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“Blocco dei pagamenti” delle pubbliche amministrazioni a soggetti iscritti a ruolo morosi - Regolamento attuativo

 

INDICE

1 “Blocco dei pagamenti” a soggetti iscritti a ruolo morosi.............................................................................................. 2

2 Soggetti pubblici che devono effettuare i pagamenti      2

3 Soggetti che devono ricevere i pagamenti............... 2

4 Procedimento di verifica della situazione di morosità e di blocco dei pagamenti......................................................... 2

5 Pagamenti delle pubbliche amministrazioni esclusi dal blocco.............................................................................................. 3

6 Morosità nel pagamento delle cartelle..................... 3

 

 

 


1 “blocco dei pagamenti” a soggetti iscritti a ruolo morosi

L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente:

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000,00 euro.

 

In caso affermativo:

non devono procedere al pagamento;

devono segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Regolamento attuativo

L’operatività delle citate disposizioni era subordinata all’emanazione di un apposito regolamento, che è stato emanato con il DM 18.1.2008 n. 40, il quale entrerà in vigore il 29.3.2008.

Variazione del limite di 10.000,00 euro

Inoltre, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con apposito decreto, aumentare l’importo di 10.000,00 euro in misura non superiore al doppio, oppure diminuirlo.

2 soggetti pubblici che devono effettuare i pagamenti

Ai fini in esame, sono “pubbliche amministrazioni”, ad esempio:

le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

le Regioni, le Province e i Comuni;

le Università e gli Istituti scolastici;

le Camere di commercio;

le Aziende sanitarie locali;

le Agenzie fiscali;

gli enti pubblici non economici.

Società a prevalente partecipazione pubblica

Per quanto riguarda le società a prevalente partecipazione pubblica, la relativa disciplina sarà oggetto di un successivo regolamento attuativo.

Pertanto, allo stato attuale, le società a prevalente partecipazione pubblica non possono sospendere il pagamento delle somme qualora il beneficiario risulti moroso nei confronti dell’Erario.

3 soggetti che devono ricevere i pagamenti

Il beneficiario del pagamento può coincidere con qualsiasi soggetto che vanti “a qualunque titolo” un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Ad esempio, si può trattare di:

fornitori di beni e prestatori di servizi;

professionisti;

artigiani.

4 procedimento di verifica della situazione di morosità e di blocco dei pagamenti

Le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia (società di riscossione dell’Agenzia delle Entrate) al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.

Equitalia, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche.

 

Il pagamento può essere effettuato se:

Equitalia comunica che il soggetto non risulta inadempiente;

entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, Equitalia non ha fornito alcuna risposta.

 

Per contro, qualora Equitalia riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla pubblica amministrazione:

l’ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l’inadempimento, compren­sivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;

l’intenzione dell’Agente della riscossione competente per territorio di provvedere alla notifica dell’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR 602/73.

 

In tal caso, la pubblica amministrazione sospende il pagamento delle somme:

fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato da Equitalia;

per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione.

 

L’eventuale eccedenza deve invece essere corrisposta.

 

Se durante il suddetto periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’Ente creditore che facciano venire meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare (es. sgravio), Equitalia lo comunica all’amministrazione pubblica, indicando l’importo che quest’ultima può erogare al beneficiario.

 

Decorsi i 30 giorni senza che l’Agente della riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la pubblica amministrazione provvede al pagamento delle somme dovute al proprio creditore.

5 pagamenti delle pubbliche amministrazioni esclusi dal blocco

Come illustrato, il “blocco del pagamento” è strumentale all’eventuale notifica, da parte dell’Agente della riscossione, di un ordine di versamento delle somme, per effetto del quale sorge l’obbligo, in capo all’amministrazione pubblica, di versare le somme stesse (originariamente spettanti al beneficiario) direttamente all’Agente della riscossione.

 

Di conseguenza, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della norma i pagamenti relativi a somme impignorabili quali, per esempio, salari e stipendi (nei limiti in cui la legge ne prevede l’impignorabilità).

 

Inoltre, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 6.8.2007 n. 28 ha precisato che esulano dal campo di applicazione della norma i pagamenti disposti in virtù di pronunce giudiziali esecutive.

 

Resta da chiarire il caso in cui la pubblica amministrazione debba effettuare una pluralità di pagamenti che, considerati singolarmente, siano di importo inferiore a 10.000,00 euro, ma, nel complesso, superino la suddetta soglia (es. frazionamenti oggetto di apposita pattuizione con­trattuale).

6 morosità nel pagamento delle cartelle

Il “blocco del pagamento” entra in funzione se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare almeno pari a 10.000,00 euro.

La morosità:

può quindi riguardare anche entrate non tributarie, quali le sanzioni amministrative previste dal codice della strada o i crediti degli enti previdenziali;

sorge se, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il pagamento richiesto non è stato effettuato;

si riferisce comunque alle sole cartelle derivanti da ruoli consegnati all’Agente della riscos­sione a decorrere dall’1.1.2000.

 

Pertanto, durante i 60 giorni previsti per il pagamento della cartella, il “blocco” non può essere disposto.

 

Vi sono poi altre situazioni che esulano dall’ambito di applicazione della norma, in quanto il bene­ficiario non può ancora ritenersi inadempiente. Si può trattare di pretese derivanti, ad esempio, da:

“avvisi bonari”;

avvisi di accertamento;

avvisi di irrogazione di sanzioni;

avvisi di liquidazione.

 

Si ricorda che, in caso di accertamenti di imposte dirette e di IVA, se il contribuente propone ricorso alla Commissione tributaria beneficia della c.d. “riscossione frazionata”, in base alla quale possono essere iscritte a ruolo solo la metà delle somme accertate, quindi l’eventuale successivo “blocco” dovrà essere considerato con riferimento alla metà delle somme accertate anziché alla loro totalità.

 

Inoltre, possono verificarsi ipotesi in cui, pur essendo stata notificata la cartella di pagamento, non sussiste l’inadempimento. Si pensi, ad esempio:

alla sospensione amministrativa dell’efficacia del provvedimento;

alla sospensione giudiziale dell’efficacia del provvedimento;

all’annullamento dell’atto;

alla rateazione delle somme iscritte a ruolo;

alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

 

Per contro, non dovrebbe avere rilevo la semplice proposizione del ricorso, in quanto ciò non comporta automaticamente la sospensione dell’efficacia della cartella di pagamento.

 

Possono inoltre sorgere problematiche nel caso, piuttosto frequente, di vizi di notifica della cartella.

Si pensi a notifiche effettuate mediante la procedura prevista per gli “irreperibili” o a seguito di variazione di indirizzo. Nelle suddette fattispecie, le somme risultano iscritte a ruolo, anche se il soggetto non ha avuto contezza dell’esistenza di “carichi pendenti” nei suoi confronti.

 

Un’ulteriore problematica potrebbe derivare a seguito della sentenza di accoglimento del giudice tributario. Infatti, la sentenza “cancella” la morosità, ma può capitare che l’Ente impositore non abbia prontamente informato l’Agente della riscossione competente, il quale potrebbe quindi notificare l’ordine di pagamento alla pubblica amministrazione.

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

 

Cordiali saluti

Breno, 25/3/2008

Studio Ducoli

 

 

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