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“Blocco dei pagamenti” delle pubbliche
amministrazioni a soggetti iscritti a ruolo morosi - Regolamento attuativo
INDICE
1 “Blocco dei pagamenti” a soggetti iscritti
a ruolo morosi.............................................................................................. 2
2 Soggetti pubblici che devono effettuare i
pagamenti 2
3 Soggetti che devono ricevere i pagamenti............... 2
4 Procedimento di verifica della situazione
di morosità e di blocco dei pagamenti......................................................... 2
5 Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
esclusi dal blocco.............................................................................................. 3
6 Morosità nel pagamento delle cartelle..................... 3
1 “blocco dei pagamenti” a soggetti
iscritti a ruolo morosi
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che le
pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a
10.000,00 euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente:
all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
per
un ammontare complessivo almeno pari a 10.000,00 euro.
In caso affermativo:
non
devono procedere al pagamento;
devono
segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio, al fine della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Regolamento
attuativo
L’operatività delle citate
disposizioni era subordinata all’emanazione di un apposito regolamento, che è
stato emanato con il DM 18.1.2008 n. 40, il quale entrerà in vigore il 29.3.2008.
Variazione
del limite di 10.000,00 euro
Inoltre, il Ministro dell’economia e delle
finanze può, con apposito decreto, aumentare l’importo di 10.000,00 euro in
misura non superiore al doppio, oppure diminuirlo.
2 soggetti
pubblici che devono effettuare i pagamenti
Ai fini in esame, sono
“pubbliche amministrazioni”, ad esempio:
le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
le
Regioni, le Province e i Comuni;
le
Università e gli Istituti scolastici;
le
Camere di commercio;
le
Aziende sanitarie locali;
le
Agenzie fiscali;
gli
enti pubblici non economici.
Società
a prevalente partecipazione pubblica
Per quanto riguarda le
società a prevalente partecipazione pubblica, la relativa disciplina sarà
oggetto di un successivo regolamento attuativo.
Pertanto,
allo stato attuale, le società a prevalente partecipazione pubblica non possono
sospendere il
pagamento delle somme qualora il beneficiario risulti moroso nei confronti
dell’Erario.
3 soggetti
che devono ricevere i pagamenti
Il beneficiario del
pagamento può coincidere con qualsiasi soggetto che vanti “a qualunque titolo”
un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Ad esempio, si può trattare
di:
fornitori
di beni e prestatori di servizi;
professionisti;
artigiani.
4 procedimento
di verifica della situazione di morosità e di blocco dei pagamenti
Le pubbliche
amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore
a 10.000,00 euro, inoltrano, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia
(società di riscossione dell’Agenzia delle Entrate) al fine di verificare se il
beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione
ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00
euro.
Equitalia, nei cinque giorni
feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune
verifiche.
Il pagamento può essere
effettuato se:
Equitalia
comunica che il soggetto non risulta inadempiente;
entro
i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione,
Equitalia non ha fornito alcuna risposta.
Per contro, qualora
Equitalia riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla pubblica
amministrazione:
l’ammontare
del debito del beneficiario per il quale si è verificato l’inadempimento,
comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;
l’intenzione
dell’Agente della riscossione competente per territorio di provvedere alla
notifica dell’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR 602/73.
In tal caso, la pubblica
amministrazione sospende il pagamento delle somme:
fino
a concorrenza dell’ammontare del debito indicato da Equitalia;
per
i 30 giorni successivi a quello della comunicazione.
L’eventuale eccedenza deve
invece essere corrisposta.
Se durante il suddetto
periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento
intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’Ente
creditore che facciano venire meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare
(es. sgravio), Equitalia lo comunica all’amministrazione pubblica, indicando
l’importo che quest’ultima può erogare al beneficiario.
Decorsi i 30 giorni senza
che l’Agente della riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la
pubblica amministrazione provvede al pagamento delle somme dovute al proprio
creditore.
