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Limitazioni all’uso del
contante, degli assegni e dei libretti al
portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità
INDICE
1 Novità in materia di utilizzo del contante, degli assegni e dei
libretti al portatore............................................... 2
2 Limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore 2
2.1 Trasferimento per contanti tramite intermediari 2
2.2 Sanzioni..................................... 2
3 Assegni bancari e postali.................. 2
3.1 Indicazioni in ordine alla fase transitoria. 2
3.2 Imposta di bollo............................. 3
3.3 Modalità della girata....................... 3
3.4 Sanzioni..................................... 3
4 Assegni bancari e postali emessi all’ordine
del traente 4
5 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari 4
5.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia 4
5.2 Sanzioni..................................... 4
6 Libretti di deposito bancari o postali al
portatore 4
7 Circuiti
“money transfer”.................. 5
7.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia 5
7.2 Sanzioni..................................... 5
1 novità in materia di
utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore
Il
DLgs. 21.11.2007 n. 231, recante la disciplina in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo, interviene anche sulle
limitazioni all’uso:
del denaro contante e dei titoli al portatore;
dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
degli assegni bancari, postali, circolari, nonché dei vaglia postali e
cambiari;
dei c.d. circuiti “money transfer”.
Entrata in vigore
Le novità in esame entrano in vigore il 30.4.2008.
2 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
È vietato il trasferimento
di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera:
effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi;
quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a
5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).
2.1 Trasferimento per contanti
tramite intermediari
Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti
tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.
2.2 Sanzioni
Fatta salva l’efficacia
degli atti, in caso di violazione delle nuove disposizioni si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
3 Assegni bancari e postali
In relazione agli assegni
bancari e postali è stabilito che i moduli sono rilasciati dalle banche e da
Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità prestampata. Il cliente,
peraltro, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
Gli
assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro
devono comunque recare l’indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
3.1 Indicazioni in ordine alla fase transitoria
La circ. 20.3.2008 del
Ministero dell’Economia fornisce rilevanti indicazioni per una corretta gestione
del passaggio alla nuova disciplina. Viene stabilito, in particolare, che:
gli assegni liberi emessi,
per importi inferiori a 12.500,00 euro, prima del 30.4.2008, ed incassati a
decorrere da tale data saranno considerati regolari;
gli assegni emessi, a
decorrere dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro senza
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola
di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane spa con
obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
le scorte di carnet di assegni attualmente in
giacenza presso banche e Poste Italiane spa potranno essere da queste ultime
utilizzate anche successivamente al 29.4.2008, fino ad esaurimento delle
stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno:
–
della
barratura sull’indicazione del limite di 12.500,00 euro;
–
nonché
della clausola di non trasferibilità;
i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere
utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29.4.2008, ma il loro utilizzo
sarà consentito nei limiti previsti dalle nuove disposizioni, vale a dire:
–
in
forma libera, per importi inferiori a 5.000,00 euro;
–
mediante
l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome
o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a
5.000,00 euro;
i nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni
modulo di assegno la dicitura “Gli
assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla
normativa vigente” o altra equivalente.
3.2 Imposta di bollo
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma
libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di
1,50 euro.
La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia chiarisce che per i
moduli di assegni consegnati alla clientela prima del 30.4.2008 ed utilizzati a
decorrere dal tale data non è dovuta l’imposta di bollo, ma l’utilizzo di tali
moduli sarà consentito nel rispetto dei nuovi limiti (assegno libero se di
importo inferiore a 5.000,00 euro, apposizione della clausola di non
trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario per importi pari o superiori a 5.000,00 euro).
Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sono state definite
dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 18.
3.3 Modalità della girata
In relazione ai moduli di
assegni emessi in forma libera è stabilito che ciascuna girata deve recare, a
pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Anche su questo aspetto la
circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia fornisce rilevanti chiarimenti. Si
afferma, infatti, che:
a partire dal 30.4.2008,
l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta, anche se si
utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data;
la mancata indicazione del
codice fiscale del girante o l’indicazione dello stesso in modo manifestamente
errato rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane spa non
dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. Il destinatario dell’assegno,
quindi, dovrà premurarsi di controllare l’esistenza e la correttezza del codice
fiscale al momento della girata (la disposizione – precisa la
circolare – sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto
del codice fiscale);
nell’ipotesi in cui la
girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della
convenzione di assegno (ad esempio, una persona giuridica), il codice fiscale
da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio,
la persona giuridica);
non è necessaria l’apposizione
del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso
in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato
quale cliente della banca o di Poste Italiane spa presso cui l’assegno è girato
per l’incasso, ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso
medesimo;
il controllo da parte della
banca o di Poste Italiane spa circa la regolarità delle girate dovrà essere
esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità formale del
codice fiscale (correttezza formale della sequenza alfanumerica di 16 caratteri
per le persone fisiche, ovvero di 11 caratteri numerici per i soggetti diversi
dalle persone fisiche), nonché della sua compatibilità con la firma di girata,
a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile (come nei casi di firma illeggibile ovvero di
firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto).
