta fermo l’obbligo per il contribuente di
prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili.
9 proroga del termine di presentazione del modello
770/2008 semplificato
Il termine
per la presentazione in via telematica del
modello 770/2008 Semplificato viene prorogato dal 31.3.2008 al 31.5.2008.
Si ricorda che il modello 770/2008 Ordinario deve invece essere
presentato entro il 31.7.2008.
10 estensione dei soggetti beneficiari del 5 per mille
dell’IRPEF
La facoltà
di destinare il 5 per mille dell’IRPEF relativa al 2007, come stabilito dalla
legge Finanziaria 2008, può essere esercitata anche a favore:
delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge;
delle
fondazioni nazionali di carattere culturale.
Con
riferimento alle suddette fondazioni, l’estensione si applica anche all’IRPEF
relativa al 2006, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria 2007.
Obbligo di
redigere un apposito rendiconto
Si ricorda
che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell’IRPEF relativa al 2007
devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi
attribuite.
Il rendiconto
in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette
somme.
Le somme
non rendicontate saranno oggetto di recupero.
11 Contributi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nei locali aperti al pubblico - Proroga
È stato
prorogato dal 31.12.2007 al 31.12.2008
il termine entro il quale i gestori di attività commerciali in locali aperti al
pubblico possono beneficiare di contributi per l’abolizione delle barriere
architettoniche, come previsto dalla legge Finanziaria 2007.
Provvedimento attuativo
Le
modalità, i limiti e i criteri per l’attribuzione dei suddetti contributi
saranno stabiliti da un successivo DM.
Lo Studio resta a
disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Breno, 21/3/2008
Studio Ducoli