STUDIO DUCOLI

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Limitazioni all’uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità

 

 

INDICE

 

 

1 Novità in materia di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore............................................... 2

2 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore      2

2.1 Trasferimento per contanti tramite intermediari    2

2.2 Sanzioni..................................... 2

3 Assegni bancari e postali.................. 2

3.1 Indicazioni in ordine alla fase transitoria. 2

3.2 Imposta di bollo............................. 3

3.3 Modalità della girata....................... 3

3.4 Sanzioni..................................... 3

4 Assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente     4

5 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari  4

5.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia 4

5.2 Sanzioni..................................... 4

6 Libretti di deposito bancari o postali al portatore 4

7Circuiti “money transfer.................. 5

7.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia 5

7.2 Sanzioni..................................... 5

 


1 novità in materia di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore

Il DLgs. 21.11.2007 n. 231, recante la disciplina in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, interviene anche sulle limitazioni all’uso:

del denaro contante e dei titoli al portatore;

dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;

degli assegni bancari, postali, circolari, nonché dei vaglia postali e cambiari;

dei c.d. circuiti “money transfer”.

Entrata in vigore

Le novità in esame entrano in vigore il 30.4.2008.

2Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera:

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;

quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).

2.1Trasferimento per contanti tramite intermediari

Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

2.2Sanzioni

Fatta salva l’efficacia degli atti, in caso di violazione delle nuove disposizioni si applica una san­zione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

3Assegni bancari e postali

In relazione agli assegni bancari e postali è stabilito che i moduli sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità prestampata. Il cliente, peraltro, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Gli assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro devono comunque recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non tra­sferibilità.

3.1Indicazioni in ordine alla fase transitoria

La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia fornisce rilevanti indicazioni per una corretta ge­stione del passaggio alla nuova disciplina. Viene stabilito, in particolare, che:

gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500,00 euro, prima del 30.4.2008, ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari;

gli assegni emessi, a decorrere dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane spa con obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane spa potranno essere da queste ultime utilizzate anche successivamente al 29.4.2008, fino ad esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno:

                   della barratura sull’indicazione del limite di 12.500,00 euro;

                   nonché della clausola di non trasferibilità;

i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29.4.2008, ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti previsti dalle nuove disposizioni, vale a dire:

                   in forma libera, per importi inferiori a 5.000,00 euro;

                   mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro;

i nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura “Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente” o altra equivalente.

3.2Imposta di bollo

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera è dovuta dal richie­dente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia chiarisce che per i moduli di assegni consegnati alla clientela prima del 30.4.2008 ed utilizzati a decorrere dal tale data non è dovuta l’imposta di bollo, ma l’utilizzo di tali moduli sarà consentito nel rispetto dei nuovi limiti (assegno libero se di importo inferiore a 5.000,00 euro, apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000,00 euro).

Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sono state definite dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 18.

3.3Modalità della girata

In relazione ai moduli di assegni emessi in forma libera è stabilito che ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Anche su questo aspetto la circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia fornisce rilevanti chiari­menti. Si afferma, infatti, che:

a partire dal 30.4.2008, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data;

la mancata indicazione del codice fiscale del girante o l’indicazione dello stesso in modo manifestamente errato rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane spa non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. Il destinatario dell’assegno, quindi, dovrà premurarsi di controllare l’esistenza e la correttezza del codice fiscale al momento della girata (la disposizione – precisa la circolare – sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale);

nell’ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad esempio, una persona giuridica), il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio, la persona giuridica);

non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane spa presso cui l’assegno è girato per l’incasso, ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo;

il controllo da parte della banca o di Poste Italiane spa circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale (correttezza formale della sequenza alfanumerica di 16 caratteri per le persone fisiche, ovvero di 11 caratteri numerici per i soggetti diversi dalle persone fisiche), nonché della sua compatibilità con la firma di girata, a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile (come nei casi di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto).

3.4Sanzioni

Fatta salva l’efficacia degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di assegni bancari e postali determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

4Assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”) pos­sono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane spa. Questi assegni:

non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo;

potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000,00 euro (così la circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia).

 

Le irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalate da banche e Poste Italiane spa al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte – saranno comunque pagati da banche e Poste Ita­liane spa (cfr. la circolare 20.3.2008 del Ministero dell’Economia).

Sanzioni

Fatta salva l’efficacia degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di assegni emessi all’ordine del traente determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

5Assegni circolari, vaglia postali e cambiari

In relazione agli assegni circolari ed ai vaglia postali e cambiari, il DLgs. 231/2007 stabilisce che:

sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

il rilascio di quelli di importo inferiore a 5.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;

per ciascun modulo richiesto in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera, è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro;

ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

5.1Chiarimenti del Ministero dell’Economia

La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia precisa che:

a decorrere dal 30.4.2008, l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza clausola di non trasferibilità) sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000,00 euro;

gli assegni liberi rilasciati, per importi inferiori a 12.500,00 euro, prima del 30.4.2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.

 

In relazione agli assegni circolari rilasciati in forma libera, inoltre, valgono i chiarimenti sopra evidenziati con riguardo agli assegni postali o bancari liberi relativamente all’imposta di bollo ed alle modalità di girata.

5.2Sanzioni

Fatta salva l’efficacia degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di assegni circolari, vaglia postali e cambiari determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecu­niaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

6Libretti di deposito bancari o postali al portatore

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

I libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, emessi prima del 30.4.2008, entro il 30.6.2009:

devono essere estinti dal portatore;

ovvero il loro saldo deve essere ridotto a un importo inferiore a 5.000,00 euro.

In caso di trasferimento, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Per i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30.4.2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data, se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione né obbligo, per banche e poste Italiane spa, di procedere alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione banche e Poste Italiane spa effettueranno la comunicazione dell’infrazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (così la circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia).

Sanzioni

La violazione della prescrizione che impone un saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore inferiore a 5.000,00 euro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% del saldo.

La violazione delle ulteriori disposizioni in materia di libretti di deposito al portatore implica l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10% al 20% del saldo.

7Circuiti “money transfer

È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (c.d. circuiti “money transfer”).

 

Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro e inferiori a 5.000,00 euro, effettuato per il tramite dei suddetti circuiti, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

 

Per i trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000,00 euro occorre avvalersi degli ordinari inter­mediari finanziari (es. banche).

7.1Chiarimenti del Ministero dell’Economia

La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia ha precisato che:

il divieto di trasferimento è riferibile unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi (operazioni “to send”) e non con la loro ricezione;

il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente per la soglia di 5.000,00 euro.

7.2Sanzioni

La violazione delle ricordate prescrizioni implica l’applicazione di una sanzione pecuniaria am­ministrativa dal 20% al 40% dell’importo trasferito.

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

 

Cordiali saluti

Breno, 02/04/2008

Studio Ducoli

 

 

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