3.4 Sanzioni
Fatta salva l’efficacia
degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di
assegni bancari e postali determina l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
4 Assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine
del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”) possono essere girati unicamente
per l’incasso a una banca o a Poste Italiane spa. Questi assegni:
non sono sottoposti alla
disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l’indicazione del
codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo;
potranno essere emessi anche
per importi superiori a 5.000,00 euro (così la circ. 20.3.2008 del Ministero
dell’Economia).
Le irregolarità degli
assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno
segnalate da banche e Poste Italiane spa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte – saranno
comunque pagati da banche e Poste Italiane spa (cfr. la circolare 20.3.2008
del Ministero dell’Economia).
Sanzioni
Fatta salva l’efficacia
degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di
assegni emessi all’ordine del traente determina l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
5 Assegni circolari, vaglia
postali e cambiari
In relazione agli assegni circolari ed ai vaglia postali e cambiari, il
DLgs. 231/2007 stabilisce che:
sono emessi con
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità;
il rilascio di quelli di
importo inferiore a 5.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal
cliente senza la clausola di non trasferibilità;
per ciascun modulo richiesto
in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o
cambiario rilasciato in forma libera, è dovuta dal richiedente, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro;
ciascuna girata deve recare,
a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
5.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia
La circ. 20.3.2008 del Ministero dell’Economia precisa che:
a decorrere dal 30.4.2008,
l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza clausola di non
trasferibilità) sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000,00 euro;
gli assegni liberi
rilasciati, per importi inferiori a 12.500,00 euro, prima del 30.4.2008 ed
incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.
In relazione agli assegni
circolari rilasciati in forma libera, inoltre, valgono i chiarimenti sopra
evidenziati con riguardo agli assegni postali o bancari liberi relativamente
all’imposta di bollo ed alle modalità di girata.
5.2 Sanzioni
Fatta salva l’efficacia
degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di
assegni circolari, vaglia postali e cambiari determina l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
6 Libretti di deposito bancari
o postali al portatore
Il saldo dei libretti di
deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a
5.000,00 euro.
I libretti con saldo pari o
superiore a 5.000,00 euro, emessi prima del 30.4.2008, entro il 30.6.2009:
devono essere estinti dal
portatore;
ovvero il loro saldo deve essere ridotto a un importo inferiore a
5.000,00 euro.
In caso di trasferimento, il
cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i
dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Per i libretti di deposito
al portatore emessi prima del 30.4.2008 e presentati per l’incasso a decorrere
da tale data, se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al
trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione né obbligo, per
banche e poste Italiane spa, di
procedere alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. In
assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del
cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per
l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di
tale dichiarazione banche e Poste Italiane spa effettueranno la comunicazione
dell’infrazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (così la circ.
20.3.2008 del Ministero dell’Economia).
Sanzioni
La violazione della
prescrizione che impone un saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore inferiore a 5.000,00 euro è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa dal 20% al 40% del saldo.
La violazione delle
ulteriori disposizioni in materia di libretti di deposito al portatore implica
l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10% al 20% del
saldo.
7 Circuiti “money transfer”
È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000,00 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività
di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento
dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in
attività finanziaria (c.d. circuiti “money
transfer”).
Il trasferimento di denaro
contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro e inferiori a 5.000,00
euro, effettuato per il tramite dei suddetti circuiti, è consentito solo se il
soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante.
Per i trasferimenti di
importi pari o superiori a 5.000,00 euro occorre avvalersi degli ordinari intermediari
finanziari (es. banche).
7.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia
La circ. 20.3.2008 del
Ministero dell’Economia ha precisato che:
il divieto di trasferimento
è riferibile unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi
(operazioni “to send”) e non con la
loro ricezione;
il concetto di operazione
frazionata si applica esclusivamente per la soglia di 5.000,00 euro.
7.2 Sanzioni
La violazione delle
ricordate prescrizioni implica l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa
dal 20% al 40% dell’importo trasferito.
Lo Studio resta a
disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Breno, 02/04/2008
Studio Ducoli