5 pagamenti
delle pubbliche amministrazioni esclusi dal blocco
Come illustrato, il “blocco del pagamento” è
strumentale all’eventuale notifica, da parte dell’Agente della riscossione, di
un ordine di versamento delle somme, per effetto del quale sorge l’obbligo, in
capo all’amministrazione pubblica, di versare le somme stesse (originariamente
spettanti al beneficiario) direttamente all’Agente della riscossione.
Di conseguenza, non dovrebbero rientrare
nell’ambito di applicazione della norma i pagamenti relativi a somme
impignorabili quali, per esempio, salari e stipendi (nei limiti in cui la legge
ne prevede l’impignorabilità).
Inoltre, la circolare del
Ministero dell’economia e delle finanze 6.8.2007 n. 28 ha precisato che esulano
dal campo di applicazione della norma i pagamenti disposti in virtù di pronunce
giudiziali esecutive.
Resta da chiarire il caso in cui la pubblica
amministrazione debba effettuare una pluralità di pagamenti che, considerati
singolarmente, siano di importo inferiore a 10.000,00 euro, ma, nel complesso,
superino la suddetta soglia (es. frazionamenti oggetto di apposita pattuizione
contrattuale).
6 morosità
nel pagamento delle cartelle
Il “blocco del pagamento”
entra in funzione se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un
ammontare almeno pari a 10.000,00 euro.
La morosità:
può
quindi riguardare anche entrate non tributarie, quali le sanzioni
amministrative previste dal codice della strada o i crediti degli enti
previdenziali;
sorge
se, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il pagamento richiesto non è
stato effettuato;
si
riferisce comunque alle sole cartelle derivanti da ruoli consegnati all’Agente
della riscossione a decorrere dall’1.1.2000.
Pertanto, durante i 60
giorni previsti per il pagamento della cartella, il “blocco” non può essere
disposto.
Vi sono poi altre situazioni che esulano
dall’ambito di applicazione della norma, in quanto il beneficiario non può
ancora ritenersi inadempiente. Si può trattare di pretese derivanti, ad
esempio, da:
“avvisi
bonari”;
avvisi
di accertamento;
avvisi
di irrogazione di sanzioni;
avvisi
di liquidazione.
Si ricorda che, in caso di
accertamenti di imposte dirette e di IVA, se il contribuente propone ricorso
alla Commissione tributaria beneficia della c.d. “riscossione frazionata”, in
base alla quale possono essere iscritte a ruolo solo la metà delle somme
accertate, quindi l’eventuale successivo “blocco” dovrà essere considerato con
riferimento alla metà delle somme accertate anziché alla loro totalità.
Inoltre, possono verificarsi
ipotesi in cui, pur essendo stata notificata la cartella di pagamento, non
sussiste l’inadempimento. Si pensi, ad esempio:
alla
sospensione amministrativa dell’efficacia del provvedimento;
alla
sospensione giudiziale dell’efficacia del provvedimento;
all’annullamento
dell’atto;
alla
rateazione delle somme iscritte a ruolo;
alla
sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
Per contro, non dovrebbe
avere rilevo la semplice proposizione del ricorso, in quanto ciò non comporta
automaticamente la sospensione dell’efficacia della cartella di pagamento.
Possono inoltre sorgere
problematiche nel caso, piuttosto frequente, di vizi di notifica della
cartella.
Si pensi a notifiche
effettuate mediante la procedura prevista per gli “irreperibili” o a seguito di
variazione di indirizzo. Nelle suddette fattispecie, le somme risultano
iscritte a ruolo, anche se il soggetto non ha avuto contezza dell’esistenza di
“carichi pendenti” nei suoi confronti.
Un’ulteriore problematica
potrebbe derivare a seguito della sentenza di accoglimento del giudice
tributario. Infatti, la sentenza “cancella” la morosità, ma può capitare che
l’Ente impositore non abbia prontamente informato l’Agente della riscossione
competente, il quale potrebbe quindi notificare l’ordine di pagamento alla
pubblica amministrazione.
Lo Studio resta a
disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Breno, 25/3/2008
Studio Ducoli